Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”



TITOLO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE





Art. 1

Spesa a carattere pluriennale


1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge



Art. 2

Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020


1. L’esigibilità del finanziamento di euro 80 milioni, autorizzato dall’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020–2022 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2020), stipulato con la Banca europea investimenti (BEI) in data 13 marzo 2020 nella forma flessibile di contratto quadro di prestito a erogazioni multiple, è reimputata per l’intero importo a valere sull’esercizio finanziario 2022 sulla base dell’aggiornamento del cronoprogramma delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020. Alla contabilizzazione del finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 55/2019.

2. L’onere presunto derivante dall’ammortamento del prestito BEI con esigibilità reimputata all’esercizio 2022 ai sensi del comma 1, valutato in euro 6 milioni annui per un periodo stimato di anni quindici a partire dal 1° luglio 2022, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2022-2024 del bilancio pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale e interessi, rispettivamente nell’ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

3. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. 55/2019.




Art. 3

Autorizzazione all’indebitamento a copertura del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento


1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per l’esercizio finanziario 2022 è autorizzato il ricorso al debito per la copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021) per un importo pari a euro 162,5 milioni. Alla contrazione del debito si procederà solo per far fronte ad effettive necessità di cassa.

2. Alla contabilizzazione del finanziamento a copertura del disavanzo di cui al comma 1 si provvede, nel bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, in parte entrata con la dotazione finanziaria di euro 162,5 milioni, in termini di competenza e cassa, nell’ambito del titolo 6, tipologia 300, e in parte spesa con la dotazione finanziaria, in termini di competenza, di pari importo all’apposita voce denominata “disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto”.

3. L’indebitamento di cui al presente articolo può essere contratto dalla Giunta regionale, solo per far fronte a effettive esigenze di cassa, per una durata massima di ammortamento di anni trenta, a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui stipulati con onere a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. L’onere presunto annuale per il rimborso della quota capitale e relativa quota interessi è valutato in euro 7 milioni annui a decorrere dall’esercizio finanziario 2023 con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2022-2024, per quota capitale a valere sulla missione 50, programma 2, titolo 4, per euro 4,2 milioni nell’esercizio finanziario 2023 ed euro 4,3 milioni nell’esercizio finanziario 2024, e per quota interessi a valere sulla missione 50, programma 1, titolo 1 per euro 2,8 milioni nell’esercizio finanziario 2023 ed euro 2,7 milioni nell’esercizio finanziario 2024. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.




Art. 4

Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Rinnovo dell’autorizzazione al ricorso all’indebitamento prevista dall’articolo 4 della l.r. 35/2020


1. Per le medesime finalità di cui all’articolo 4 della l.r. 35/2020, per l’esercizio finanziario 2022 è autorizzato il ricorso all’indebitamento per un importo massimo di euro 37,5 milioni pari al residuo debito autorizzato e non impiegato nell’esercizio finanziario 2021 con il predetto articolo. Il debito può essere autorizzato solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del d.lgs. 118/2011.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere altresì destinata alla realizzazione di investimenti diretti, sia per l’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, sia per l’acquisizione di immobili.

3. Sono confermate le modalità di contabilizzazione e di impiego delle risorse di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, della l.r. 35/2020.

4. L’onere presunto annuale per il rimborso del debito autorizzato con la presente norma è valutato in euro 1,6 milioni annui a decorrere dall’esercizio finanziario 2023 con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2022-2024, per quota capitale a valere sulla missione 50, programma 2, titolo 4, per euro 1 milione per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, e per quota interessi a valere sulla missione 50, programma 1, titolo 1, per euro 0,6 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.




Art. 5

Disposizioni in materia di destinazione del gettito IRAP


1. Il gettito dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) derivante dalla applicazione della maggiorazione di aliquota disposta con l’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 40 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno finanziario 2016 e disposizioni in materia tributaria e urgenti e diverse) è destinato prioritariamente al concorso del finanziamento del fabbisogno sanitario regionale. 



