Legge Regionale 1 gennaio 2020, n. 35 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021
TITOLO 1
Art. 1Spesa a carattere pluriennale 1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate nella tabella “A”
allegata alla presente legge.
Art. 2Misure agevolative in materia di entrate tributarie 1. Ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446
(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali) e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a
statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono
soppresse le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 11 della Tariffa
delle tasse sulle concessioni regionali arti e mestieri allegata allalegge
regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre
2022 non sono dovute le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 1
della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanità allegata
alla l.r.
31/2001.
3. L’ imposta regionale aggiuntiva prevista dall’articolo
16
della legge
regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della
costa) per le concessioni demaniali marittime non è dovuta per il biennio
2021-2022. L’esenzione non si applica all’aliquota comunale di cui al comma 5
della medesima disposizione.
Art. 3Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamentoregionale del POR Puglia
2014-2020 1. L’esigibilità del finanziamento di 80 milioni dieuro, autorizzato
dall’articolo 2
della legge
regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020–2022 della Regione
Puglia - legge di stabilità regionale 2020), stipulato con la Banca europea
investimenti (BEI) in data 13 marzo 2020 nella forma flessibile di contratto
quadro di prestito a erogazioni multiple, è reimputata per l’intero importo a
valere sull’esercizio finanziario 2021 sulla base dell’aggiornamento del
cronoprogramma delle spese di investimento relative alla quota di
cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione
comunitaria 2014-2020. Alla contabilizzazione del finanziamento si provvede con
le modalità stabilite dall’articolo 2
comma 4,della l.r.
55/2019.
2. L’onere presunto derivante dall’ammortamento del
prestito BEI con esigibilità reimputata all’esercizio 2021 ai sensi del comma 1,
valutato in 6 milioni annui di euro per un periodo stimato di anni quindici a
partire dal 1° luglio 2021, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a
valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del bilancio
pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale e interessi,
rispettivamente nell’ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Per le
annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2021-2023 si
provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.
3. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo
2,
commi 2 e 3, della l.r.
55/2019.
Art. 4Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e
patrimoniali 1. In considerazione della particolare congiuntura economica conseguente alla
pandemia da Covid-19 in cui versa attualmente il Paese, e al fine di rafforzare
le urgenti iniziative di stimolo anticiclico all’economia regionale, la Regione
Puglia attiva una programmazione straordinaria per concedere alle
Amministrazioni pubbliche contributi agli investimenti affinché realizzino
interventi di manutenzione straordinaria, di miglioramento tecnico-funzionale e
di riqualificazione di opere pubbliche di loro competenza cantierabili con
assoluta urgenza, compresi interventi di messa in sicurezza delle coste e
soluzioni atte a contenere le violenti mareggiate (frangiflutti).
2. La Giunta regionale con procedure di evidenza pubblica
provvede all’assegnazione delle risorse disponibili, fornendo gli elementi
specifici di ammissibilità degli interventi e le modalità di erogazione dei
fondi, assicurando criteri applicativi finalizzati alla massima semplificazione
procedurale.
2 bis. Al fine del potenziamento e dell’ampliamento dell’offerta formativa, anche in considerazione della carenza di spazi e ambienti adeguati alla vita universitaria nonché dell’incremento delle immatricolazioni, è assegnato in favore dell’Università deglistudi di Foggia, a valere sull’autorizzazione di cui al comma 3, un contributo in conto capitale per un importo massimo di euro 7,5 milioni per l’acquisto dell’immobile della ex scuola di polizia denominato Caserma Miale, sito in Foggia, da destinare alle esigenze istituzionali dell’Ateneo. Per finalità di carattere sociale, in considerazione dell’importanza della promozione della cultura della legalità e dell’antimafia sociale nella formazione giovanile, l’Università degli studi di Foggia assicura, nell’ambito dei predetti spazi, la disponibilità di una parte dell’immobile per le esigenze della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antimafia che saranno definite in apposita convenzione da stipularsitra la Regione Puglia, ’Università degli studi di Foggia e le predette direzioni. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede alla definizione delle modalità di erogazione del contributo all’investimento in oggetto. (1)
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e 2 bis, (2) da attuarsi
attraverso l’erogazione di contributi agli investimenti nel rispetto
dell’articolo 3, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
è autorizzato ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il ricorso
all’indebitamento per un importo massimo di euro 200 milioni. Il debito
autorizzato potrà essere contratto, con deliberazione della Giunta regionale,
solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, ai sensi dell’articolo 40,
comma 2-bis, del d.lgs. 118/2011.
4. Alla contabilizzazione del finanziamento e degli interventi
previsti dal presente articolo si provvede, nell’ambito del bilancio di
previsione dell’anno 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 come di seguito:parte
entrata: assegnazione nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021
di una dotazione finanziaria di euro 200 milioni con imputazione, in termini di
competenza e cassa, al titolo 6, tipologia 3“;parte spesa: assegnazione nel
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 di una dotazione
finanziaria di euro 200 milioni con imputazione, in termini di competenza e
cassa, alla missione 20, programma 3,titolo 2, “Fondo per il sostegno agli
investimenti pubblici”.
5. In relazione all’assegnazione delle risorse di cui al
comma 2, la Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni al prelievo
della dotazione finanziaria di cui al comma 4 e all’iscrizione delle quote di
finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi. La Giunta regionale è
altresì autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ad adeguare gli
stanziamenti di bilancio a seguito delle modifiche intervenute nei piani
finanziari degli interventi di cui al comma 2. Le variazioni di cui al presente
comma sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
6. L’onere presunto annuale, per il rimborso della quota
capitale e relativa quota interessi, del debito autorizzato con il presente
articolo, derivante dall’ammortamento a tasso fisso, entro il limite massimo
pari al tasso determinato dalla Comunicazione del tasso di interesse massimo da
applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato ai sensi
dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) o comunque
alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti, è valutato in euro
8,6 milioni annui per un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall’anno
2021 con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2021–2023, per quota
capitale a valere sulla missione 50, programma 2, titolo 4 per euro 2,6 milioni
nell’esercizio finanziario 2021, euro 5,2 milioni nell’esercizio finanziario
2022 ed euro 5,3 milioni nell’esercizio finanziario 2023, e per quota interessi
a valere sulla missione 50, programma 1, titolo 1 per euro 1,7 milioni
nell’esercizio finanziario 2021, euro 3,4 milioni nell’esercizio finanziario
2022 ed euro 3,3 milioni nell’esercizio finanziario 2023. Per le annualità
successive si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti
periodi.
(1) Comma inserito dalla l.r. 48/2021, art. 12, comma 1, lett. a). (2) Parole aggiunte dalla l.r. 48/2021, art. 12, comma 1, lett. b).
