a) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r.
n. 11/1999 è aggiunta la seguente: “f bis) condhotel.
b) dopo il comma 6 dell’articolo 4 della l.r.
11/1999 e aggiunto il seguente: “6 bis) Sono “condhotel” le strutture
turistico ricettive di cui all’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
(Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive -Sblocca Italia). Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri
e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera,
limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a
destinazione residenziale sono quelle stabilite dal decreto del Presidente dei
Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13.
c) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r.
n. 11/1999 è aggiunta la seguente: “b bis) Marina Resort.
d) dopo l’articolo 38 della l.r.
n. 11/1999 è inserito il seguente: “38 bis (Marina Resort);
1. Sono “Marina Resort”, ai sensi dell’articolo 32 del
d.l. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. 164/2014, gli esercizi
ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno
delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente
attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con
apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di
esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti,
la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
e) il comma 3 dell’articolo 48 (Definizioni) della l.r.
n. 11/1999 è sostituito dal seguente: “3. Sono spiagge libere con servizi
le spiagge ad ingresso libero dotate di servizi minimi a pagamento attrezzate
per la balneazione ed assentite in concessione demaniale marittima per il
posizionamento di attrezzature balneari, a condizione che almeno il 50 per cento
della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni
attrezzatura del gestore. Nelle spiagge libere con servizi, il concessionario
assicura la presenza di un punto ristoro, di servizi igienici e docce
e
garantisce il servizio di assistenza, di pulizia e di salvataggio. Sono
considerate spiagge libere con servizi anche quelle che svolgono le proprie
attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà
privata.
f) l’articolo 49 bis (Classificazione) della l.r.
n. 11/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 49 bis (Classificazione)
1 Gli stabilimenti balneari
sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi
offerti, con un sistema che va da una a cinque stelle.
2 La classificazione
è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio dell’attività e ha
validità per un quinquennio che decorrerà in fase di prima applicazione della
presente legge, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da
parte della Giunta regionale del regolamento contenete il sistema di
classificazione.
3 Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la
classificazione ha validità dal momento dell’attribuzione e per la frazione di
quinquennio rimanente.
4 Nel secondo semestre dell’ultimo anno di validità
del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
5 Con
regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere vincolante della competente
Commissione consiliare, è definito un
sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro
miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale.
Qualora la Giunta regionale non dovesse provvedere nei termini previsti, si farà
riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente.
6 Per la
classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste
dall’articolo 10 della presente legge.
7 Fatte salve le norme statali
vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di
contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo X,
tra cui quelle inerenti la classificazione, sono esercitate dai comuni
territorialmente competenti.
g) dopo l’articolo 49 bis della l.r.
n. 11/1999 è aggiunto il seguente:
“Art. 49 ter (Norma transitoria)
1 Al fine di introdurre
con gradualità l’obbligo di classificazione delle strutture balneari esistenti
alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto anche conto delle
complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari degli stabilimenti
balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di classificazione
nel primo anno di entrata in vigore del regolamento contenente il sistema di
classificazione.
2 La classificazione diverrà pertanto obbligatoria a
partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da parte
della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione.