Regolamento Regionale 21 novembre 2019, n. 22 Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste -Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 254
del 15/02/2019 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1Prestazioni ambulatoriali erogate dai presidi territoriali di recupero e
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste I Nuclei di riabilitazione ambulatoriale rientrano nei Presidi
territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di
disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste definiti dal R.R.
del 16 aprile 2015, n.12 e s.m.i.. Il Nucleo di riabilitazione
ambulatoriale eroga prestazioni di riabilitazione ad utenti affetti da
menomazioni e/o disabilità importanti, spesso multiple, con possibili esiti
permanenti, elevato grado di disabilità nelle ADL che richiedono un team multi
professionale (almeno 3 tipologie di professionisti della riabilitazione,
compreso il medico specialista in riabilitazione o in NPIA) che effettui una
presa in carico omnicomprensiva nel lungo termine mediante un Progetto
Riabilitativo Individuale in caso di adulto, o un Programma Terapeutico e
Abilitativo/Riabilitativo personalizzato nel caso di soggetti in età evolutiva,
che preveda molteplici programmi terapeutici, con una durata complessiva dei
trattamenti giornalieri di almeno 90 minuti. Per disabilità complessa s’intende
la disabilità con alterazione di più funzioni secondarie a lesioni del SNC, a
polineuropatie gravi, a traumi fratturativi interessanti almeno due arti o un
arto e la colonna vertebrale, a patologia reumatica infiammatoria cronica non
degenerativa (AR, connettiviti), a patologia oncologica. La riabilitazione
ambulatoriale viene prescritta, erogata e retribuita per giornata di assistenza.
Tutte le prestazioni riabilitative ambulatoriali erogate allo stesso paziente
nell’arco della medesima giornata costituiscono un’unica prestazione
riabilitativa ambulatoriale (n. 1 accesso). In nessun caso al paziente può
essere attribuito più di n. 1 accesso/pro die.
Le modalità di accesso al percorso riabilitativo
ambulatoriale sono le seguenti:
• Per accedere alle prestazioni di cura presso i Nuclei di
riabilitazione ambulatoriale, il MMG/PLS dell’assistito invia una richiesta
finalizzata all’attivazione dell’intervento riabilitativo al Dipartimento di
Medicina Fisica e Riabilitazione o al Servizio di NPIA della ASL di residenza
del paziente; • Il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione,
competente per i soggetti adulti, oppure il Servizio di NPIA di residenza
dell’assistito, competente per i soggetti in età evolutiva, per il tramite delle
proprie articolazioni periferiche, procedono alla valutazione sanitaria e, ove
lo ritengano necessario, redigono su apposito modulo del quale va consegnata
copia allo stesso paziente il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) nel caso
di soggetti adulti, oppure il Programma Terapeutico e Abilitativo/Riabilitativo
nel caso di soggetti in età evolutiva; • Una volta in possesso della
prescrizione, il paziente potrà rivolgersi per le cure del caso ai centri
ambulatoriali di riabilitazione o ai servizi di NPIA pubblici, o in subordine,
nel caso la presa in carico non possa essere effettuata entro 30 giorni dal
rilascio della prescrizione, ai Nuclei di riabilitazione ambulatoriale privati
accreditati con il SSR e che hanno sottoscritto apposito contratto per questa
tipologia di prestazioni riabilitative; • Entro i 10 giorni precedenti alla
conclusione del progetto/programma riabilitativo rilasciato dalla ASL, laddove
il paziente necessiti di proseguire le cure riabilitative, il Nucleo
ambulatoriale che ha erogato il trattamento, al fine di evitare l’interruzione
del percorso riabilitativo, chiede la proroga al Dipartimento di Medicina Fisica
e Riabilitazione o al Servizio di NPIA della ASL di residenza dell’assistito;
• Il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione o il Servizio di NPIA
della ASL di residenza dell’assistito, per il tramite delle proprie
articolazioni periferiche, procedono a nuova valutazione sanitaria del caso e,
ove lo ritengano necessario, redige nuova prescrizione su apposito modulo del
quale va consegnata copia allo stesso paziente. • Decorso inutilmente il
termine dei 10 gg. lavorativi, la proroga s’intende tacitamente accordata. Resta
impregiudicata l’attività di verifica dell’appropriatezza da parte dell’UVARP
territorialmente competente sui trattamenti erogati (ingressi e/o proroghe) in
sede di verifica dell’appropriatezza che vale fatto salvo il periodo di proroga
tacitamente accordato.
Art. 2Requisiti
minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione
all’esercizio dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale
dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste che
erogano prestazioni ambulatoriali 2.1
Requisiti minimi per 1 unità funzionale di 40 pazienti / pro die con 36 ore di
apertura settimanale, articolata su 5 gg a settimana.
