Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 6 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)”.
Art. 1Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 “Art. 15 (Finalità e obiettivi) 1. La Regione Puglia istituisce l’Unità di formazione del personale e di pedagogia scolastica, di seguito denominata “Unità”. L’Unità è una struttura di supporto che opera al servizio del personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA), degli alunni e delle alunne di tutte le età e delle loro famiglie. 2. L’Unità promuove analisi del contesto, raccolta dati, strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico e formativo, allo scopo di garantire lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto teso a promuovere il benessere delle persone coinvolte, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell’istruzione, degli apprendimenti e della formazione in ambito regionale. 3. L’Unità tutela i diritti dell’infanzia e della preadolescenza valorizzando la naturale esperienza scolastica nel rispetto dei bisogni educativi di ognuno, nel pieno rispetto dell’identità personale, culturale e sociale, in particolare:
a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la relazione creando un clima relazionale positivo a scuola, in famiglia e nei servizi territoriali (ASL, servizi sociali, terzo settore), nell’ottica del lavoro di rete e di equipe multidisciplinare; b) promuove negli alunni e nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi; c) favorisce ambiti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi, facilitando i docenti nel percorso di integrazione e di supporto didattico per l’alunno, fornendo strategie pedagogiche funzionali al processo; d) promuove l’integrazione attraverso l’educazione al rispetto, alle differenze di genere, culturali, politiche e religiose; e) previene e contrasta il disagio, l’insuccesso, l’abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo nel rispetto e in raccordo con le previsioni di cui alla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo); f) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie.
Art. 2Modifiche e integrazioni all’articolo 16 della l.r. 31/2009 1. All’articolo 16 della l.r. 31/2009 , sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Destinatari, funzioni e attività previste”; b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e personale ATA”; c) alla lettera c) del comma 1, prima delle parole: “agenzie e strutture” sono inserite le seguenti: “strutture gestionali e amministrative, periferiche ovvero centrali, del sistema dell’istruzione,”; d) alla lettera a) del comma 2, dopo la parola “formativa”, aggiungere le seguenti: “di bisogni pedagogico-educativi emergenti;”; e) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola “studenti” aggiungere le seguenti: “con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole;”; f) la lettera d) del comma 2, è sostituita dalla seguente: “d) realizzazione di attività e interventi di carattere formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare: 1) consulenza e sostegno pedagogico – individuale ovvero di gruppo, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgono docenti, genitori e alunni; 2) sostegno e formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale positivo nel contesto classe; 3) progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento positivo tramite l’utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuropedagogiche e inclusive;
Art. 3Modifiche e integrazioni all’articolo 17 della l.r. 31/2009 1. All’articolo 17 della l.r. 31/2009 , dopo le parole “funzionamento dell’Unità”, sono inserite le seguenti: “insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti, da attuarsi con avviso pubblico.
Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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