Anno 2018
Numero 15
Data 24/10/2018
Abrogato No
Materia
Note
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Nessun allegato

Regolamento Regionale 24 ottobre 2018, n. 15

Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 13 ottobre 2017 recante “Modifiche al regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10 - TAGLI BOSCHIVI



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7“Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1720 del 02/10/2018 di adozione del Regolamento;
 
 
EMANA Il SEGUENTE REGOLAMENTO



Art. 1

Modifica all’articolo 3 “Domanda o richiesta di autorizzazione al taglio”  


1    Al comma 2 le parole “a firma di un dottore forestale abilitato (o dottore agronomo)” sono sostituite da “a firma di un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’Ordine o Collegio professionale”.
2    Al comma 7 le parole “al Servizio Foreste della Regione Puglia” sono sostituite da “alla competente struttura regionale”.



Art. 2

Modifica all’articolo 9 “Assegnazione del martello forestale per il taglio di piante nella fustaia di latifoglie e nei cedui composti”  


1. Al comma 2, le parole “tecnico, dottore forestale o dottore agronomo, regolarmente iscritto all’albo professionale d’appartenenza” sono sostituite da “tecnico abilitato regolarmente iscritto all’Ordine o Collegio professionale d’appartenenza”.
2. Al comma 6, le parole “pena l’archiviazione d’ufficio della richiesta di autorizzazione al taglio” sono sostituite da “pena la decadenza dell’autorizzazione al taglio per la quale il martello è stato richiesto e rilasciato”.
 



Art. 3

Modifica all’articolo 10 “Smarrimento o furto del martello forestale”  


1. Al comma 2, le parole “all’Ordine Provinciale dei dottori forestali ed agronomi” sono sostituite da “all’Ordine o Collegio professionale”.
 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.