Anno 2019
Numero 35
Data 09/08/2019
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 agosto 2019, n. 35

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse)”.



Art. 1

Modifiche e integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10


1.All’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
            a) alla fine del comma 1 dopo le parole: “almeno biennale”, sono aggiunte le seguenti: “inviando ai singoli assegnatari, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta dit rasmissione della documentazione probatoria”.
            b) il comma 2 è così sostituito:
                “2. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al comma 1, l’assegnatario che abbia subitonell’anno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione delcanone. L’ente gestore dispone, previo accertamento, la collocazione del richiedente nella fasciareddituale inferiore.”.
 



Art. 2

Integrazioni all’articolo 24 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27


1.        All’articolo 24 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  “3 bis. Il trasferimento dei beni regionali e la costituzione di diritti reali sugli stessi a favore degli enti territoriali, che ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di pubblica utilità o di pubblico interesse, è disposto a titolo gratuito con deliberazione di Giunta regionale. E’ altresì disposto a titolo gratuito il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali.”.
 



Art. 3

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18


1. Alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse), sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 5, le parole: “determinato in base al loro  valore ai fini dell’applicazione della Imposta municipale unica (IMU)”, sono soppresse;
            b) alla lettera f) del comma 9 dell’articolo 9, le parole: ”ai sensi dell’articolo 3”, sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli 3 e 4”



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.