Anno 2019
Numero 45
Data 09/08/2019
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Legge Regionale 9 agosto 2019, n. 45

Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche



Art. 1

Finalità ed oggetto   (1) 



1.         La Regione Puglia riconosce le comunità energetiche rinnovabili (CER), quali pilastri di un sistema energetico decentrato, resiliente, solidale, fondato sul principio della responsabilità intergenerazionale. (2) 
2.        La Regione Puglia, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili previsti dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), nonché in attuazione dell’articolo 11 dello Statuto regionale, favorisce, promuove e sostiene l’istituzione di comunità energetiche rinnovabili al fine di:
a) agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l’autoconsumo;
b) contribuire al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità carbonica netta entro il 2050;
c) contrastare il fenomeno della povertà energetica;
d) promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici; e) favorire l’accettabilità sociale delle fonti e degli impianti di produzione di energie rinnovabili.  (3) 
 
2 bis. Le disposizioni della presente legge, ove applicabili, si estendono anche agli autoconsumatori di energia rinnovabile di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 199/2021.  (4)  


(1) Rubrica sostituita dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 1, lett. a)
(2) Comma sostituito dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 1, lett. b)
(3) Comma sostituito dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 1, lett. c)
(4) Comma aggiunto dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 1, lett. d)


Art. 2

Comunità energetiche rinnovabili (5) 


1.          Ai fini della presente legge la comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico di diritto autonomo, ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. 199/2021.(6) 
[2.          L’obiettivo primario della comunità energetica è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di aumentare l’efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.]  (7) 
[3.         Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati. (8) 
[4.        Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.](9) 
5[.         La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che posso partecipare alle comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro.](10) 
 


(10) Comma soppresso  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 2, lett.c)
(5) Parola aggiunta dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 2, lett.a)
(6) Comma sostituito  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 2, lett.b)
(7) Comma soppresso  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 2, lett.c)
(8) Comma soppresso  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 2, lett.c)
(9) Comma soppresso  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 2, lett.c)


Art. 3

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili (11) 


1.       Tenuto conto delle finalità e dei principi di cui al precedente articolo 1, la Regione Puglia favorisce, promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. (12) 

2. In particolare, la Regione:

 
a) favorisce iniziative per la formazione ed il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle CER;
 
b) promuove la stipula di accordi con gli enti locali, finalizzati a offrire ai cittadini il supporto informativo, tecnico e di orientamento per la realizzazione di nuove comunità energetiche rinnovabili;
 
c) favorisce forme di cooperazione, collaborazione e partenariato pubblico-privato;
 
d) promuove il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del terzo settore);
 
e) sostiene le comunità energetiche rinnovabili, con priorità per quelle a forte valenza sociale e territoriale di cui al successivo comma 3, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei progetti e della documentazione correlata, nell’acquisto e nell’installazione degli impianti di produzione ed accumulo dell’energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di gestione e monitoraggio delle comunità e di efficientamento energetico.  (13) 
 

2 bis. Ai fini della presente legge, si considerano comunità energetiche rinnovabili a forte valenza sociale e territoriale quelle aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) sono composte anche da soggetti economicamente svantaggiati, al fine di contrastare il fenomeno della povertà energetica;

b) coinvolgono enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

c) coinvolgono enti locali che abbiano messo a disposizione per realizzare gli impianti i tetti degli edifici pubblici o le aree pubbliche di cui al successivo comma 4;

d) prevedono la promozione di interventi di riqualificazione energetica e la diffusione di modelli di uso razionale dell’energia, anche grazie all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.  (14) 

2ter. Si considerano altresì autoconsumatori di energia rinnovabile a forte valenza sociale e territoriale quelli riconducibili alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del reddito energetico regionale) e successive modifiche ed integrazioni, la cui casistica è valorizzata secondo i criteri di cui all’articolo 4 comma 3 della medesima legge.  (15) 

2 quater. Al fine di promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile, sono individuati i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche di rispettiva appartenenza della Regione e degli Enti locali, da mettere a disposizione, anche di terzi, per l’installazione degli impianti a servizio delle comunità̀ energetiche rinnovabili, al fine di pubblicare un sistema georiferito dei soggetti promotori delle CER.  (16) 

2 quinquies. La Giunta regionale definisce modalità̀ e criteri per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo.  (17) 



(11) Rubrica sostituita dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 3, lett. a)
(12) Comma  sostituito dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 3, lett. b)
(13) Comma  sostituito dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 3, lett. c)
(14) Comma  aggiunto  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 3, lett. d)
(15) Comma  aggiunto  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 3, lett. d)
(16) Comma  aggiunto  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 3, lett. d)
(17) Comma  aggiunto  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 3, lett. d)


Art. 4

Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili (18) 


1.         Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente legge, è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Puglia, la cui disciplina è demandata ad una deliberazione della Giunta regionale.(19) 
2.         Il Registro di cui al precedente comma 1 contiene:
 
a) i dati identificativi della comunità energetica;
 
b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla comunità energetica;
 
c) le quote di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità̀ ed i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.  (20) 
 


(18) Rubrica sostituita  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 4, lett. a)
(19) Comma  sostituito  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 4, lett. b)
(20) Comma sostituito  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 4, lett. c)


Art. 5

Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici (21) 


[1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente cui partecipano i rappresentati delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle sezioni regionali competenti, al fine di:

a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;

b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell’ARERA.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l’ARERA.

3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 5, definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo.]




(21) Articolo abrogato  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 5.


Art. 6

Sanzioni(22) 


[1.         Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all’articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.]
[2.         I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.]
 


(22) Articolo abrogato  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 6.


Art. 7

Notifica all’Unione europea


1.        Gli atti emanati in applicazione delle presenti norme che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime di de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
 



Art. 8

Clausola valutativa


1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità annuale,(23)  [sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all’articolo 5,]  (24)  presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;

b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi;

c) il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati ed informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunità̀ energetiche rinnovabili     (25) 



(23) Parola sostituita   dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 7, lett. a).
(24) Parole sosppresse  dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 7, lett. b).
(25) Lettera  sostituita   dalla l.r. 32/2022, art. 30, comma 7, lett. c).


Art. 9

Norma finanziaria


1.         Agli oneri della presente legge quantificati in euro 100 mila, in termini di competenza e cassa per l’anno 2019 e di pari importo, in termini di competenza per l’anno 2020, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato “Promozione e sostegno per l’istituzione delle comunità energetiche” nella missione 17, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale, si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”.
2.         Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.
 



Disposizioni finali


La presente legge è  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.