Legge Regionale 9 agosto 2019, n. 35
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse)”.
Art. 1Modifiche e integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10
1.All’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del comma 1 dopo le parole: “almeno biennale”, sono aggiunte le seguenti: “inviando ai singoli assegnatari, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta dit rasmissione della documentazione probatoria”.
b) il comma 2 è così sostituito:
“2. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al comma 1, l’assegnatario che abbia subitonell’anno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione delcanone. L’ente gestore dispone, previo accertamento, la collocazione del richiedente nella fasciareddituale inferiore.”.