2.1.1
Standard dimensionali e strutturali
Gli
standard dimensionali sono determinati nelle misure che seguono, tenendo
presente che gli standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in
quanto fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni
specifiche. La superficie totale utile dell’unità funzionale non può essere
inferiore a 300 mq. Le porte devono possedere caratteristiche tali da limitare
l’ingombro durante l’apertura (P. es. porte scorrevoli, rototranslanti..). Le
porte di accesso a camere, bagni o ambienti con spazi di manovra ridotti devono
aprire verso l’esterno anche per consentire il soccorso a pazienti in caso di
caduta. Quando la porta apre verso vie di fuga o uscite di emergenza il senso di
apertura deve essere verso l’esodo. La luce netta della porta deve essere di
misura tale da consentire il passaggio di carrozzine. I pavimenti devono avere
una superficie antisdrucciolo e non presentare dislivelli, asperità,
sconnessioni e gradini nelle aree utilizzate dai degenti. Nelle aree di transito
comuni a degenti e visitatori eventuali dislivelli devono essere eliminati con
brevi rampe a bassa pendenza (max 4-5%). I corridoi devono avere larghezza
sufficiente per consentire il transito di due carrozzine e comunque dimensioni e
caratteristiche adeguate all’esodo in situazioni di emergenza. I percorsi
esterni non devono presentare buche o sporgenze che li ingombrino cosi da
rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto.
2.1.2
Servizi di nucleo funzionale
Devono
essere presenti per ciascun nucleo:
- locale di servizio per il personale con annessi servizi igienici; - almeno n.2 bagni per disabili; - locale deposito materiale sporco ( articolato per piano); - locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo, etc. ( articolato per piano); - servizio igienico per i visitatori/accompagnatori;
2.1.3
Area destinata alla valutazione e alle terapie
Tale
area, deve prevedere:
-
studio medico attrezzato per visite e valutazioni specifiche la cui superficie
non deve essere inferiore a 16 mq;
-
locali per l’erogazione delle attività specifiche di riabilitazione la cui
superficie non deve essere inferiore a 16 mq ciascuno. Nello specifico:
- n. 1 locale per valutazione psico-diagnostica; - n. 3 locali per fisiokinesiterapia; - n. 1 locale per terapia occupazionale; - n. 1 locale per neuro psicomotricità (solo per il Nucleo per età evolutiva); - n. 1 locale per terapia del linguaggio; -n. 1 palestra con attrezzature e presidi necessari per le specifiche attività riabilitative previste di dimensione non inferiore a 70 mq; - n. 1 locale per l’attività infermieristica la cui superficie non deve essere inferiore a 16 mq;
2.1.4
Aree generali e di supporto Tale area, che deve essere opportunamente individuata ed indicata all’interno della struttura, può servire anche diverse unità funzionali di assistenza ambulatoriale. Devono essere previsti: - ingresso con portineria, telefono; - uffici amministrativi; - archivio per la documentazione clinica e amministrativa; - sala riunioni; - spogliatoi per il personale con annessi servizi igienici; - deposito pulito; - deposito sporco; - servizio di pulizia ( se il servizio e appaltato all’esterno un locale per lo stoccaggio attrezzi e materiale vario). In caso di strutture organizzate a più nuclei per piano, ogni ala della struttura deve essere dotata di un ascensore che garantisca l’accesso ad almeno una carrozzina ed un operatore. Nel caso in cui la struttura sia ubicata nello stesso corpo di fabbrica ove insistono anche nuclei di assistenza riabilitativa in regime residenziale/semiresidenziale, le aree generali e di supporto possono essere in comune.
2.2
REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI
Tutti
gli ambienti delle varie aree e servizi devono essere dotati di impianto di
riscaldamento e di condizionamento.
In
ogni struttura è presente e accessibile il carrello per la gestione delle
emergenze/urgenze, completo di defibrillatore, saturimetro, materiale per
l’assistenza respiratoria [pallone AMBU (Assistant Manual Breathing Unit),
maschere facciali e orofaringee], sfigmomanometro, fonendoscopio, laccio
emostatico, siringhe, materiale per medicazione e farmaci di pronto intervento
previsti dalla normativa vigente. Devono essere presenti:
a
‐ Attrezzature generiche
- 1 sollevatore pazienti elettrico con diverse tipologie di imbragature; - almeno 2 carrozzine; - disponibilità di cuscini antidecubito;
b
‐ Attrezzature per la valutazione in fisioterapia
- dispositivi per valutazioni dinamometriche; - sussidi manuali ed elettronici per la valutazione delle abilita motorie; - apparecchio per saturimetria transcutanea;
c
‐ Dotazioni per il trattamento in fisioterapia