TITOLO 2NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIOE DIVERSE
CAPO 1Disposizioni di rilievo finanziario e diverse
Art. 5Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio
2020 1. Al fine di far fronte ai minori ricavi per il blocco del payback per il
superamento del tetto di spesa farmaceutico per l’anno 2020 al Servizio
sanitario regionale nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 20 milioni.
2. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per
l’anno 2020 al Servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale
sostenute nel corso dell’esercizio, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito
della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria
per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa di euro 15
milioni.
Art. 6Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in materia sanitaria.
Modifica alla l.r.
9/2017 1. All’articolo 29
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è
aggiunto infine il seguente comma:
“10 quinquies. La validità dei pareri di compatibilità in
scadenza il 31 gennaio 2021 è prorogata di un anno. Sono fatti salvi comunque
quei pareri di compatibilità relativi a strutture sanitarie e sociosanitarie,
per le quali i richiedenti presentino istanza di autorizzazione all’esercizio,
con o senza accreditamento, munita dei titoli previsti dalla legge, fino al 31
gennaio 2021.
Art. 7Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di
Bonifica commissariati 1. Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo
12
della legge
regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi
di Bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 14 milioni per
l’esercizio finanziario 2021.(3)
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è
utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12
, comma 2, della l.r.
1/2017.
3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si
provvede secondo le modalità indicate all’articolo 12
, comma 3, della l.r.
1/2017, così come sostituito dall’articolo 4
della legge
regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 3 febbraio 2017 n. 1).
4. Alla l.r.
1/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 9 è soppresso; b) al
comma 2 dell’articolo 10 le parole: “e AQP S.p.A.” sono soppresse
(3) Parole sostituite dalla l.r. 48/2021, art.13, comma 1.
Art. 8Contributo per l’estensione delle reti idriche e fognarie 1. Per le finalità di cui alla legge
regionale 9 agosto 2019, n. 41 (Misure per l’estensione delle reti idriche e
fognarie), nel bilancio regionale autonomo nell’ambito della missione 9,
programma 4, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. Per
ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 è assegnata, in termini di
competenza, una dotazione finanziaria pari a euro 1 milione.
Art. 9Attività di censimento degli alberi monumentali 1. Al fine di incrementare il numero degli alberi monumentali censiti ai sensi
dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani) e di gestire e tutelare in particolare gli alberi
monumentali presenti sul demanio forestale regionale, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza
e cassa, di euro 70 mila. La medesima dotazione finanziaria in termini di
competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.
Art. 10Modifiche all’articolo 4
dellal.r.
8/2015 1. Al comma 2 dell’articolo 4
della legge
regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della conservazione, ricerca,
conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel
territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n.
752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30
dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), come da ultimo modificato dalla
legge
regionale 5 luglio 2019, n. 33 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio” e alla l.r.
8/2015), le parole: “assicurando priorità ai residenti in tali ambiti” sono
soppresse.
Art. 11Modifiche all’articolo 3
della l.r.12/2003 1. Al comma 1 dell’articolo 3
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati nel territorio
regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993 n. 352 e decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376) le parole: “il permesso va
rinnovato ogni tre anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti
normativi e tossicologici” sono sostituite con le seguenti: “il permesso va
rinnovato ogni cinque anni previo corso di aggiornamento relativamente agli
aspetti normativi e tossicologici. La Giunta regionale, su proposta della
sezione regionale competente, fissa con cadenza triennale il costo massimo del
ciclo di lezioni di aggiornamento.
Art. 12Sospensione quota capitale dei piani di ammortamento relativi ai fondi di
rotazione per l’attuazione dei piani di risanamento concessi ai Consorzi ASI 1. Per fronteggiare gli effetti pregiudizievoli prodotti sull’economia
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, i Consorzi per l’Area di sviluppo
industriale (ASI), destinatari dei fondi di rotazione per l’attuazione dei piani
di risanamento istituiti con gli articoli 17
e 18
della legge
regionale 2 agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2010), rifinanziato con l’articolo 39
della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione
Puglia), sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza al 31
dicembre 2020, dei piani di ammortamento disposti in virtù dell’articolo 43
della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione
Puglia). Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo
a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
Art. 13Modifiche all’articolo 43
della l.r.
67/2018 1. All’articolo 43
della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione
Puglia – legge di stabilità regionale del 2019), dopo il comma 1, sono aggiunti
i seguenti:
“1 bis.I Consorzi ASI di cui al comma 1 possono destinare i
proventi dell’alienazione di immobili al rientro dell’esposizione debitoria,
anche eventualmente conferendo mandato alla competente struttura regionale per
l’adozione degli atti finalizzati all’alienazione. In caso di esito positivo
delle procedure, il ricavo effettivamente realizzato è imputato, nei limiti
dell’esposizione debitoria, alla riduzione della medesima, con conseguente
rideterminazione del piano di rientro.
1 ter. La restituzione delle somme dovute potrà avvenire
anche attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari dei Consorzi
ASI, agli stessi pervenuti da parte di enti pubblici (anche a mezzo di
finanziamenti pubblici), per il tramite della società regionale di
cartolarizzazione Puglia Valore Immobiliare S.r.l. che, entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, adotterà, ove necessario,
le consequenziali modifiche statutarie.”.
Art. 14Disciplina temporanea per la deroga agli obblighi occupazionali 1. In considerazione della particolare congiuntura economica conseguente alla
pandemia da Covid-19 in cui versa attualmente il Paese, e al fine di rafforzare
le urgenti iniziative di stimolo anticiclico all’economia regionale,
l’amministrazione regionale è autorizzata a valutare il mantenimento delle
agevolazioni anche nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di
conclusione del progetto agevolato, i soggetti beneficiari di interventi
regionali per il sostegno alle imprese riducano, per comprovate cause di forza
maggiore, i livelli occupazionali (unità lavorative annuali) qualora siano parte
di un tavolo di crisi regionale o nazionale.
2. Le previsioni di cui al presente articolo hanno
carattere temporaneo, e sono applicabili entro il termine di 36 mesi successivi
alla cessazione della dichiarazione di emergenza nazionale deliberata dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e successive modifiche e
integrazioni.
3. L’impresa beneficiaria, ai fini del riconoscimento
della deroga, dovrà avanzare una specifica richiesta alla Regione, supportata da
adeguata documentazione probatoria, nei termini definiti dal regolamento di cui
al comma 5 del presente articolo.
4. Le condizioni di applicabilità della deroga dovranno
essere espressamente autorizzate dalla Regione, previa istruttoria tecnica
dell’Organismo intermedio e sentito il Comitato regionale per il monitoraggio
del Sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC) di cui
all’articolo 40
della legge
regionale 21 maggio 2002, n.7 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002–2004).
