Legge Regionale 8 novembre 2018, n. 52
Proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP).
Art. 1Proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43
1. Il termine stabilito dall’articolo
7, comma 3, della l
egge regionale 13 dicembre 2013, n. 43(Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)) è prorogato alla data di emanazione del testo unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico, previa deliberazione di recepimento adottata dalla Giunta regionale, e comunque di non oltre sei mesi.