Legge Regionale 9 agosto 2019, n. 41
Misure per l’estensione delle reti idriche e fognarie
Art. 1Estensione della rete idrica e fognaria
1. Al fine di dotare del servizio idrico integrato gli immobili a uso prevalentemente civile in zone con destinazione agricola e turistica, il gestore provvede ad assicurare la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie all’esterno del perimetro dell’agglomerato di competenza, qualora l’Autorità idrica pugliese (AIP) autorizzi tali opere e riconosca le relative spese (costi operativi e di investimento) nella tariffa del Servizio idrico integrato, compatibilmente con le disponibilità economico-finanziarie e con la sostenibilità tariffaria.