- n. 3 lettini elettrici per rieducazione motoria ad altezza variabile (cm 100 minimi x 200 x 44/85h); -n. 2 letti di grandi dimensioni per rieducazione motoria ad altezza variabile (cm 200 x 200 x 44/85h)(Bobath); - n. 2 letti di verticalizzazione ad altezza ed inclinazione variabile; - n. 2 lettini per masso-fisioterapia strumentale con testata ad inclinazione regolabile (cm180x70x75/80h); - n. 4 materassini per cinesiterapia a pavimento; - n. 4 specchi a muro per cinesiterapia; - n. 2 bilance con quadrante basso; - n. 1 scala modulare per rieducazione motoria; - deambulatori ad altezza regolabile tipo “walker”; - deambulatori ad altezza regolabile tipo “rollator”; - ausili vari per la deambulazione (bastoni, tripodi, etc.); - n. 1 cicloergometro e/o n. 1 tapis roulant; - piani oscillanti e sussidi per la rieducazione propriocettiva; - serie di sussidi per l’esercizio terapeutico manipolativo funzionale; - serie di ausili per il rinforzo muscolare; - n. 2 spalliere svedese; - serie di bastoni per cinesiterapia; - cuscini in gommapiuma a densità graduata e rivestiti in similpelle e di diverse dimensioni e forme; - 1 maxicilindro (cm 100x85 dim); - tavolo ergoterapico ad altezza ed inclinazione variabile ad uno o piu segmenti; - sedie e sgabelli vari; - apparecchio elettrostimolatore per muscolatura normale e denervata; - apparecchio per terapia antalgica; - Attrezzature tecnologicamente avanzate per il recupero neuromotorio;
d
‐ Dotazioni per la valutazione e il trattamento in logopedia
- -sussidi manuali ed elettronici per la valutazione/trattamento del linguaggio, della voce, della sordità, delle turbe neuropsicologiche e della deglutizione; - la dotazione minima per l’ambiente dedicato alla logopedia deve prevedere anche: - Tavolo con due sedie - Armadi per riporre strumenti e materiali
e
‐ Dotazioni per valutazione e trattamento in terapia occupazionale - sussidi manuali ed elettronici per la valutazione delle abilità, interessi lavorativi e capacità lavorative residue, funzioni psico-intellettive, capacità fisiche ed esecutive. La dotazione minima dell’ambiente dedicato alla terapia occupazionale deve prevedere: - Pannello a parete posizionabile ad altezze variabili con sussidi per la simulazione di attività quotidiane - Sussidi da tavolo per la simulazione di attività quotidiane - -Giochi con pedine, dadi o altre forme in metallo o legno per gesti finalizzati a incrementare la concentrazione, la memoria, le abilità finimotorie, il coordinamento oculomotorio le capacita sensoriali. -Tavolo per la terapia occupazionale regolabile in altezza e con piano inclinabile, dotato di sistema di ancoraggio del braccio e della mano per il miglior controllo posturale della testa e del tronco. - Armadi per riporre strumenti e materiali
f
‐ Dotazioni per valutazione e trattamento in riabilitazione cognitiva e
psicomotoria
La dotazione minima dell’ambiente dedicato alla riabilitazione cognitiva e psicomotoria deve prevedere: - sussidi manuali ed elettronici per la valutazione delle funzioni cognitive e psicomotorie. La dotazione testistica deve essere appropriata per le valutazioni nell’età evolutiva e nell’adulto: - sussidi manuali ed elettronici per la riabilitazione delle funzioni cognitive e psicomotorie. - Tavolo con due sedie - Armadi per riporre strumenti e materiali - Kit di riabilitazione cognitiva non informatizzato. -Strumenti informatici (hardware e software) adatti allo svolgimento di esercizi di riabilitazione cognitiva (esercizi di riconoscimento, riordino, classificazione, associazione, attenzione, calcolo, orientamento, riproduzione di modelli, pianificazione, analisi di situazioni, problem solving etc.)
2.3
- REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
Il
ruolo di Responsabile sanitario del Presidio di Recupero e Riabilitazione
funzionale è affidato a un medico in possesso dei requisiti di cui all’art.12
della L.
R. n. 9/2017 e s.m.i. In caso di assenza o d’impedimento temporanei le
funzioni del Responsabile sanitario vengono assunte da un altro medico con le
stesse caratteristiche professionali. Il Responsabile sanitario del Presidio di
Recupero e Riabilitazione ed il personale medico sono costituiti da medici
specialisti in riabilitazione. Per medico specialista in riabilitazione si
intende un medico con specializzazione in medicina fisica e riabilitativa ed
equipollenti, ovvero un medico in possesso di specialità in discipline affini
per le quali ha ottenuto, nel rispetto delle normative concorsuali, l’accesso
professionale alla medicina fisica e riabilitazione, ovvero un medico chirurgo
in possesso di specialità in altre discipline che, come da normativa
concorsuale, ha anzianità di servizio in strutture dedicate ad attività
riabilitative cosi come individuate dal presente regolamento. *cfr. Documento
“Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione”del 2011 Nel caso in cui il Presidio di
Recupero e Riabilitazione sia costituito esclusivamente da Nuclei per l’età
evolutiva, il Responsabile di Presidio ed il personale medico dovranno essere
costituiti da medici specialisti in Neuropsichiatria dell’infanzia ed
adolescenza.
