Legge Regionale 28 marzo 2019, n. 4
“Quota di integrazione aziende ospedaliero-universitarie per i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca - Modifiche alle leggi regionali 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) e 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsio
Art. 1Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7
1. Alla fine del comma 1, dell’articolo 19, della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) le parole: “8 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “7 per cento”.