Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 59 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)
Art. 1Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), sono apportate le seguenti modifiche: a) la virgola interposta tra le parole: “nonché gli edifici non residenziali”, e le parole: “limitatamente a quelli”, è soppressa, e sono inserite le seguenti: “o misti”; b) dopo le parole: “a residenza e”, aggiungere la congiunzione: “/o”; c) dopo le parole: “ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte le seguenti: “possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m3, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 m3.”.
Art. 2Norma interpretativa del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/2009 (1) [1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/2009 deve essere interpretato nel senso che l’intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, puessere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, della medesima l.r. 14/2009 e qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali. ](2)
(1) La Corte costituzionale , con sentenza n. 70/2020 ,ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo. (2) Articolo abrogato dalla l.r. 5/2019, art. 8, comma 1.
Art. 3Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2009 1. All’articolo 4 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: “e non residenziali”, sono sostituite dalle seguenti: “nonché gli edifici non residenziali o misti, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 m3; b) al comma 1, le parole: “al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato”, sono sostituite dalle seguenti: “ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati”, e dopo le parole: “ovvero residenziale,”, sono aggiunte le seguenti: “e/o a usi strettamente connessi con le residenze; c) al comma 3 le parole: “nella stessa sagoma planimetrica dell’esistente, le volumetrie in ampliamento”, sono sostituite dalle seguenti: “all’interno della sagoma planimetrica dell’esistente, le volumetrie complessive ricostruite; d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. Al fine di assicurare un più adeguato livellamento e uniformità delle altezze, per gli interventi di ricostruzione di cui al comma 3, da realizzare su aree per le quali lo strumento urbanistico prescrive una altezza massima inferiore a quelle ammesse per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica è consentito utilizzare il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell’edificio da demolire e ricostruire.”.
Art. 4Modifica all’articolo 5 della l.r. 14/2009 1. All’articolo5 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: “1° agosto 2017”, sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2018”; b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3 bis. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla verifica dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l’incremento del carico urbanistico. Qualora tale verifica abbia esito negativo e le esigenze urbanizzative possano essere soddisfatte con modalità semplificata, il comune può disporre il ricorso al procedimento di cui all’articolo 28 del d.p.r. 380/2001 (Permesso di costruire convenzionato). In tale ipotesi la convenzione, approvata con deliberazione di giunta comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo abilitativo.”.
Art. 5Modifica all’articolo 6 della l.r. 14/2009 1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine della lettera b), dopo la parola: “legge;”, è aggiunta la proposizione seguente: “è ammessa in ogni caso la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 nelle aree a standard urbanistici ex d.m. lavori pubblici 1444/1968, ove le norme tecniche di attuazione (NTA) dello strumento urbanistico generale prevedano anche la realizzazione di nuove costruzioni; b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: “f bis) su immobili già oggetto di interventi previsti dalla presente legge, per i quali sta stata interamente utilizzata la premialità volumetrica consentita;”.
Art. 6Modifica all’articolo 7 della l.r. 14/2009 1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 14/2009 le parole: “31 dicembre 2018”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.
Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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