1. La relazione di fine legislatura, redatta dai direttori dei dipartimenti regionali, ciascuno per l’ambito di propria competenza, è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data della scadenza della legislatura.
2. La relazione, di cui al comma 1, è trasmessa, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, al Collegio dei Revisori dei conti che, entro quindici giorni dal ricevimento, esprime parere motivato al Presidente della Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso. La relazione di fine legislatura e il parere espresso dal Collegio sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Puglia entro il giorno successivo al ricevimento del parere da parte del Presidente della Giunta regionale.
3. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura regionale, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della Regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
c) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa pubblica e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
d) situazione economica e finanziaria di ogni settore della materia pubblica e quantificazione certificata della misura del relativo indebitamente regionale;
e) individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
f) stato di certificato del bilancio regionale.
4. La relazione di fine legislatura contiene altresì una descrizione sullo stato di attuazione del programma elettorale.