5. Le modalità di attuazione e le specifiche condizioni
per la concessione della deroga saranno disciplinate attraverso apposito
regolamento regionale che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15Modifiche alla l.r.
14/2009 1. Alla legge
regionale 30 luglio 2009 n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, le parole: “1° agosto 2019”
sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2020”;
b) all’articolo 7, comma 1, le parole: “31 dicembre
2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
Art. 16Modifica dell’articolo 30
della l.r.
45/2013 1. All’articolo 30,
comma 1, della legge
regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione
Puglia) dopo le parole: “il capitolo di spesa n. 552053, denominato” le parole
“Concorso della Regione agli oneri a carico di province e comuni che
prorogheranno i contratti di servizio sino al 30 giugno 2018 per i servizi di
trasporto pubblico locale, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione” sono
sostituite dalle seguenti: “Concorso della Regione agli oneri a carico di città
metropolitana, province e comuni che prorogheranno i contratti di servizio per i
servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione,
ai sensi dell’articolo 30
della l.r.
45/2013”.
2. Dopo il comma 4 quater dell’articolo 30
della l.r.
45/2013 sono aggiunti i seguenti commi:
“4 quinquies….A far data dal 1° luglio 2020, ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 18/2020, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi), e
dall’articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, le risorse in
favore degli enti locali di cui al capitolo di spesa n. 552053, a modificazione
di quanto stabilito al comma 4 bis, continueranno a essere riconosciute per il
tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento e
comunque non oltre il 31 luglio 2021.
4 sexies. A modificazione di quanto stabilito al comma 4
ter, le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute per i contratti di
servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE)
1370/2007 e comunque non oltre il 31 luglio 2021. Tali risorse vengono altresì
riconosciute agli enti locali con contratti di servizio in scadenza oltre il 30
giugno 2020 e comunque non oltre il 31 luglio 2021.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 30,
commi 4 quinquies e 4 sexies, della l.r.
45/2013 , si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente di cui alla missione 10, programma 2, titolo 1.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in
vigore dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia.
Art. 17Interventi regionali di valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO in
Puglia 1. Al fine di dare attuazione allo sviluppo e alla valorizzazione del turismo,
attraverso la valorizzazione e la promozione dei siti patrimonio dell’Umanità
beni UNESCO, nel bilancio regionale autonomo nell’ambito della missione 5,
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti
i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui
al comma 1.
Art. 18Contributo straordinario per l’attivazione di un corso di laurea magistrale in
“Medicina e Chirurgia” con competenze nell’ambito dell’ingegneria biomedica 1. Per esigenze didattiche indispensabili al fine di consentire l’attivazione,
presso l’Università del Salento, di un corso di laurea magistrale in “Medicina e
Chirurgia” appartenente alla classe LM-41, con la possibilità di acquisire
competenze tecnologiche e metodologiche specifiche nell’ambito dell’Ingegneria
biomedica nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4,
programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La
medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per
ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è
finalizzato al finanziamento di posti da ricercatore e/o professore e il suo
utilizzo sarà oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi
l’efficacia della misura.
Art. 19Modifica all’articolo 2
della l.r.
29/2016 1. Al comma 5 dell’articolo 2
della legge
regionale 26 ottobre 2016, n. 29 (Istituzione di una Commissione regionale
di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia),
dopo le parole: “della legislatura in corso” sono aggiunte le seguenti: “e di
quella successiva”.
Art. 20Contributo straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026 1. Al fine di contribuire al finanziamento delle spese di organizzazione dei
Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, è assegnato un contributo straordinario in
favore del Comune di Taranto.Per la predetta finalità, nel bilancio regionale
autonomo nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza
e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in
termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti
i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui
al comma 1.
Art. 21Misure per la valorizzazione dei beni culturali 1. Al fine di consentire l’esercizio della facoltà di acquistare in via di
prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 62 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 1, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa,
di euro 100 mila. La medesima dotazione è assegnata, in termini di competenza,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.
Art. 22Integrazione all’articolo 7della l.r.
18/2006 1. Al comma 1 bis dell’articolo 7
della legge
regionale 26 giugno 2006,n. 18 (Istituzione dell’Avvocatura della Regione
Puglia) le parole: “dirigenti e” sono abrogate.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 7
della l.r.
18/2006 è inserito il seguente:
“1 ter. Le propine di cui al comma 1 bis competono ai
funzionari costituiti in giudizio nella misura e secondo le modalità stabilite
con apposito regolamento.
Art. 23Gestione archivio regionale tassa automobilistica 1. Per le finalità di cui all’articolo 51, commi 2bis e 2ter, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale
per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili), la gestione dell’archivio regionale della
tassa automobilistica e delle connesse funzioni complementari è svolta, previa
apposita sottoscrizione di disciplinare di cooperazione, dal soggetto gestore
del pubblico registro automobilistico.
2. La Giunta regionale adotta, nell’ambito degli accordi di
cooperazione tra pubbliche amministrazioni previsti dall’articolo 5, comma 6,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) lo
schema del disciplinare di cui al comma 1 con riguardo alla durata dell’accordo,
agli oneri finanziari e alle attività svolte dalle amministrazioni
coinvolte.3. L’articolo 5
della legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 31 (Seconda variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 1998), il comma 2 dell’articolo 7
della legge
regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario) e
l’articolo 11
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e del bilancio pluriennale 2005 – 2007 della Regione Puglia)
sono abrogati.
Art. 24Rete stradale afferente gli ospedali di I e II livello. Studio di fattibilità 1. Al fine della migliore gestione del paziente critico nell’Ospedale di
riferimento e per conseguire il rispetto dei tempi massimi raccomandati per la
stabilizzazione, l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile
del territorio (ASSET), in collaborazione con gli assessorati ai trasporti, alle
opere pubbliche e promozione della salute, predispone uno studio di fattibilità,
comprensivo di costi stimati, sugli interventi necessari all’ammodernamento e
messa in sicurezza della rete stradale dell’intero bacino epidemiologico
afferente ogni ospedale pugliese di I e II livello.
2. L’attività di cui al comma 1 deve essere completata
entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
caratterizzata da due fasi: entro e non oltre sei mesi la consegna dello studio
relativo ai nuovi ospedali in costruzione o in fase d’ppalto per progettazione o
lavori; entro e non oltre i successivi sei mesi la data di consegna dello studio
relativo agli ospedali in esercizio.
3. Nell’attività complessiva di studio di cui ai commi 1 e 2,
devono essere valutate e stimate anche le eventuali iniziative suggerite per la
realizzazione o potenziamento di idonea rete metropolitana al servizio dei
presidi ospedalieri e per l’istituzione o potenziamento delle linee di trasporto
pubblico locale.