Per
ciascun Nucleo di riabilitazione ambulatoriale deve essere prevista e garantita
la presenza di un Medico specialista della Riabilitazione ( cfr. Piano
d’Indirizzo per la Riabilitazione di cui all’Accordo Stato-Regioni del
10/02/2011) (età adulta) o di un Medico specialista in Neuropsichiatria
infantile (età evolutiva) per 38 ore settimanali che: - garantisce la formulazione e l’applicazione del regolamento interno; - risponde della idoneità del personale, delle attrezzature e degli impianti; -vigila sulla puntuale osservanza delle norme igienico sanitarie, sulla efficienza e sicurezza dello strumentario; - garantisce la regolare presenza del personale; - è responsabile della predisposizione per ciascun paziente del Progetto Riabilitativo Individuale o del Programma terapeutico abilitativo-riabilitativo e della sua regolare erogazione ed archiviazione; -vigila sull’aggiornamento tecnologico e formativo in funzione delle disabilita trattate e delle necessità identificate dall’equipe della struttura; - provvede all’aggiornamento delle metodiche. La tipologia delle figure professionali ed il debito orario variano a seconda di quanto previsto specificatamente per le diverse tipologie di Nuclei ambulatoriali e dettagliati nelle tabelle di seguito riportate. Tutto il personale operante nel Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale ambulatoriale deve essere in possesso delle necessarie qualificazioni professionali prevista per gli operatori del SSN, ovvero, nel rispetto della normativa vigente, deve essere in possesso di titolo di studio idoneo per l’accesso ai ruoli sanitari del Servizio sanitario Nazionale. Tutto il personale operante nella struttura previsto nelle tabelle di cui all’articolo 3.3 deve essere assunto a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo determinato saranno ammesse per provvedere a sostituzioni di personale in organico a seguito di assenze giustificate e previste dalla normativa in materia di tutela dei lavoratori. Il personale operante nella struttura deve essere garantito, in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna figura professionale, fermo restando che il personale assunto deve essere a tempo indeterminato ed il numero delle varie figure professionali deve essere sufficiente a garantire il debito orario a tempo pieno ( 38 ore sett. per il medico, 36 ore sett. per le altre figure professionali). Il personale medico è composto da medici specialisti in riabilitazione o in NPIA nel caso di Nucleo per l’età evolutiva. Presso il Presidio di riabilitazione, comprendente uno o più Nuclei di riabilitazione ambulatoriale, deve essere presente un medico con abilitazione BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) e ILS (Immediate Life Support). Il Presidio di riabilitazione trasmette l’elenco della dotazione organica al competente Servizio regionale opportunamente dettagliato con i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario. Per ogni utente è: - redatto il Progetto Riabilitativo Individuale o il Progetto Terapeutico-abilitativo per l’età evolutiva; - compilata la cartella clinica che deve contenere i dati relativi al paziente (anagrafici, operatori di riferimento, diagnosi, valutazione sociale), il Progetto Riabilitativo Individuale o il Progetto Terapeutico-Abilitativo per l’età evolutiva, i risultati degli strumenti di valutazione utilizzati, le verifiche con l’indicazione dei risultati raggiunti e la motivazione della chiusura del progetto; in cartella sono registrate le eventuali assenze dell’utente dalla struttura, con la relativa motivazione. Nello specifico: - il Medico specialista in riabilitazione è responsabile della redazione del PRI. - il Medico specialista in NPIA è responsabile della redazione del PTAR (Progetto Terapeutico-Abilitativo/ Riabilitativo per l’età evolutiva). Qualsiasi trattamento riabilitativo non può avere decorrenza da data precedente alla redazione del PRI o PTAR. La redazione del PRI o PTAR e le valutazioni specialistiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi riabilitativi, anche attraverso la compilazione di scale, da parte del medico responsabile devono essere puntualmente documentati in cartella. - per i Fisioterapisti -Logopedisti -Terapisti Occupazionali-Terapisti della Neurosicomotricità dell’età evolutiva: l’intervento riabilitativo deve essere erogato da tali figure professionali nel rapporto terapista/ paziente 1:1. L’impegno orario di tali figure professionali deve essere documentato nella cartella riabilitativa e controfirmato dal paziente, come da modulo di trattamento riabilitativo di cui all’allegato A al presente regolamento. Qualora il paziente sia impedito, il modulo verrà controfirmato dal Direttore sanitario. - per l’Assistente Sociale -Psicologo: l’impegno orario di tali figure professionali deve essere documentato nella cartella riabilitativa. L’organizzazione garantisce all’ospite: - il rispetto della dignità e della liberta personale, della riservatezza, dell’individualità e delle convinzioni religiose; - prestazioni infermieristiche; - prestazioni riabilitative; - prestazioni di aiuto personale; La struttura redige la carta dei servizi, da consegnare ai pazienti e ai familiari di riferimento al momento dell’ingresso. Il documento deve specificare: - la mission; - la dotazione del personale con le rispettive attribuzioni/compiti; - le norme igienico sanitarie; - le finalità ed i metodi riabilitativi e abilitativi; - l’indicazione delle modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal SSR; - le modalità di raccolta dei reclami e/o dei suggerimenti per il miglioramento della qualità della struttura. Il sistema di archiviazione delle cartelle cliniche deve consentire un rapido accesso ai dati. I Presidi di Riabilitazione assolvono al debito informativo nei confronti della Regione, delle ASL e delle UVARP e aderiscono al Sistema Informativo per l’Assistenza Riabilitativa, secondo modalità e tempistica definite a livello regionale.
Art. 3Requisiti
specifici strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione
all’esercizio dei presidi territoriali di riabilitazione funzionale dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali che erogano prestazioni
ambulatoriali 3.1
REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI
Sono
confermati i requisiti descritti nell’art. 2.1 Requisiti minimi strutturali.
3.2
REQUISITI SPECIFICI TECNOLOGICI
Sono
confermati i requisiti descritti nell’art. 2.2 Requisiti minimi tecnologici.
3.3
- REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI
Il
Nucleo di riabilitazione ambulatoriale eroga prestazioni ambulatoriali per
almeno 6 ore giornaliere e per 5 giorni alla settimana.
