Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 24 Norme per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto 
  Art. 1Finalità e definizioni 1.  La Regione Puglia, nel rispetto della normativa europea, statale e 
regionale, al fine di perseguire la protezione del proprio patrimonio ambientale 
e forestale, favorisce l’applicazione pianificata del fuoco prescritto per il 
conseguimento di obiettivi specifici in materia di prevenzione degli incendi 
boschivi, conservazione e miglioramento della funzionalità ecosistemica, 
gestione delle risorse agro-silvo-pastorali, formazione del personale e per 
altre finalità di carattere colturale in ambito agro-forestale.
  
2. Ai fini della presente norma per “fuoco prescritto” si 
intende la tecnica di applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco 
per conseguire obiettivi integrati nella pianificazione territoriale.
  
3.  Il fuoco prescritto si basa sull’uso del fuoco su superfici 
pianificate e secondo una progettazione basata su prescrizioni e procedure 
operative precise per ottenere i risultati previsti e ridurre gli impatti 
ambientali 
  
  Art. 2Ambiti di applicazione del fuoco prescritto 1.  Il fuoco prescritto è utilizzato in aree strategiche e limitate e in 
specifiche condizioni ambientali tali da assicurare il confinamento del fuoco 
all’interno di un’area predeterminata, dove le condizioni di intensità e 
velocità di propagazione del fronte di fiamma siano compatibili con gli 
obiettivi di gestione delle risorse.
  
2. La presente norma disciplina l’applicazione del fuoco prescritto nei 
seguenti settori: 
a)  prevenzione incendi, nel rispetto 
della  legge 
regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli 
incendi boschivi e di interfaccia), per diminuire l’intensità e la propagazione 
degli incendi boschivi mediante la riduzione del carico e della continuità 
orizzontale e verticale dei combustibili forestali e della vegetazione, con 
particolare riferimento ad aree strategiche individuate dalla pianificazione 
quali: aree a maggior rischio di innesco, viali tagliafuoco, fasce parafuoco in 
formazioni erbacee e basso arbustive lungo il limite del bosco e dell’area 
urbanizzata;  
b) gestione conservativa di aspetti storici 
e funzionali del paesaggio e di specifici habitat naturali e seminaturali della 
flora e della fauna selvatiche, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per i quali sia 
riconosciuto l’effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo 
riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
  
c)  gestione delle risorse 
agro-silvo-pastorali per incrementare e migliorare la produzione foraggera in 
pascoli e incolti produttivi, per prevenire gli incendi di origine pastorale e 
per l’abbattimento di eventuali cariche patogene;
  
d)  ricerca scientifica, per la valutazione 
degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per 
l’ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e per 
l’applicazione di sistemi esperti per la progettazione e gestione del fuoco 
prescritto;
  
e)  formazione del personale addetto alle 
attività antincendio boschivo e creazione di scenari per esercitazioni pratiche 
di coordinamento e organizzazione interforze;
  
f)  sviluppo di programmi di comunicazione 
sui temi della prevenzione incendi e dell’autoprotezione e coinvolgimento attivo 
della cittadinanza.  
 
  Art. 3Condizioni di applicazione del fuoco prescritto 1.  L’applicazione del fuoco prescritto avviene in condizioni di sicurezza 
utilizzando attrezzature e modalità esecutive che rispettino gli standard 
internazionali, in particelle di limitata estensione all’interno di aree 
strategiche individuate in base alla zonizzazione del rischio e alle priorità 
degli interventi di prevenzione. È realizzata in corrispondenza di specifiche 
condizioni meteorologiche, di umidità del combustibile e di vento previste in 
progetto, tali da garantire il controllo del comportamento e degli effetti del 
fuoco senza procurare danni al suolo, alla vegetazione ed alla fauna, sulla base 
delle prescrizioni indicate nel progetto di cui all’articolo 4.
  
2. Non costituisce fuoco 
prescritto l’esecuzione di controfuoco o di fuoco tattico nel corso di 
operazioni di estinzione di incendi, né la bruciatura delle stoppie o l’uso del 
fuoco nelle pratiche agricole tradizionali.
  
3.  L’applicazione del fuoco 
prescritto, essendo pratica preventiva, è sempre vietata nei periodi in cui è 
dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul 
territorio della regione Puglia. In ogni caso, l’operazione di fuoco prescritto 
non è consentita in condizioni di pendenza accentuata, forte esposizione ai 
venti e di stress idrico della vegetazione e della lettiera e deve essere 
eseguita in condizioni adatte per attuare l’attacco diretto al fronte di fiamma 
applicato con mezzi di estinzione terrestri tradizionali e tali che l’intervento 
dei mezzi di contenimento, in caso di necessità, sia efficace e 
risolutivo.
  
4.  Costituiscono condizioni 
di carattere generale per l’applicazione del fuoco prescritto le prescrizioni 
tecniche e le procedure operative di cui al comma 6.
  
5.  L’operazione di fuoco 
prescritto dovrà svolgersi obbligatoriamente in presenza disquadre antincendio, 
appositamente qualificate e dotate di mezzi adeguati per eventuali operazioni di 
estinzione, in relazione all’entità e complessità del cantiere.
  