Art. 25Disposizioni in ordine al fondo di rotazione di cui alla l. 179/1992 1. Le rate scadute non ancora pagate e quelle in scadenza in virtù di
finanziamento a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), sono
rimesse qualora l’ente pubblico debitore abbia offerto in proprietà o comodato
d’uso gratuito l’opera di urbanizzazione secondaria realizzata, per essere
destinata allo svolgimento di attività sanitaria territoriale, gestita dalla
Azienda sanitaria locale di riferimento, a ciò autorizzata in virtù di atto
d’istituzione o programmazione regionale.
2. Per poter accedere al beneficio di cui al comma 1
l’ente pubblico interessato presenta apposita istanza, corredata dalla
documentazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere la remissione
del debito, entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 26Monitor,programma pilota per promuovere la diagnosi delle malattie
neuromuscolari pediatriche 1. Al fine di attivare il sistema regionale di sorveglianza e di
riconoscimento precoce di bambini con malattia neuromuscolare, è istituito il
programma pilota “Monitor” assegnato in gestione all’ospedale pediatrico
“Giovanni XXIII” di Bari e all’Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) “Eugenio Medea” di Brindisi, sotto la rispettiva
sorveglianza dell’Azienda ospedaliera Policlinico di Bari e l’Azienda sanitaria
locale di Brindisi, e con la collaborazione della Società italiana di pediatria
e la Federazione italiana medici pediatri.
2. Il programma di cui al comma 1 ha durata biennale e
prevede lo screening neuromuscolare su un campione di bambini nati vivi,
determinato dai rispettivi gestori del programma e sulla base di apposita
consultazione con i pediatri di libera scelta aderenti.
3. Il programma è attivato sulla base della sottoscrizione di
un disciplinare tra Regione Puglia, Aziende sanitarie interessate e Unità
operative delle strutture di ricovero e cura assegnatarie e funzionalmente
interessate, avente a oggetto le fasi del programma, il regolamento economico e
la relazione finale di verifica sulla fattibilità d’estensione del programma a
tutti i bambini pugliesi nati vivi.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3,nel bilancio
regionale autonomo è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2021 in termini di competenza e cassa di euro 140 mila, da
ripartirsi in eguale misura ai due soggetti gestori del programma, nell’ambito
della missione 13, programma 1, titolo 1, in quanto prestazione e servizio
rientrante nei livelli essenziali di assistenza.
Art. 27Centrale 118 territorio ASL BT 1. E’ istituita la sesta centrale operativa 118 la cui sede è nel territorio
di competenza della ASL BT.
2. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge, provvede all’attuazione di cui al comma
1.
3. Gli oneri finanziari sono a carico del fondo sanitario
regionale.
Art. 28Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di
tutela della salute in ambito scolastico 1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e
dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, in Puglia
la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più
di cinque giorni, di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264,
relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati
dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista
esclusivamente qualora:
a) i certificati siano richiesti da misure di
profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità
pubblica;
b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro
presentazione in altre Regioni.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l’obbligo
di certificazione medica per assenza scolastica di più cinque giorni.
Art. 29Norme urgenti per l’assistenza nelle strutture sociosanitarie in periodo
Covid–19 1. In considerazione dell’epidemia da Covid–19, per l’anno 2021, le strutture
sociosanitarie autorizzate al funzionamento che non riescono a reperire
infermieri possono provvedere alle prestazioni infermieristiche, per garantire
l’assistenza, mediante contratti a tempo determinato nei limiti della normativa
vigente [in materia di lavoro.](4)
2. Per far fronte alle necessità di assistenza la Regione
Puglia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta il regolamento per la realizzazione di corsi, anche
autofinanziati, di trecento ore per la figura dell’operatore sociosanitario
specializzato.
(4) Parole soppresse dalla l.r.
15/2021,art. 6,
comma 1.
Art. 30Modifiche alla l.r.
33/2007 1. Alla legge
regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati,
di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “30 giugno 2019” sono sostituite
dalle seguenti: “30 giugno 2020”.
b) all’articolo 4,
comma 1, le parole “30 giugno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno
2020”.
Art. 31Modifiche alla l.r.27/2012 1. Al comma 2, dell’articolo 2,
della legge
regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post
sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio
di previsione 2012), le parole: “al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle
seguenti: “al 31 dicembre 2021”.
Art. 32Deroghe al Piano di tutela delle acque in materia di attività estrattive(•) [1. La deroga prevista al punto 7.5 delle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, approvate con deliberazione del Consiglio regionale del 20 ottobre 2009, n. 230 per l’autorizzazione delle attività già programmate nel vigente piano regionale attività estrattive, ricadenti in Zone di protezione speciale idrogeologica (ZPSI), è prorogata sino al 31 dicembre 2023. 2. La deroga prevista dall’articolo 52, comma 8, delle “Norme tecniche di attuazione (NTA)”, allegate alla proposta di aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, adottata con deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2020, n. 1333 per l’autorizzazione delle attività già programmate nel vigente Piano regionale attività estrattive, ricadenti in ZPSI, è prorogata sino al 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto in sede di approvazione del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, aggiornamento 2015-2021. 3 Dall’attuazione della presente disposizione non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.]
(•) Articolo gia sostituito dalla l.r. 51/2021, art. 67, comma 1, è stato ,poi, abrogato dalla l.r. 37/2023, art. 24, comma 2.
Art. 33Modifiche e integrazioni all’articolo 17
della l.r.22/2019 1. Al comma 4 dell’articolo 17
della legge
regionale 5 luglio 2019, n. 22 (Nuova disciplina generale in materia di
attività estrattiva) sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo periodo dopo le parole: “è condizionato alla
prestazione” sono aggiunte le seguenti: “, in favore del comune territorialmente
competente, fatto salvo il caso di autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 9, comma 3,
b) il terzo periodo è sostituito dal
seguente: “E’ consentita la prestazione di garanzia di durata inferiore alla
durata dell’autorizzazione, purché l’esercizio di attività estrattiva sia sempre
svolto in presenza di valida garanzia maggiorata di due anni, nonché nel
rispetto del comma 4bis del presente articolo.
2. Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4bis. Ove l’esercente presti garanzie finanziarie ciascuna per
periodi di durata inferiore a quella complessiva autorizzata e comunque non
inferiore ai cinque anni maggiorati di due, lo stesso provvede entro il termine
di due anni dalla scadenza a prolungarne la validità, in modo da garantire che
l’attività estrattiva o di ricerca sia sempre svolta in presenza di
fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria. Tale
adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti
autorizzativi prescritti nell’articolo 12, e pertanto, la sua violazione è
sanzionata ai sensi dell’articolo 33, commi 4 e 6.