È
garantita, per ogni paziente, la predisposizione del Progetto Riabilitativo
Individuale o il Progetto Terapeutico-abilitativo per l’età evolutiva, con gli
specifici programmi e tempi di realizzazione previsti.
Per
ogni Nucleo di riabilitazione ambulatoriale per l’ETÀ ADULTA (n. 40 pazienti / die), è
garantita la presenza del seguente personale: - medico responsabile del Nucleo; - medici specialisti in riabilitazione; - psicologi; - assistenti sociali; - professionisti sanitari della riabilitazione; - operatori socio-sanitari dedicati all’assistenza. - personale amministrativo.
Lo
standard minimo di personale per n. 1 Nucleo di riabilitazione ambulatoriale per
l’ETA’ ADULTA (n. 40 pazienti/die) è quello di seguito riportato:
Nucleo
funzionale di assistenza AMBULATORIALE
Per ADULTI
(N. 40 PAZIENTI
pro die per 5 gg/settimana)
|
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.
UNITA’ |
min. di assist./
Paz/die |
min. di terapia
riabil../ paz/die |
MEDICO
SPECIALISTA FISIATRA |
1 |
11 |
11 |
FISIOTERAPISTA |
6 |
65 |
90 |
LOGOPEDISTA |
1,3 |
14 |
TERAPISTA
OCCUPAZIONALE |
1 |
11 |
OSS |
2 |
21 |
|
PSICOLOGO |
6
ore/sett. |
2 |
2 |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6
ore/sett. |
2 |
2 |
AMMINISTRATIVO |
6
ore/sett. |
2 |
|
TOTALE MINUTI DI
ASSISTENZA |
128 |
105 |
Lo
standard minimo di personale per n. 1 nucleo funzionale di assistenza
ambulatoriale per l’ETA’ EVOLUTIVA (n. 40 pazienti/die) è quello di seguito
riportato:
Nucleo
funzionale di assistenza AMBULATORIALE
Per ETA’
EVOLUTIVA (N. 40 PAZIENTI pro die per 5 gg/settimana)
|
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.
UNITA’ |
min. di assist./
Paz/die |
min. di terapia
riabil../ paz/die |
NEUROPSICHIATRA
INFANTILE/FISIATRA |
1 |
11 |
11 |
FISIOTERAPISTA |
1 |
11 |
97 |
LOGOPEDISTA |
3 |
32 |
NEUROPSICOMOTRICISTA
DELL’ETA’
EVOLUTIVA |
3 |
32 |
EDUCATORE
PROFESSIONALE |
1 |
11 |
TERAPISTA
OCCUPAZIONALE |
1 |
11 |
OSS |
2 |
21 |
|
PSICOLOGO |
1 |
11 |
11 |
ASSISTENTE
SOCIALE |
6
ore/sett. |
2 |
2 |
AMMINISTRATIVO |
6
ore/sett. |
2 |
2 |
TOTALE MINUTI DI
ASSISTENZA |
144 |
123 |
Per
entrambe le tipologie (età adulta ed età evolutiva) si intende:
1
unità di personale medico = contratto a 38 ore; 1 unità delle varie figure
professionali = contratto a 36 ore I minuti di assistenza paziente sono
comprensivi dei minuti di terapia riabilitativa
Nelle
ore di apertura del Nucleo di riabilitazione ambulatoriale deve essere garantita
la presenza di medico specialista nella disciplina specifica della tipologia di
assistenza . Per il Nucleo funzionale di assistenza ambulatoriale dedicato
all’età adulta: I professionisti sanitari della riabilitazione ( fisioterapista
ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741-D.M. 27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14
settembre 1994, n. 742 -D.M. 27 luglio 2000; terapista occupazionale ex D.M. 17
gennaio 1997, n.136 -D.M. 27 luglio 2000; possono essere tra loro
intercambiabili in relazione alla tipologia di disabilità prevalentemente
trattata e per esigenze di turnazione, fermo restando il numero complessivo di 8
unità; l’assistenza garantita dal suddetto personale non dovrà essere inferiore
a 90 minuti al giorno per paziente.
Gli
operatori socio-sanitari devono garantire assistenza per non meno di 21 minuti
pro/die a paziente. I minuti assistenza per paziente riferiti al medico
specialista, allo Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati facendo
riferimento al fabbisogno settimanale. L’assistenza del medico è assicurata per
non meno di 55 minuti/paziente/settimana. L’assistente sociale deve assicurare
un debito orario di non meno di 40 minuti/ paziente/mese.
Per
il Nucleo funzionale di assistenza ambulatoriale dedicato all’età evolutiva:
I
professionisti sanitari della riabilitazione ( fisioterapista ex D.M. 14
settembre 1994 n. 741– D.M. 27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre
1994, n. 742 – D.M. 27 luglio 2000; terapista della neuropsicomotricità dell’età
evolutiva ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 – D.M. 27 luglio 2000; terapista
occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 – D.M. 27 luglio 2000; educatore
professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000) possono
essere tra loro intercambiabili in relazione alla tipologia di disabilità
prevalentemente trattata e per esigenze di turnazione, fermo restando il numero
complessivo di 9 unità; l’assistenza garantita dal suddetto personale non dovrà
essere inferiore a 97 minuti al giorno per paziente. Gli operatori
socio-sanitari devono garantire assistenza per non meno di 21 minuti pro/die a
paziente. I minuti assistenza per paziente riferiti al medico specialista, allo
Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati facendo riferimento al
fabbisogno settimanale. L’assistenza del medico è assicurata per non meno di 55
minuti/paziente/settimana. L’assistente sociale deve assicurare un debito orario
di non meno di 40 minuti/ paziente/mese.