6.  La tecnica del fuoco 
prescritto è inserita nel Piano regionale delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. La Giunta regionale, 
entro novanta giorni dalle integrazioni delsuddetto Piano,su proposta della 
sezione competente in materia di incendi boschivi d’intesa con la sezione 
competente in materia di tutela e valorizzazione delle risorse forestali, 
approva le linee guida recanti la definizione delle prescrizioni tecniche e 
delle procedure operative inerenti le applicazioni di fuoco prescritto. 
 
  Art. 4Progetto di fuoco prescritto (PFP) 1.  Ogni intervento di fuoco prescritto è pianificato con la definizione di un 
Progetto di fuoco prescritto (PFP). Il PFP è il documento tecnico indispensabile 
per ottenere l’autorizzazione all’applicazione del fuoco prescritto, redatto da 
professionisti abilitati, con formazione specifica ed esperienza nella 
pianificazione e uso della tecnica e iscritti nell’apposito albo o 
all’equivalente collegio professionale presso gli altri Stati membri dell’Unione 
europea.
  
2. Le prescrizioni di 
applicazione contenute nel PFP definiscono tutte le componenti indispensabili 
alla realizzazione del progetto e alle sue finalità. Il progetto tecnico riporta 
una valutazione del territorio in termini di geomorfologia, tipi di vegetazione 
e habitat, aree protette, vulnerabilità, uso del suolo e rischio incendi, nonché 
della simulazione del fronte di fuoco. 
3.  Il PFP è presentato alla 
sezione regionale competente in materia di incendi boschivi ai fini di una sua 
autorizzazione 
 
  Art. 5Soggetti coinvolti e requisiti 1.  È soggetto proponente la persona fisica o giuridica titolare del diritto di 
possesso dell’area o del suolo ovvero che ne detenga il pieno godimento. È, 
altresì,soggetto proponente la persona giuridica delegata dall’ente pubblico, 
titolare del diritto di possesso dell’area o del suolo, a svolgere attività nei 
settori di cui all’articolo 2.
  
2. Tutto il personale 
coinvolto nei diversi ruoli pianificatori e operativi deve essere 
preventivamente addestrato attraverso appositi corsi abilitativi di carattere 
teorico-pratico che prevedono il superamento di una prova finale per la 
certificazione dell’apprendimento.
  
3.  La sezione regionale 
competente in materia di formazione professionale, d’intesa con le sezioni 
competenti in materia di incendi boschivi e di tutela e valorizzazione delle 
risorse forestali, definisce gli standard formativi minimi di cui al comma 2. 
 
  Art. 6Attuazione degli interventi di fuoco prescritto 1.  Fatte salve le specifiche prescrizioni definite dall’autorizzazione, il 
soggetto proponente comunica la prevista apertura del cantiere entro le 
quarantotto ore lavorative precedenti e mantiene le comunicazioni e lo scambio 
di informazioni riguardo la previsione del luogo e della data di apertura 
cantiere con la Sezione regionale competente, il Sindaco del comune interessato, 
la Stazione carabinieri forestale competente, il Comando provinciale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) e gli altri enti coinvolti nell’attuazione 
dell’intervento di fuoco prescritto autorizzato. Il giorno previsto per 
l’esecuzione dell’intervento il soggetto proponente conferma in modo tempestivo 
ai predetti enti l’apertura del cantiere, previa verifica delle condizioni di 
applicabilità del fuoco prescritto e della disponibilità del presidio Anti 
incendio boschivo (AIB) previsto dal progetto. La comunicazione di apertura del 
cantiere di fuoco prescritto è sottoscritta anche dal progettista e dal 
responsabile dell’intervento.
  
2. Entro le quarantotto ore 
successive l’effettiva conclusione dell’intervento, il soggetto proponente 
comunica la chiusura del cantiere di fuoco prescritto. La comunicazione di 
chiusura del cantiere di fuoco prescritto descrive gli esiti delle verifiche 
effettuate durante e dopo la realizzazione dell’intervento, l’avvenuta 
esecuzione di eventuali opere di bonifica necessarie ed è sottoscritta anche dal 
progettista e dal responsabile dell’intervento.
  
3.  La Sezione regionale 
competente, utilizzando i sistemi di coordinamento operativo in essere per 
l’antincendio boschivo, informa tempestivamente le autorità territorialmente 
competenti e la Stazione carabinieri forestale competente, circa le applicazioni 
di fuoco prescritto in atto sul territorio regionale, verificando 
preliminarmente l’eventuale insorgenza di condizioni limitative o ostative 
dell’intervento stesso. 
 
  Art. 7Modifica all’articolo 2 
della l.r. 
38/2016 1.  Dopo il comma 1 dell’articolo  2  
della  l.r. 
38/2016 è inserito il seguente:  
 “1 bis.  La Sezione 
regionale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui al comma 1 in 
caso di attuazione del fuoco prescritto quale pratica strettamente connessa alla 
conservazione del patrimonio naturale ove ciò sia ritenuto utile, anche in via 
sperimentale, ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di 
particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale.”
  
 
  Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
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