4ter. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4bis, relative
alla prestazione di apposita fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea
garanzia finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale dell’area
oggetto dell’attività estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla
realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare la messa in
sicurezza, si applicano altresì alle attività estrattive o di ricerca in
esercizio, autorizzate ai sensi della legge
regionale 22 maggio 1987, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle
cave).
Art. 34Recupero acque reflue e reti di distribuzione e utilizzo 1. Al fine d’incentivare la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse
idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo
l’impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio
idrico mediante l’utilizzo multiplo delle acque reflue, il gestore del servizio
idrico integrato eroga un contributo economico annuo, previa autorizzazione
tecnico-economica dell’Autorità idrica pugliese, in favore dei gestori pubblici
d’impianti di recupero realizzati ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno
2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque
reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152) e in prevalenza finanziati con fondi europei o del bilancio
regionale autonomo, a condizione che l’impianto di recupero sia strettamente
connesso alla rete di distribuzione e riutilizzo.
2. Il contributo di cui al comma 1, avente natura di
compensazione per agevolazione e incentivazione al riutilizzo e alla tutela
ambientale, non può eccedere il cinquanta per cento dei costi di gestione
sostenuti dal gestore del servizio idrico integrato per impianti di recupero
aventi le medesime caratteristiche tecniche di quello assoggettabile al
contributo, decurtato dei ricavi rivenienti dalla gestione delle rete di
distribuzione e riutilizzo relativi all’annualità precedente e autorizzato solo
qualora la rete di distribuzione, riutilizzo e relativi bacini d’accumulo non
possono essere presi in carico, unitamente all’impianto di recupero, dallo
stesso gestore del servizio idrico integrato.
Art. 35Accordo di programma Puglia-Basilicata per la gestione delle risorse idriche 1. A seguito della soppressione delle autorità di bacino regionali e
interregionali e alla correlata istituzione dell’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino meridionale, disposta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221
(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per
il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), dalla data di entrata
in vigore della presente norma, l’articolazione regionale competente alla
gestione delle risorse idriche concorre a costituire la struttura tecnica
operativa del Comitato di coordinamento di cui all’articolo 5 dell’Accordo di
programma per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto tra le
Regioni Puglia e Basilicata e la Presidenza del Consiglio dei ministri in data
30 giugno 2016.
2. In attuazione dell’articolo 15 dell’Accordo di programma
per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto tra le Regioni
Puglia e Basilicata e la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 30 giugno
2016, le funzioni di componente della segreteria tecnica, quale soggetto
preposto alla attuazione dell’accordo, di cui all’articolo 6 dello stesso
accordo, sono demandate al dirigente pro tempore della articolazione regionale
competente alla gestione delle risorse idriche.
3. La lettera i) dell’articolo 8
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’Autorità di bacino della
Puglia), è abrogata.
4. Dall’attuazione della presente disposizione non discendono
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti
disposti dalla presente norma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della
spesa per il bilancio della Regione Puglia.
Art. 36Tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli
acquedotti che rivestono pubblico interesse 1. L’uso delle acque sotterranee destinate al consumo umano, distribuite dagli
acquedotti che rivestono pubblico interesse, è subordinato al giudizio di
qualità e di idoneità d’uso di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1991,
rilasciato dal competente servizio dell’Autorità sanitaria, ai sensi
dell’articolo 6, comma 5 bis, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
(Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate
al consumo umano), sulla base di una valutazione globale derivante dalle
risultanze del controllo analitico sulle caratteristiche qualitative dell’acqua
e del controllo ispettivo.
2. Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma 1, i
sindaci dei comuni in cui ricadono le derivazioni di acque sotterranee destinate
al consumo umano oggetto del presente articolo, emanano i provvedimenti di
propria competenza entro e non oltre il 31 dicembre 2022, sulla base della
disciplina di cui all’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), al regolamento
regionale 16 giugno 2011, n. 12 (Disciplina degli insediamenti o delle
attività ricadenti all’interno delle zone di rispetto delle opere di captazione
delle acque sotterranee destinate al consumo umano) e al regolamento
regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Disciplina per il rilascio del giudizio di
idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell’acqua destinata al consumo
umano), assicurando anche l’adeguamento degli strumenti urbanistici. L’Autorità
sanitaria rilascia il suddetto giudizio di qualità e di idoneità d’uso, di cui
al comma 1, entro dodici mesi dalla data di emanazione del provvedimento
dell’amministrazione comunale.
3. La Regione, in caso di inerzia delle amministrazioni
comunali competenti nell’adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della
salute umana nel settore dell’approvvigionamento idrico-potabile di cui al comma
2, esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs.
31/2001.
4. Nelle more del rilascio del giudizio di cui al comma 1 e di
quanto previsto dal comma 2, il Presidente della Regione dispone con proprio
decreto, a tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico
potabile, l’utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di
derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano oggetto del
presente articolo, definite come “sanabili” rispetto alla presenza di
insediamenti, strutture o attività ricadenti all’interno delle rispettive zone
di rispetto di cui all’articolo 94 del d.lgs. n. 152/2006.
5. Per le opere di derivazione di acque sotterranee destinate
al consumo umano oggetto del presente articolo, definite come “non sanabili” per
la presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all’interno delle
rispettive zone di rispetto, è prevista la chiusura e l’abbandono della fonte di
approvvigionamento ai fini potabili. A tale scopo, il competente servizio
dell’Autorità sanitaria propone la revoca della concessione per consumo umano
alla Regione, quale autorità concedente per le opere di derivazione delle acque
sotterranee destinate al consumo umano. A seguito di revoca della concessione a
derivare da parte della Regione, il sindaco, territorialmente competente, emette
ordinanza di chiusura della captazione e di ripristino dello stato dei luoghi,
ovvero la restituzione dell’opera di derivazione al legittimo proprietario, se
diverso dal soggetto gestore del servizio idrico integrato.
6. Per le opere di derivazione di cui al comma 5, il soggetto
gestore del servizio idrico integrato, di concerto con l’Autorità idrica
pugliese, propone alla Regione la progettazione di interventi per la
compensazione della portata, resi necessari dalla prevista chiusura delle fonti
di approvvigionamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
7. Nelle more dell’attuazione degli interventi di cui al comma
6, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, a tutela della
salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile, l’utilizzo e/o
la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione di cui al
comma 5, qualora necessarie per l’approvvigionamento idrico ordinario e/o
emergenziale del territorio regionale. Per tali opere di derivazione delle acque
sotterranee destinate al consumo umano, fermo restando il principio inderogabile
secondo cui la qualità delle acque deve essere conforme ai parametri stabiliti
dalla normativa vigente per l’uso potabile, è consentito il mantenimento in
esercizio subordinatamente all’adozione di misure aggiuntive di protezione
dinamica di cui al r.r.