Art. 4Requisiti
per l’accreditamento dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - Prestazioni
ambulatoriali Per
i requisiti di accreditamento dei presidi di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilita’ fisiche, psichiche e sensoriali che erogano
prestazioni ambulatoriali si rimanda all’art. 11 del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 e s.m.i.
Art. 5Determinazione
del fabbisogno Il
fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi di riabilitazione funzionale
dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste è
stabilito nel numero pari alla somma: · delle prestazioni ambulatoriali autorizzate all’esercizio ed accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento; · delle prestazioni ambulatoriali derivanti dalla riconversione dei posti residenziali e semiresidenziali autorizzati all’esercizio ed accreditati secondo le previsioni degli articoli 12 e 15 del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12 e e s.m.i.; · delle prestazioni ambulatoriali autorizzate all’esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Le
prestazioni ambulatoriali rientranti nel fabbisogno di cui al presente articolo
sono riconvertite in Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l’età adulta ed
in Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l’età evolutiva nel rispetto delle
valutazioni sul fabbisogno aziendale per tale tipologia di assistenza che i
Direttori generali presentano al Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti.
La
riconversione delle prestazioni ambulatoriali nei Nuclei di riabilitazione
ambulatoriale per l’età adulta e nei Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per
l’età evolutiva sarà oggetto di apposite preintese da sottoscriversi con ogni
singolo erogatore, nel rispetto del fabbisogno regionale, e da approvarsi con
successivo provvedimento di Giunta regionale.
Art. 6Autorizzazione
alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio ed
accreditamento I
Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l’età adulta ed i Nuclei di
riabilitazione ambulatoriale per l’età evolutiva nell’ambito dei presidi di
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste sono soggetti all’autorizzazione alla
realizzazione, all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento secondo le
procedure e nei termini stabiliti dalla L.R.
2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal
presente Regolamento.
In
ogni caso, nella domanda di autorizzazione all’esercizio ciascun presidio di
riabilitazione funzionale deve indicare le tipologie ed il numero dei nuclei per
i quali richiede l’autorizzazione.
Art. 7Verifiche
e sanzioni Le
verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla
permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali, impiantistici,
tecnologici e organizzativi minimi e specifici definiti dal presente regolamento
sono effettuate secondo quanto disposto dall’art. 23
della L.R.
2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.
Le
cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e di revoca
dell’accreditamento, oltre al mancato adeguamento e permanenza alle disposizioni
di cui al presente Regolamento, sono quelle previste dalla L.R.
2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.
Per
quanto attiene il regime sanzionatorio, si rinvia a quanto espressamente
disciplinato in materia dall’art.14
della L.R.
2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i..
Art. 8Norme
transitorie I
presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali o miste già autorizzati ed accreditati dalla
Regione Puglia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini
della conferma dell’autorizzazione e dell’accreditamento, possono riconvertire
le prestazioni ambulatoriali già autorizzate ed accreditate nei Nuclei di
riabilitazione ambulatoriale per l’età adulta e nei Nuclei di riabilitazione
ambulatoriale per l’età evolutiva, nel rispetto del fabbisogno di cui al
precedente art. 5.
I
Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale e i Centri
ambulatoriali di riabilitazione già autorizzati alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento, ai fini della conferma dell’autorizzazione
all’esercizio e del conseguimento dell’accreditamento, possono riconvertire le
prestazioni ambulatoriali già autorizzate nei Nuclei di riabilitazione
ambulatoriale per l’età adulta e nei Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per
l’età evolutiva, nel rispetto del fabbisogno di cui al precedente art. 5.
A
tal fine il piano di riconversione, nel rispetto del fabbisogno regionale di cui
al precedente art. 5, sarà oggetto di apposite preintese da sottoscriversi con
ogni singolo erogatore da parte del Direttore dell’Area Politiche per la
Promozione della Salute, delle Persone e delle pari Opportunità, e che sarà
approvato da parte della Giunta regionale.
A
far data dall’approvazione del piano di riconversione di cui all’art. 5, entro i
successivi 60 giorni i singoli erogatori presentano alla Regione Puglia istanza
di conferma e/o di riconversione dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento, ovvero istanza di conferma dell’autorizzazione
all’esercizio e istanza per il conseguimento dell’accreditamento, con la
specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di riabilitazione
ambulatoriale così come previsti nel presente regolamento, con le modalità
previste dalla L.R.
2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. ed i successivi atti regolamentari della
stessa.
In
caso di conferma, l’istanza dovrà contenere in autocertificazione la
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. In caso
di riconversione l’istanza dovrà contenere un piano di adeguamento da attuare
con espresso impegno all’adeguamento entro i limiti temporali stabiliti nel
presente articolo.
