Legge Regionale 17 giugno 2019, n. 21
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP))”.
Art. 1Modifiche
all’articolo 7
della legge
regionale 13 dicembre 2013, n. 43
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni
all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore
a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da
istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche,
strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le
autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione.
b) dopo il comma 2 è inserito il
seguente: “2 bis. Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si
intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di
apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della
superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è
equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma,
per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le ipotesi di variazioni della titolarità di esercizi, di
variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.”;
c) il comma 3 è abrogato;
d) dopo il comma 3, come in ultimo
abrogato dalla presente legge, è inserito il seguente:
“3 bis. A partire dal 1° gennaio 2020:
a) non è consentita
l’installazione e/o la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo
10, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al r.d.
773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 20 metri quadri di
superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione,
commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che
prevedano vincite in denaro;
b) negli esercizi di cui alla
precedente lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri
quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l’installazione di
più di due apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931; negli
esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri il numero degli apparecchi
può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie,
fino a un massimo di sei apparecchi;
c) in tutti gli esercizi
commerciali di cui alla precedente lettera a), gli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 5, del r.d. 773/1931, sono collocati in ambienti
architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale
dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili; la superficie complessiva di
tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale
dell’esercizio; i comuni nell’ambito dei propri regolamenti o strumenti di
pianificazione prevedono gli elementi architettonici necessari a rendere
effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco e quelli dedicati
all’attività prevalente dell’esercizio;
d) è consentito esporre al
pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e negli esercizi a questi assimilati,
biglietti o tagliandi di lotterie nazionali a estrazione istantanea, comunque
denominati, esclusivamente in appositi e delimitati spazi che non superino il 30
per cento della superficie espositiva totale. Con provvedimento della Giunta
regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di quanto
stabilito nella presente lettera d).”;
e) il comma 4 è abrogato;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. I gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro,
nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente diposizione e successivamente con
cadenza biennale, corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dalle
aziende sanitarie locali (ASL) o da altri soggetti individuati con apposito
provvedimento di Giunta regionale, vertenti sulla normativa vigente in materia
di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla
regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio
derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio
e sull’attivazione della rete di sostegno. Il mancato adempimento di questo
obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 8. La Giunta
regionale, con propria deliberazione, disciplina i predetti corsi di formazione
definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori
e le modalità attuative.”;
g) al comma 7, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: “E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che ospitano
case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque altro
genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati,
qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o proiezioni video che
pubblicizzino la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo,
appena accadute o risalenti nel tempo.”;
h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7 bis. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto
pubblico locale e regionale finalizzati a limitare sui rispettivi mezzi la
concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare
dipendenza anche attraverso l’adozione di un apposito codice di
autoregolamentazione.”;
i) al comma 8 sono soppressi i numeri: “3,
4,”.