Anno 2019
Numero 4
Data 28/03/2019
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 28 marzo 2019, n. 4

“Quota di integrazione aziende ospedaliero-universitarie per i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca - Modifiche alle leggi regionali 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) e 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsio



Art. 1

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7


1. Alla fine del comma 1, dell’articolo 19, della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) le parole: “8 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “7 per cento”.




Art. 2

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14


1. Alla fine del comma 1, dell’articolo 26 , della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004) le parole: “8 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “7 per cento”.


Disposizioni finali


La presente legge è  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.