Per
le prestazioni ambulatoriali di cui al precedente art. 5, i presidi di
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste già autorizzati ed accreditati alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero i Presidi ambulatoriali di
recupero e rieducazione funzionale e i Centri ambulatoriali di riabilitazione
già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono
adeguarsi ai requisiti di cui al presente Regolamento nei termini di seguito
indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della
Giunta regionale:
a) entro 18 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; b) entro 5 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
In
deroga al precedente punto b), i presidi di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste già
accreditati e verificati per i requisiti strutturali del R.R.
n.3/2005, ovvero in possesso di appositi provvedimenti regionali di
accreditamento, non si adeguano ai requisiti strutturali del presente
regolamento.
In
deroga al precedente punto b), i presidi di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste accreditate ai sensi dei commi 2 e 3
dell’art.12,
L.R. n.4/2010, ovvero accreditati ex lege
previa presentazione di istanza contenente l’autocertificazione circa il
possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R.
n.3/2005 a cui non è ancora seguita verifica da parte del Dipartimento di
Prevenzione, se all’atto della verifica non dimostrano di avere i requisiti
strutturali del R.R.
n.3/2005devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento,
nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).
In
deroga al precedente punto b), i Presidi ambulatoriali di recupero e
rieducazione funzionale e i Centri ambulatoriali di riabilitazione già
autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, se all’atto
della verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione non dimostrano di avere
i requisiti strutturali del R.R.
n.3/2005 devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento,
nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).
Entro
i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, il
responsabile della struttura invia al Servizio Accreditamenti e Qualità della
Regione Puglia un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai
fini dell’avvio delle attività di verifica.
La
mancata presentazione della domanda di conferma e/o di riconversione
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento o il mancato adeguamento
ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente
articolo comporta la decadenza dell’autorizzazione e dell’accreditamento e la
conseguente chiusura dell’esercizio.
Nel
periodo di transizione, che va dalla data di approvazione del piano di
riconversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei
provvedimenti regionali di conferma e/o di riconversione dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento, i presidi di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste già
autorizzati ed accreditati dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per
cui sono già autorizzati all’esercizio ed accreditati con le relative tariffe
vigenti alla stessa data.
Art. 9Norma
di rinvio Per
quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla
normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L.
R. 9/2017 e s.m.i. e al R.R.
n.3/2005 e s.m.i. per la sezione A “Requisiti generali”, ed alla normativa
nazionale vigente in materia.
Per
le strutture ammesse alla deroga di cui al precedente art. 8, punto b), nei
limiti di quanto previsto nello stesso art. 8, si rinvia ai requisiti
strutturali di cui alla sezione B.02 “Presidi Ambulatoriali di Recupero e
Rieducazione Funzionale” del R.R.
n.3/2005
Art. 10Norma
abrogativa Il
presente Regolamento abroga la sezione B.02.01 “Centri ambulatoriali di
riabilitazione” del Regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n.3. Il presente Regolamento abroga la sezione
B.02 “Presidi Ambulatoriali di Recupero e Rieducazione Funzionale” fatta
eccezione per il paragrafo “Requisiti strutturali” al solo fine della deroga di
cui al precedente art. 8, punto b).
Il
presente Regolamento abroga la sezione D.01 “Presidi di riabilitazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali”
del Regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n.3. fatta eccezione per il paragrafo “Requisiti
strutturali” al solo fine della deroga di cui all’art. 15, punto b) del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12.
Art. 11Modifica
all’art. 5 “Nucleo di assistenza residenziale di mantenimento riabilitativo (per
disabili ad ALTA complessità assistenziale sanitaria)” del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12. 11.1
All’art. 5 del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12. il capoverso “2^ tipologia” è sostituito
dal seguente:
“2^
tipologia:
Disabile adulto non autosufficiente per disabilità connatali o acquisite in età
evolutiva che ha completato il processo di recupero funzionale ma che necessita
di prestazioni di riabilitazione e sorveglianza sanitaria per il mantenimento
e/o prevenzione della progressione della disabilità e dell’esclusione sociale.
Il nucleo non può ospitare pazienti provenienti dalle strutture di cui
all’art.1, comma 2, lettera b) del Regolamento regionale n. 14/2014 i quali
potranno proseguire il percorso assistenziale presso le strutture
psichiatriche.
Questo
tipo di paziente deve possedere tutte le caratteristiche sotto elencate:
a) Necessità di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa alla persona che non può essere gestito al domicilio; b) Ridotta possibilità di recupero delle autonomie con rischio di scompenso emotivo-comportamentale e peggioramento funzionale qualora estrapolato dall’abituale contesto educativo e relazionale; c) Necessità di una presa in carico assistenziale sanitaria e di tutela nel lungo termine (medica, psicologica, infermieristica e riabilitativa) che non può essere garantita in ambito familiare e in altro setting assistenziale.
Si può accedere alla riabilitazione di mantenimento extraospedaliera se il paziente è in condizioni cliniche stabilizzate. In nessun caso un paziente che necessiti di riabilitazione ma che sia in condizione di potenziale alto rischio di instabilità clinica può accedere al presidio di riabilitazione extraospedaliera.
