Anno 2021
Numero 11
Data 26/05/2021
Abrogato No
Materia Spettacolo;Sport - Tempo libero;Tutela dell'ambiente;
Note
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Legge Regionale 26 maggio 2021, n. 11

“Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) e 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni)”



CAPO 1

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11(Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale) CAPO I Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11(Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)





Art. 1

Modifica all’articolo 1 della l.r. 11/2001


1.  Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 11/2001, è sostituito dal seguente:

“1.  La Regione Puglia, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,relativa alla modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale.”



Art. 2

Modifica all’articolo 4 della l.r. 11/2001


1.  Il comma 8 bis dell’articolo 4 della l.r. 11/2001, è sostituito dal seguente: “8 bis Per gli interventi di cui alla lettera B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma 8 si applica altresì per i progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in:

a)  aree naturali protette e siti “rete natura 2000” (SIC e ZPS di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminatura e della flora e della fauna selvatica e alla direttiva 70/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);

b) beni paesaggistici e Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) così come definiti e previsti dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 574;

c)  zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio dell’attività agricola.



Art. 3

Integrazione all’articolo 4 della l.r. 11/2001


1.  Dopo la lettera e) del comma 12 dell’articolo 4 della l.r. 11/2001, è aggiunta la seguente:

“e bis)  gli interventi dimessa in sicurezza, di protezione delle superfici esposte tali da non comportare modifiche delle coste e i ripascimenti non strutturali e a carattere manutentivo di spiagge; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento di strade esistenti; gli interventi riguardanti canali deviatori privi di regime idraulico permanente e opere di mitigazione del rischio idraulico con tempi di ritorno superiori a trent’anni.”.



Art. 4

Modifica all’articolo 28 della l.r. 11/2001


1.  Dopo il comma 6 bis dell’articolo 28 della l.r. 11/2001 è aggiunto il seguente:


“6 ter. I componenti del Comitato rimangono in carica per un periodo pari a due anni. L’eventuale proroga è concessa in base alla normativa in materia.”.




Art. 5

Modifica agli allegati A e B della l.r. 11/2001


1.  Nelle more di un complessivo adeguamento della normativa regionale in materia di valutazione d’impatto ambientale alla normativa statale, l’Allegato A e l’Allegato B con i relativi sottoelenchi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale) sono sostituiti dagli allegati A e B e relativi sottoelenchi delle presenti disposizioni.
2. Salvo che il proponente non reiteri l’istanza di valutazione ambientale, sono archiviati i procedimenti avviati, non conclusi e in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.

3.  La presentazione dell’istanza di reiterazione di cui al comma 2 deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinando il prosieguo del procedimento.



CAPO 2

Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33(Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)





Art. 6

Modifica alla l.r. 33/2006


1.  Dopo l’articolo 6 bis della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) è aggiunto il seguente:

“Art. 6 ter (Grandi eventi sportivi)

1.  Sono considerati grandi eventi sportivi le manifestazioni che attribuiscono un titolo sportivo di livello extra regionale riconosciuto dalle federazioni di riferimento, ovvero nazionali e internazionali organizzate dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paraolimpico, ovvero nazionali e internazionali con numero di edizioni realizzate non inferiore a venti e con un numero di partecipanti non inferiori a trecento, calcolati come singoli o come somma totale dei componenti di tutte le squadre in competizione.
2. L’eventuale finanziamento delle manifestazioni di cui al comma 1 è disposto in misura non superiore a euro 100 mila e in deroga all’articolo 6 bis, sulla base di deliberazione della Giunta regionale
contenente le modalità di erogazione.



Art. 7

Norma finanziaria


1.  Per le finalità di cui all’articolo 6 ter della l.r. 33/2006, si provvede per l’esercizio finanziario 2021 con le risorse iscritte alla missione 6, programma 1, del bilancio regionale autonomo.



CAPO 3

Modifica alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34(Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni)





Art. 8

Modifica alla l.r. 34/1980


1.  Dopo l’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l’organizzazione e lapartecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni) èaggiunto il seguente:

“Art. 3 bis
1.  Al fine di far conoscere la Puglia nel mondo può essere concesso il patrocinio gratuito della regione Puglia ad atleti residenti, domiciliati o nati in Puglia, impegnati in competizionisportive internazionali che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle federazioni di riferimento.
2. La richiesta è inoltrata dall’interessato e alla concessione del patrocinio di cui al comma 1 è connesso l’obbligo di esporre in modo visibile sulla divisa e sull’eventuale mezzo di gara il logo della Regione Puglia pertutta la durata dellamanifestazione o pertuttigli appuntamentie tappe che la compongono.
3.  La richiesta del patrocinio per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo, ovvero l’uso difforme del logo o per fini diversi dalla pubblicizzazione della Puglia nell’ambito delle manifestazioni di cui al comma 1, comporta la revoca del patrocinio e il risarcimento del danno.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.