12/2011.
8. Il decreto del Presidente della Regione , di cui ai commi 4
e 7, è soggetto ad aggiornamento triennale; nelle more dell’adozione del decreto
di cui ai commi 4 e 7, al fine della tutela della salute pubblica e della
continuità del servizio idrico potabile, restano in vigore i decreti
presidenziali, eventualmente adottati e vigenti alla data di approvazione della
presente norma, aventi a oggetto le opere di derivazione delle acque sotterranee
destinate al consumo umano che possono essere riattivate e/o utilizzate per uso
integrativo potabile.
9. L’articolo 32
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), è
abrogato.
10. Dall’attuazione della presente disposizione non discendono
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti
disposti dalla presente norma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della
spesa per il bilancio della Regione Puglia.
Art. 37Risorse in favore del Comune di Sava per gli interventi in materia di reflui 1. Per interventi di realizzazione degli impianti di depurazione nel Comune di
Sava, al fine di concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio
di svuotamento dei reflui, è concesso al medesimo Comune un contributo
straordinario di euro 300 mila.
2. A tal fine, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1 è assegnata una dotazione
finanziaria, per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa,
di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.
Art. 38Digitalizzazione della stampa periodica locale 1. Al fine di conservare e rendere accessibile l’ingente patrimonio di stampa
locale, la Regione Puglia attiva una procedura a evidenza pubblica per
l’assegnazione di un contributo economico diretto agli editori, ovvero a
chiunque ne abbia diritto, per la digitalizzazione e metadatazione dei contenuti
di periodici locali pugliesi con almeno quindici anni di pubblicazione
continuativa, anche se cessata.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può comunque
superare l’importo complessivo di euro 10 mila per ogni testata, calibrato sugli
anni di edizione e la maggiore frequenza periodica di pubblicazione.
3. Il programma di digitalizzazione deve consentire
l’accesso per testata, numero e anno dell’edizione, parola chiave e ogni più
puntuale modalità di semplificazione e completezza della ricerca e deve essere
messo a disposizione della Regione Puglia gratuitamente, per renderlo
accessibile e senza oneri sul portale della Regione Puglia - Puglia Digital
Library, ad eccezione delle edizioni relative alle tre ultime annualità per i
periodici in attività.
4. È titolo di preferenza nell’assegnazione del contributo la
disponibilità a rendere accessibili in modo continuativo le edizioni successive
al programma di digitalizzazione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, nel bilancio
regionale autonomo,nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini
di competenza e cassa, di euro 60 mila.
Art. 39Cavità pugliesi e opera dantesca - celebrazioni 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri 1. Al fine di divulgare l’ingente patrimonio carsico pugliese e in concomitanza
con le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la Giunta
regionale attiva una procedura a evidenza pubblica per la realizzazione di un
documentario o film breve, un reportage fotografico e un diario di viaggio sul
tema delle cavità pugliesi e l’opera dantesca.
2. La selezione di cui al comma 1 è rivolta ad autori di
comprovata e riconosciuta esperienza nazionale nei campi della regia, fotografia
e narrazione.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini
di competenza e cassa, di euro 60 mila.
Art. 40Misure temporanee straordinarie e urgenti in favore della categoria dei fieristi
danneggiata dalle restrizioni alle attività economiche connesse all’emergenza
sanitaria da Covid-19 1. La presente disposizione detta misure straordinarie e urgenti, a efficacia
temporanea, in favore della categoria dei commercianti aventi residenza sul
territorio della Regione Puglia qualificati come fieristi aventi codici ATECO
4780 e 4781 che svolgano la propria attività in occasione di fiere, feste
patronali e sagre tradizionali, che possano dimostrare di aver presentato
istanza per l’ottenimento di posteggio per un minimo di dieci eventi programmati
sul territorio regionale e non svoltisi per effetto delle restrizioni previste a
contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2 e che non abbiano beneficiato di
altre forme di ristoro.
2. Durante il periodo di efficacia delle misure
straordinarie in favore della categoria di cui al comma 1, al fine di consentire
l’accesso alle misure di ristoro previste per gli operatori economici più
duramente colpiti dall’emergenza sanitaria, i fieristi potranno essere
assimilati alla macrocategoria degli operatori economici dei settori del turismo
e della cultura.
3. Ciascun Comune, anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 12
della legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio) e ai documenti
strategici del commercio adottati, provvede, con la massima urgenza e comunque
entro il 31 gennaio 2021, alla individuazione di almeno tre posteggi aggiuntivi
rispetto a quelli ordinariamente previsti, uno dei quali destinato alla vendita
di generi alimentari e due alla vendita di prodotti non alimentari, nell’ambito
di un mercato con cadenza almeno settimanale, da assegnarsi tramite spunta
esclusivamente a soggetti rientranti nel campo di applicazione della presente
legge.
4. Per la composizione delle graduatorie di spunta si applica
l’articolo 9
del regolamento
regionale 28 febbraio 2017, n. 4 (L.r.
16 aprile 2015, n. 24 “Codice di commercio”: articolo 3, comma 1, lettere h)
e j): Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche.
Regolamento attuativo), limitatamente a concorrenti appartenenti alla categoria
di commercianti destinataria delle presenti disposizioni.
5. Le istanze per l’assegnazione di posteggi in fiere già
presentate ai Comuni da parte dei soggetti destinatari delle misure contenute
nella presente legge in relazione ad eventi annullati per effetto dell’emergenza
sanitaria in corso conservano la propria validità e si intendono presentate per
l’edizione successiva dei medesimi eventi fino a che gli stessi non abbiano
effettivamente luogo.
6. Per gli eventi, per i quali non sia già stata presentata
istanza, gli operatori interessati potranno presentare, con modalità
semplificata, apposita manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa
programmata al Comune competente per territorio, che provvederà a formulare
tempestivo riscontro.
7. Il termine ultimo di validità di tutte le misure previste
nel presente articolo è correlato al perdurare dell’emergenza sanitaria, fatte
salve diverse disposizioni da adottarsi con apposito provvedimento di Giunta
regionale.