11.2
All’art. 5 del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12. il capoverso “In riferimento alla 2^
tipologia di paziente” è sostituito dal seguente: “In riferimento alla 2^ tipologia di paziente
A seguito di valutazione e autorizzazione rilasciata dall’U.O.del DIP. MFeR insistente nella ASL ove ha residenza il paziente su prescrizione-proposta del MMG o anche su proposta dello stesso Presidio di Riabilitazione che ospita il paziente in altro setting assistenziale o su proposta del MMG. La U.O.del DIP. MFeR valuta la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c) ai fini della presa in carico del paziente.
La
prescrizione dei precedenti punti 1), 2) e 3) deve espressamente indicare che
“il paziente, in condizioni cliniche stabilizzate, necessita di n. ____ gg di trattamento riabilitativo residenziale
di mantenimento. Il paziente richiede elevato impegno assistenziale sanitario e
di tutela nel lungo termine ( medica, psicologica, infermieristica e
riabilitativa) che non può essere garantita in ambito familiare e in altro
setting assistenziale.”
La
presa in carico del paziente deve essere comunicata, entro 5 giorni lavorativi,
alla struttura territoriale del DIP. MFeR presente nella ASL in cui insiste la
struttura erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso
riabilitativo, all’U.O. del DIP. MFeR presente nella ASL di residenza del
paziente. Il DIP. MFeR potrà definire con i soggetti interessati canali di
comunicazione specifici al fine di semplificare e velocizzare le procedure.
11.3
All’art. 5 del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12. dopo le parole “Per la richiesta di proroga si procede nel seguente modo:” il capoverso “In riferimento alla 1^ tipologia di paziente” è sostituito dal seguente: “in riferimento alla 1^ e 2^ tipologia di paziente”
11.4
All’art. 5 del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12. dopo le parole “Per la richiesta di proroga si procede nel seguente modo:” è soppresso il capoverso “In riferimento alla 2^ tipologia di paziente”.
Art. 12Modifica
all’art. 9 “Requisiti minimi strutturali per l’assistenza semiresidenziale” del
regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12. 12.1 All’art. 9.1.2 del regolamento regionale 16 aprile 2015, n.12. al paragrafo “Standard dimensionali e strutturali” la frase “La superficie totale utile funzionale delle strutture è fissata in mq 30 per ospite” è sostituita dalla seguente: “La superficie totale utile funzionale delle strutture è fissata in mq 20 per ospite. Nella superficie totale utile funzionale rientrano le aree verdi attrezzate nel limite massimo di mq 5 per ospite.”
Art. 13Modifica
all’art. 12 “Determinazione del fabbisogno” del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12. 13.1
All’art. 12 del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12. dopo le parole “Il fabbisogno di
prestazioni dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di
disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste è stabilito in misura pari ai
posti residenziali e semiresidenziali autorizzati all’esercizio ed accreditati”
sono
aggiunte le parole
“e
in misura pari ai posti residenziali e semiresidenziali autorizzati
all’esercizio precedentemente all’entrata in vigore del R.R.
n. 12/2015”.
13.2
All’art. 12 del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 secondo capoverso, dopo le parole “Si
specifica che i posti residenziali e semiresidenziali autorizzati all’esercizio
ed accreditati” sono aggiunte le parole “ovvero i posti residenziali e
semiresidenziali autorizzati all’esercizio”.
13.3
All’art. 12 del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 nella parte relativa all’elenco puntato, il
punto 3. è sostituito dal seguente:
“3.
65% dei posti residenziali attualmente autorizzati all’esercizio ed accreditati
convertiti in nuclei di assistenza residenziale riabilitativa estensiva;”
13.4
All’art. 12 del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 nella parte relativa all’elenco puntato, il
punto
4.
è sostituito dal seguente:
“4.
10% dei posti residenziali attualmente autorizzati all’esercizio ed accreditati
convertiti in nuclei di assistenza residenziale di mantenimento riabilitativo
(per disabili ad alta complessità assistenziale sanitaria – tipologia di
paziente 1 e 2 );
13.5
All’art. 12 del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 ultimo capoverso, dopo le parole “Il numero
dei posti letto occupati da pazienti ricoverati nell’ex Istituto Ortofrenico di
Bisceglie e di Foggia alla data di promulgazione del presente regolamento
saranno riconvertiti in nuclei di assistenza residenziale di mantenimento
riabilitativo ad esaurimento” sono
aggiunte le parole:
“con
esclusione dei posti letto occupati da pazienti eleggibili ad altro setting
assistenziale di tipo sociosanitario.”
Art. 14Modifica
all’art. 15 “Norme transitorie” del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 14.1
All’art. 15 del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 dopo il secondo capoverso, aggiungere il
seguente capoverso:
“I
presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali o miste già autorizzati alla data di entrata in
vigore del R.R. n. 12/2015, ai fini della conferma dell’autorizzazione e
dell’accreditamento, possono riconvertire i posti residenziali e
semiresidenziali già autorizzati nel rispetto del fabbisogno di cui al
precedente art. 12.”
14.2
All’art. 15 del regolamento
regionale 16 aprile 2015, n. 12 ottavo capoverso, dopo le parole “I presidi
di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste già autorizzati ed accreditati dalla Regione
Puglia” aggiungere le seguenti parole: “ovvero già autorizzati all’esercizio”.
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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