Legge Regionale 23 settembre 2021, n. 33 “Abrogazione del comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 2021), definizione modalità di determinazione del fabbisogno, ratifica ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d’urgenza con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070“ e modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale , anche in relazione a decentramento delle funzioni amministrative)”
CAPO 1Disposizioni in materia sanitaria
Art. 1Abrogazione del comma 2 dell’articolo 49
della l.r.
52/2019e definizione modalità di determinazione del fabbisogno
2. Il fabbisogno delle Risonanze magnetiche nucleari (RMN)
grandi macchine, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge regionale
2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e
all’articolo 3,
comma 32, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008- 2010 della Regione Puglia)
è determinato con apposito provvedimento di Giunta regionale.
CAPO 2Ratifica variazione di bilancio
Art. 2Ratifica della variazione di bilancio adottata in via d’urgenza dalla Giunta
regionale con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070 (Variazione al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis,
del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla l. 27/2020 1. Ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario regionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, modificato dall’articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, è ratificata la variazione al bilancio regionale 2021-2023
adottata con deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2021, n. 1070.
CAPO 3Disposizioni in materia ambientale
Art. 3Modifiche allal.r.
17/2007 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2
della legge
regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Diposizioni in campo ambientale, anche in
relazione al decentramento delle funzioni amministrative) è aggiunto il
seguente:
“2 bis. Nelle more dell’approvazione di una disciplina
normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale,
la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino
nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del
Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per
l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti
di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e
sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla
data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate
provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.”
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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