Legge Regionale 27 marzo 2018, n. 7 Modifica alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della banca della Terra di Puglia) e modifica alla legge regionale 10 giugno 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia).
Art. 1Modifica
all’articolo 2 bis. della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26
“5. Ove i comuni, nei termini assegnati, non
provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, e dall’articolo 2,
comma 6, il Dipartimento agricoltura della Regione Puglia, previa diffida ad
adempiere, comunica al comune inadempiente il termine entro il quale dovrà
provvedere. Decorso tale ultimo termine la Giunta regionale nomina il
segretario generale del comune inadempiente quale commissario ad acta che vi
provvede.”.
Art. 2Modifica
alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
“7 bis. Il Garante non può esercitare altre
attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di
Garante a lavoratore dipendente pubblico ne determina il collocamento in
aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio
regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di
quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la
quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento
all’atto del collocamento in aspettativa.”.
(1) Anno rettificato con avviso BURP n. 58 del 26/04/2018
Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul bollettino
ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|