Art. 41Contributo a fondo perduto per gli ambulanti itineranti [fieristi ](5) 1. Al fine di sostenere gli operatori ambulanti del commercio su aree pubbliche è
assegnato ai comuni un contributo a fondo perduto, quale ristoro una tantum da
destinare alle seguenti categorie: codici ATECO 47.8 e nello specifico 47.81
(47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03 - 47.81.09), 47.82 (47.82.01 - 47.82.02), 47.89
(47.89.01 - 47.89.02 - 47.89.03 - 47.89.04 -47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10
e, nello specifico (56.10.41 -56.10.42) - che nell’anno 2020 abbiano registrato
un calo di fatturato di oltre il cinquanta per cento rispetto all’anno 2019. (6)
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini
di competenza e cassa, di euro 4 milioni.
3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo
saranno ripartite e assegnate ai Comuni pugliesi in proporzione al numero delle
attività economiche contraddistinte dai codici ATECO sopra richiamati, aventi
sede legale nel singolo Comune, sulla base dei dati forniti dalle Camere di
commercio. Ai Comuni compete la gestione delle procedure per l’erogazione del
contributo agli aventi diritto.
(5) Parola soppressa dalla l.r.
6/2021, art. 2,
comma 2. (6) Comma sostituito dalla l.r.
6/2021, art. 2,
comma 1.
Art. 42Modifiche alla l.r.
49/2017 1. Alla legge
regionale 1° dicembre 2017,n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi
e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività
turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della
rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) sono apportatele
seguenti modifiche:
a) all’articolo 8, comma 3, il periodo: “da un minimo di euro
200,00 a un massimo di euro 1.200,00” è sostituito dal seguente: “da un minimo
di euro 100,00 a un massimo di euro 600,00”;
b) all’articolo 13, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:
“3bis. In conseguenza dell’emergenza determinatasi a causa
della pandemia da Covid-19, alle violazioni relative agli adempimenti
concernenti l’annualità 2020 non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8,
comma 3 e all’articolo 10 della presente legge.
Art. 43Pianificazione strategica delle reti produttive e delle attività economiche
nelle ZES 1. Al fine di garantire un monitoraggio costante e puntuale dello sviluppo
delle reti produttive e dell’andamento delle attività economiche, con
particolare riferimento ai nuovi insediamenti produttivi e agli ampliamenti
degli insediamenti esistenti, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi
di collaborazione con le agenzie strategiche e gli altri enti coinvolti nel
processo di attuazione delle Zone economiche speciali (ZES).
Art. 44Interpretazione dell’articolo 4, comma 5, della l.r.3/1994 1. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n.3 (Norme
per il funzionamento dei gruppi consiliari) le parole: “I contratti di lavoro e
gli incarichi cessano automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della
legislatura” si interpretano nel modo seguente: “I contratti di lavoro e gli
incarichi cessano automaticamente con la proclamazione dei nuovi eletti al
Consiglio regionale.
2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 45Modifica all’articolo 4
della l.r.
63/2017 1. All’articolo 4
della legge
regionale 22 dicembre 2017, n. 63 (Norme per programmi d’area integrati), è
aggiunto il seguente comma:
“1bis. Al fine di promuovere il concorso degli enti locali alle
misure di rilancio dell’economia per contrastare la crisi derivante dalla
pandemia, la Giunta regionale adotta entro trenta giorni dalla data di
approvazione della legge di bilancio gli atti di indirizzo di cui al comma 1.”
Art. 46Modifica all’articolo 2
della l.r.
n. 6/2007 1. Al comma 4 bis dell’articolo 2
della legge
regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull’autonomia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio regionale) sono aggiunte le parole: “o a
spese per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall’Ufficio di
Presidenza con apposito provvedimento.
CAPO 2Disposizioni finali
Art. 47Norma di rinvio 1. La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo II
della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023
CAPO 3Riconoscimento debiti fuori bilancio
Art. 48XI legislatura 2° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai
sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126 1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti
legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i) e j): a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per la
complessiva somma di euro 8.455,47, inerente il compenso professionale spettante
al geometra Caputi Vito in qualità di CTU nel contenzioso n. 246/91, S.C. c/
R.P., giusta decreto di liquidazione del 24 maggio 2004 del Tribunale di Lucera,
compresi oneri di legge, spese esenti e spese legali relativi al contenzioso su
di esso incardinato n. 844/06/LO, Caputi Vito c/ Regione Puglia in relazione
alle sentenze: GdP Bari Sentenza n. 3123/11, Tribunale Lucera sentenza n. 359/12
e CdA Bari Sentenza n. 2021/18, Tribunale Bari sentenza n. 1113/19. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede con
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali”; b) il debito fuori bilancio, ai
sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 15.902,12,
derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 1455 del 31 marzo 2015, per
spese legali e spese e competenze della fase esecutiva, in favore di
Bioindustria LIM Spa e per esso del Tesoriere regionale. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera b), si provvede con imputazione alla missione
1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA
66.03, capitolo U001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali”; c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
dell’importo complessivo di euro 7.597,33, derivante dalla sentenza del
Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 1744/2020, C.D./ Regione Puglia, cont.
10/17/GA, di cui complessivi euro 3.700,83 in favore degli eredi beneficiari ed
euro 3.647,80 in favore del legale distrattario, avvocato N. Stefanizzo. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede con la
seguente imputazione: euro 2.925,89, differenze salariali alla missione 9,
programma 4, titolo 1, C.R.A. 66.6, p.c.f. 1.10.05.04, capitolo n. 131091 ‘Spese
per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni
giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - oneri da contenzioso’; euro 248,70 per IRAP
alla missione 9, programma 4, titolo 1, C.R.A. 66.6., p.c.f. 1.02.01.01,
capitolo 904003 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali,
compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – IRAP’; euro
420,91 per interessi legali alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul
capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 354,03 per
rivalutazione monetaria alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316
“Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; euro 3.647,80
per spese legali alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri
per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; d) i debiti fuori
bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011,
come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro
102.634,33, relativi alle sentenze n. 3493/2013, R.G. n. 900028/2006, n.
