Anno 2021
Numero 21
Data 07/07/2021
Abrogato No
Materia Tutela dell'ambiente;
Note
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Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 21

Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt)”.



Art. 1

Integrazioni alla l.r. 25-2008


1.         Dopo l’articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), è inserito il seguente:
“Art. 1 bis (Definizioni)”
1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che seguono:
a)         Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasisuperiore a 30.000 V e fino a 150.000 (linee terza classe);
b) Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 V (linee
seconda classe);
c)         Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe);
d)         Autorità: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), istituita aisensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);
e)         distribuzione: attività di trasporto, trasformazione e consegna di energia elettrica dal concessionario sugli elettrodotti di alta (non facenti parte delle reti di trasporto nazionale), media e bassa tensione;
f)         elettrodotto: insieme delle linee elettriche ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi;
g)         opere accessorie: opere o impianti elettrici funzionali al sezionamento ovvero al mantenimento della tensione o alla distribuzione della potenza (ad esempio armadi stradali, punti di trasformazione su palo, prese di derivazione, etc.);
h)         esposizione: soggezione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici;
i)         limite di esposizione: valore de campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
j)         valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Detto valore è definito dall’articolo 3 del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione realizzazione di piani di risanamento;
k)         obiettivi di qualità: limite definito dall’articolo 4 del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e pari a 3 microtesla che non deve essere superato nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l’infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità di elettrodotti preesistenti;
l)         impianto di rete per la connessione o elettrodotto di connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;
m)        produttore: soggetto richiedente “la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi”;
n)         proponente o richiedente:soggetto legittimato, in virtù di una concessione per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica o di una norma di legge, a costruire o esercire elettrodotti e opere accessorie;
o)         autorizzazione semplificata: procedura autorizzativa semplificata, per assentire le linee, opere e impianti come descritti all’articolo 4, comma 2, della l.r. 25/2008.”.
 



Art. 2

Modifiche allarticolo 4 della l.r. 25-2008


1.         Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 25/2008  le parole: “sola denuncia di inizio lavori” sono sostituite dalle seguenti: “autorizzazione semplificata”;
2)         Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)         dopo le parole: “impianti elettrici” sono aggiunte le seguenti: “e relative opere accessorie”;
b)      alla fine del comma sono aggiunte le parole: “ovvero che sia direttamente connesso a un impianto in media tensione, autorizzato ai sensi delle presenti norme. L’esercente è tenuto a comunicare all’amministrazione competente la data di inizio lavori e la consistenza degli stessi.”.



Art. 3

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25-2008


1.         Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 25/2008, sono apportate le seguenti integrazioni:
a)         dopo le parole: “il parere” sono inserite le seguenti: “, ivi compreso quello urbanistico,”;
b) dopo le parole: “procedimenti riguardanti” sono inserite le seguenti: “le varianti ai piani urbanistici, per i quali vale quanto disposto al comma 3 dell’articolo 12,”;
c)         alla fine del comma è aggiunto ilseguente periodo: “Le disposizioni di questo comma non si applicano inoltre agli atti e procedimenti riguardanti le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 3 dell’articolo 12.”.



Art. 4

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 25-2008


1.         Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 25/2008 le parole: “La denuncia di inizio lavori” sono sostituite dalle seguenti: “La richiesta di autorizzazione semplificata o denuncia di inizio lavori”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 25/2008 le parole: “l’esercente può procedere alla realizzazione dell’opera” sono sostituite dalle seguenti: “, l’impianto oggetto della denuncia deve ritenersi assentito e si può dar corso all’avvio dei lavori.”.



Art. 5

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25-2008


1.         Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)         dopo la parola: “L’autorizzazione” sono aggiunte le seguenti: “e l’autorizzazione semplificata”;
b)         le parole: “può essere revocata” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere revocate”.
 
2.         Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 25/2008  sono apportate le seguenti modifiche:
a)         dopo la parola: “L’autorizzazione” sono aggiunte le seguenti: “e l’autorizzazione semplificata”;
b) le parole “può essere sospesa” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere sospese”.
 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.