Legge Regionale 26 maggio 2021, n. 11 “Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) e 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni)”
CAPO 1Modifiche alla legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11(Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale) CAPO I Modifiche alla legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11(Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale)
Art. 1Modifica all’articolo 1 della l.r.
11/2001
“1. La Regione Puglia, in attuazione della direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,relativa
alla modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati e della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione
d’impatto ambientale.”
Art. 2Modifica all’articolo 4
della l.r.
11/2001 1. Il comma 8 bis dell’articolo 4
della l.r.
11/2001, è sostituito dal seguente: “8 bis Per gli interventi di cui alla
lettera B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma 8 si applica altresì per i
progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in:
a) aree naturali protette e siti “rete natura 2000” (SIC e
ZPS di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminatura e della flora e della
fauna selvatica e alla direttiva 70/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
b) beni paesaggistici e Ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) così come definiti e previsti dal Piano paesaggistico territoriale
regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile
2020, n. 574;
c) zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti
qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente
inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio
dell’attività agricola.
Art. 3Integrazione all’articolo 4
della l.r.
11/2001 1. Dopo la lettera e) del comma 12 dell’articolo 4
della l.r.
11/2001, è aggiunta la seguente:
“e bis) gli interventi dimessa in sicurezza, di protezione
delle superfici esposte tali da non comportare modifiche delle coste e i
ripascimenti non strutturali e a carattere manutentivo di spiagge; gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e
adeguamento di strade esistenti; gli interventi riguardanti canali deviatori
privi di regime idraulico permanente e opere di mitigazione del rischio
idraulico con tempi di ritorno superiori a trent’anni.”.
Art. 4Modifica all’articolo 28
della l.r.
11/2001 1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 28
della l.r.
11/2001 è aggiunto il seguente:
“6 ter. I componenti del Comitato rimangono in carica per
un periodo pari a due anni. L’eventuale proroga è concessa in base alla
normativa in materia.”.
Art. 5Modifica agli allegati A e B della l.r.
11/2001 1. Nelle more di un complessivo adeguamento della normativa regionale in
materia di valutazione d’impatto ambientale alla normativa statale, l’Allegato A
e l’Allegato B con i relativi sottoelenchi della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale) sono sostituiti dagli allegati A e B e relativi sottoelenchi delle
presenti disposizioni. 2. Salvo che il proponente non reiteri l’istanza di valutazione
ambientale, sono archiviati i procedimenti avviati, non conclusi e in contrasto
con le disposizioni di cui alla presente legge.
3. La presentazione dell’istanza di reiterazione di cui al
comma 2 deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determinando il prosieguo del procedimento.
CAPO 2Modifica alla legge
regionale 4 dicembre 2006, n. 33(Norme per lo sviluppo dello sport per
tutte e per tutti)
Art. 6Modifica alla l.r.
33/2006
“Art. 6 ter (Grandi eventi sportivi)
1. Sono considerati grandi eventi sportivi le
manifestazioni che attribuiscono un titolo sportivo di livello extra regionale
riconosciuto dalle federazioni di riferimento, ovvero nazionali e internazionali
organizzate dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano o dal Comitato italiano paraolimpico, ovvero nazionali e internazionali
con numero di edizioni realizzate non inferiore a venti e con un numero di
partecipanti non inferiori a trecento, calcolati come singoli o come somma
totale dei componenti di tutte le squadre in competizione.
2. L’eventuale finanziamento delle manifestazioni di cui al
comma 1 è disposto in misura non superiore a euro 100 mila e in deroga
all’articolo 6 bis, sulla base di deliberazione della Giunta
regionale contenente le modalità di erogazione.
Art. 7Norma finanziaria 1. Per le finalità di cui all’articolo 6 ter della l.r.
33/2006, si provvede per l’esercizio finanziario 2021 con le risorse
iscritte alla missione 6, programma 1, del bilancio regionale autonomo.
CAPO 3Modifica alla legge
regionale 30 aprile 1980, n. 34(Norme per l’organizzazione e la
partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad
enti ed associazioni)
Art. 8Modifica alla l.r.
34/1980 1. Dopo l’articolo 3
della legge
regionale 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l’organizzazione e
lapartecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione
ad enti ed associazioni) èaggiunto il seguente:
“Art. 3 bis 1. Al fine di far conoscere la Puglia nel
mondo può essere concesso il patrocinio gratuito della regione Puglia ad atleti
residenti, domiciliati o nati in Puglia, impegnati in competizionisportive
internazionali che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle federazioni di
riferimento.
2. La richiesta è inoltrata dall’interessato e alla concessione
del patrocinio di cui al comma 1 è connesso l’obbligo di esporre in modo
visibile sulla divisa e sull’eventuale mezzo di gara il logo della Regione
Puglia pertutta la durata dellamanifestazione o pertuttigli appuntamentie tappe
che la compongono.
3. La richiesta del patrocinio per scopi diversi da quelli
previsti dal presente articolo, ovvero l’uso difforme del logo o per fini
diversi dalla pubblicizzazione della Puglia nell’ambito delle manifestazioni di
cui al comma 1, comporta la revoca del patrocinio e il risarcimento del
danno.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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