1152/2020, R.G. n. 2288/2015, n. 1850/2020, R.G. n. 4266/2015 e n. 1999/2020,
R.G. n. 4861/2015, emesse dal TRAP presso la Corte d’Appello di Napoli. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede con
imputazione: per la sorte capitale di euro 62.587,40 alla missione 08, programma
1, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.5.3, capitolo U 0801008 del bilancio
regionale 2020 “Spese per sorte capitale conseguenti a sentenze di soccombenza
della Regione in contenziosi di competenza della Sezione Lavori Pubblici”; per
gli interessi di euro 6.390,51 alla missione 01, programma 11, titolo 1,
macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04, capitolo U 0001315 del bilancio regionale
per l’esercizio finanziario 2020 “Oneri per ritardati pagamenti- Quota
interessi”; per rivalutazione di euro 5.005,31 alla missione 01, programma 11,
titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04, capitolo U 0001315 del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2020 “Oneri per ritardati pagamenti- Quota
rivalutazione”; per le spese procedimentali e spese legali di euro 28.651,11,
alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04,
capitolo U 0001317 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020
“Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedimentali e legali”; e) i debiti
fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro
682.047,48,derivanti dalle sentenze: n. 4465/2018 emessa dal TRAP presso la
Corte d’Appello di Napoli, R.G. n. 52/2012, per un importo totale di euro
663.893,72, di cui euro 276.770,32 in favore della Signora P. D.I. M., euro
181.818,99 in favore del Signor G. G., euro 181.818,99 in favore della Signora
G. M. V. ed euro 23.485,42 in favore dell’Avvocato D.M. antistatario; n. 31/2020
emessa dal TSAP presso la Corte di Cassazione di Roma, R.G. n. 167/2018, per un
importo totale di euro 18.153,76, di cui euro 8.954,72 in favore della Signora
P.D.I.M. ed euro 9.199,04 in favore dell’Avvocato D.M. antistatario.Al
finanziamento della complessiva spesa di cui alla presente lettera e) si
provvede come segue: per la sorte capitale di euro 608.000,00 con imputazione
alla missione 08, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.5.3,
capitolo U 0801008 “Spese per sorte capitale conseguenti a sentenze di
soccombenza della Regione in contenziosi di competenza della Sezione Lavori
Pubblici”, previa variazione in diminuzione del capitolo U1110090 “Fondo per la
definizione delle partite potenziali”, in termini di competenza e cassa, e
contestuale aumento del capitolo U081008 dell’esercizio finanziario 2021; per
gli interessi di euro 6.144,14 con imputazione alla missione 01, programma 11,
titolo 1, macroaggregato 1, p.c.f. 1.10.05.04, capitolo U 0001315 del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2021 “Oneri per ritardati pagamenti- Quota
interessi”; per le spese procedimentali e spese legali di euro 67.903,34 con
imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f.
1.10.05.04, capitolo U 0001317 del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2021 “Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedimentali e
legali”; f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
dell’importo complessivo di euro 2.109,12, derivante dalla sentenza del TAR
Puglia, Sede di Bari, Sezione Terza, n. 804/2020, emessa nel giudizio iscritto
al n. 1080/2019 R.G. promosso dalle ditte M.N. più altri contro la Regione
Puglia, per la liquidazione delle spese di giudizio. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera f) si provvede, mediante imputazione alla
missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”; g) il debito fuori bilancio, ai
sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 3.467,89,
derivante dalla sentenza dell’ufficio del Giudice di Pace di Trani n.303/2020,
dovuto per euro 2.065,68 in favore di C.G.M. e per euro 1.402,21 in favore
dell’avvocato Morra Roberto.Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera g) si provvede con copertura nell’esercizio finanziario del 2021: per la
sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio di euro 2.047,00 della
missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la
definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione di pari
importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318
“Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; per gli interessi
legali pari ad euro 18,68 con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo
1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per le spese
procedimentali e legali pari ad euro 1.402,21 con imputazione sulla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”; h) il debito fuori bilancio, ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal
d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 18.729,36,derivante dalla
sentenza del Tribunale di Bari n.3049/2020, dovuto per euro 14.132,51 in favore
di D.P., per euro 1.426,61 in favore di D.G. e per euro 3.170,24 in favore
dell’avvocato Dibenedetto Leonardo.Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera h)si provvede con copertura nell’esercizio finanziario del
2021:per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio di euro
9.713,05 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di
riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale
variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1,
capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; per
gli interessi legali pari ad euro 1.002,71, con imputazione sulla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota
interessi”; per le spese procedimentali e legali pari ad euro 8.013,60, con
imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; i) il debito fuori
bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011,
come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro di
4.355,87 derivante dalla sentenza dell’ufficio del Giudice di Pace di Bari
n.1699/2020 dovuto in favore di D.C.G. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera i) si provvede con copertura nell’esercizio finanziario del
2021:per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio di
2.131,04 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di
riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale
variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1,
capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; per
gli interessi legali pari ad euro 25,59 con imputazione sulla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota
interessi”; per le spese procedimentali e legali pari ad euro 2.199,24 con
imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; j) il debito fuori
bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011,
come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 3.003,42,
dovuto per euro 1.461,30 in favore di F.B. e per euro 1.542,12 in favore
dell’avvocato Goffredo Leonardo, derivante dalla sentenza della Corte di Appello
di Bari, sezione lavoro, n.1540/2020.Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera j) si provvede con copertura nell’esercizio finanziario del
2021 per: la sorte capitale con variazione in diminuzione al bilancio della
somma di euro 1.100,00 della missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato
10, p.c.f. 1.10.1.99, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali”, e con contestuale variazione in aumento di pari
importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, macroaggregato 1, p.c.f.
1.1.1.1, capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di cui
alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19”,; l’I.R.A.P. con variazione in
diminuzione al bilancio di euro 114,48 della missione 20, programma 3, titolo 1,
macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.1.99, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la
definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione in aumento di
pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, macroaggregato 2, p.c.f.
1.2.1.1, capitolo 4123 “Spesa per competenza agli operai impiegati direttamente
per lavori forestali. L.R. 22/82 e art.19 L.R.19/00. Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP)”; gli interessi legali pari ad euro 130,22 con
imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per
ritardati pagamenti. Quota interessi”, p.c.f. 1.10.5.4; la rivalutazione
monetaria pari ad euro 116,60, con imputazione sulla missione 1, programma 11,
titolo 1, p.c.f. 1.10.5.4, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota
rivalutazione monetaria”; le spese procedimentali e legali complessivamente pari
ad euro 1.542,12, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1,
p.c.f. 1.10.5.4., capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”.
2. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti legittimi i
debiti fuori bilancio, dell’importo complessivo di euro 4.773,72, compresi oneri
di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti agli
avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato
impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 1285/07/L , TAR
Bari , Marmi 2000 s.r.l. c/Regione Puglia, Mauro Finocchito, euro 1.269,17;
1082/07/RM, Commissione Tributaria Regione Puglia sezione Foggia, Regione Puglia
c/ Comune di Vieste più Gema, Paolo Marra, euro 1.219,96; 1424/08/CA,
Commissione Tributaria Regionale di Taranto, S.A.R. c/Regione Puglia, Massimo
Moretti euro 2.284,59. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a
procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti
la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui al
presente comma si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a
professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi
compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in
diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20,
programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali”.
Art. 49Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021 a eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli 12,16 e 48 che entrano in vigore dalla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Tabella T A B E L L A IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (in milioni di euro)
Settori di intervento
2021 2022 2023 Ragioneria
(mutui) 101 104
101
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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