Integrazioni alla l.r. 25-2008
“Art.
1 bis (Definizioni)”
1.
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che
seguono:
a) Alta tensione (AT): tensione nominale
tra le fasisuperiore a 30.000 V e fino a 150.000 (linee terza
classe);
b)
Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a
30.000 V (linee
seconda
classe);
c) Bassa tensione (BT): tensione nominale
tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe);
d) Autorità: Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente (ARERA), istituita aisensi della legge 14 novembre 1995,
n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità);
e) distribuzione: attività di trasporto,
trasformazione e consegna di energia elettrica dal concessionario sugli
elettrodotti di alta (non facenti parte delle reti di trasporto nazionale),
media e bassa tensione;
f) elettrodotto: insieme delle linee
elettriche ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o
funzionali all’esercizio degli stessi;
g) opere accessorie: opere o impianti
elettrici funzionali al sezionamento ovvero al mantenimento della tensione o
alla distribuzione della potenza (ad esempio armadi stradali, punti di
trasformazione su palo, prese di derivazione, etc.);
h) esposizione: soggezione a campi
elettrici, magnetici, elettromagnetici;
i) limite di esposizione: valore de campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito dall’articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti;
j) valore di attenzione: valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli
ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore giornaliere. Detto valore è definito dall’articolo 3 del d.p.c.m. 8
luglio 2003 e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della
popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto, nei
tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione
realizzazione di piani di risanamento;
k) obiettivi di qualità: limite definito
dall’articolo 4 del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e pari a 3 microtesla che non deve
essere superato nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di
aree di gioco per l’infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di
nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità di
elettrodotti preesistenti;
l) impianto di rete per la connessione o
elettrodotto di connessione: è la porzione di impianto per la connessione di
competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di
terzi;
m) produttore: soggetto richiedente “la
connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di
terzi”;
n) proponente o richiedente:soggetto
legittimato, in virtù di una concessione per la distribuzione o il trasporto di
energia elettrica o di una norma di legge, a costruire o esercire elettrodotti e
opere accessorie;
o) autorizzazione semplificata: procedura
autorizzativa semplificata, per assentire le linee, opere e impianti come
descritti all’articolo 4, comma 2, della l.r. 25/2008.”.