Anno 2021
Numero 33
Data 23/09/2021
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 23 settembre 2021, n. 33

 “Abrogazione del comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 2021), definizione modalità di determinazione del fabbisogno, ratifica ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d’urgenza con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070“ e modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale , anche in relazione a decentramento delle funzioni amministrative)”



CAPO 1

Disposizioni in materia sanitaria





Art. 1

Abrogazione del comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 52/2019e definizione modalità di determinazione del fabbisogno


1. Il comma 2 dell’articolo 49  della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021) è abrogato. 
2. Il fabbisogno delle Risonanze magnetiche nucleari (RMN) grandi macchine, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e all’articolo 3, comma 32, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008- 2010 della Regione Puglia) è determinato con apposito provvedimento di Giunta regionale.



CAPO 2

Ratifica variazione di bilancio





Art. 2

Ratifica della variazione di bilancio adottata in via d’urgenza dalla Giunta regionale con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070 (Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla l. 27/2020


1. Ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dall’articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ratificata la variazione al bilancio regionale 2021-2023 adottata con deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2021, n. 1070. 



CAPO 3

Disposizioni in materia ambientale





Art. 3

Modifiche allal.r. 17/2007


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Diposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.