Art. 6

Rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013 


1. La Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità, sottoscritte con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), in conformità ai termini e alle condizioni oggetto di regolamentazione statale.



TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE





CAPO 1

Disposizioni di rilievo finanziario e diverse





Art. 7

Risorse aggiuntive a favore del SSR per l’esercizio 2021


1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2021 al Servizio sanitario regionale (SSR) per le spese in conto capitale sostenute nel corso dell’esercizio, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 25 milioni.



Art. 8

Contributo per assistenza ai pazienti affetti dalla patologia di Lafora e del morbo di Wilson


1. Al fine di far fronte agli oneri di assistenza ai pazienti affetti dalla patologia di Lafora e dalla patologia del Morbo di Wilson, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.



Art. 9

Misure finanziarie a sostegno delle scuole di specializzazione dell’area medica dell’Università degli Studi di Foggia


1. Al fine di superare la carenza di medici specialisti nell’ambito dell’assistenza sanitaria pugliese, la Regione Puglia partecipa al raggiungimento dell’obiettivo di copertura dei posti di professore di ruolo dell’area medica dell’Università degli Studi di Foggia, promuovendo l’istituzione, la attivazione e l’accreditamento di n. 12 nuove scuole di specializzazione di area medica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è sottoscritta apposita convenzione tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Foggia, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).

3. La convenzione di cui al comma 2 contiene tutte le disposizioni operative più coerenti per il raggiungimento delle finalità previste dal comma 1, oltre a quelle dirette ad assicurare l’aderenza dei programmi di reclutamento per le singole scuole di specializzazione con i fabbisogni regionali in quanto connessi a priorità strategiche dell’assistenza sanitaria pugliese e la subordinazione della conferma del finanziamento, per gli anni successivi al triennio 2022-2024, al relativo accreditamento di ciascuna scuola di specializzazione.

4. L’ambito di validità temporale del contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 è di quindici anni, a partire dall’esercizio finanziario 2022, per un importo massimo di euro 1.125.200,00 annui e per un onere complessivo massimo di euro 16 milioni 878 mila.

5. Per il finanziamento della spesa prevista dal comma 4, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 1.125.200,00. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

6. La programmazione e il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente disposizione, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi d’interesse regionale, e sull’impiego delle risorse assegnate, saranno svolti dal comitato tecnico interno della Regione Puglia costituito dal direttore del Dipartimento Promozione della salute, dal direttore del Dipartimento Bilancio, affari generali e infrastrutture e dal direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.




Art. 10

Modifiche alla l.r. 9/2017


1. Alla legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 12 dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4 bis. Nelle strutture monospecialistiche domiciliari, ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali, le funzioni di responsabile sanitario possono essere ricoperte anche da un medico chirurgo specializzato in medicina interna o equipollenza, ovvero da un medico con esperienza almeno quinquennale in direzione di dipartimento sanitario oppure da un medico con specifica formazione universitaria di secondo livello (management sanitario) ed esperienza lavorativa almeno decennale in strutture sanitarie.”;

b) il comma 8 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: “8. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per le strutture private monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali.”;

c) il comma 7 dell’articolo 29 è sostituito dal seguente: “7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e della data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie sopra elencate sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dai comuni o dai privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ovvero quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che sono in possesso dai pareri positivi espressi dagli organi competenti, sempre che la richiesta sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le strutture realizzate ai sensi del r.r. 4/2007 con il contributo del FESR che hanno completato i lavori e ottenuto il collaudo secondo la normativa in materia di edilizia, [in data] alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono soggette al parere di compatibilità ex articolo 7 della presente legge e il relativo fabbisogno, ai sensi della normativa vigente, è determinato ai fini dell’autorizzazione dell’accreditamento anche se in esubero, previa verifica dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici.”. (1) 

d) dopo il comma 10-septies dell’articolo 29 è aggiunto infine il seguente: “10-octies . La distribuzione dei posti letto di RSA di mantenimento in accreditamento di cui all’articolo 10, comma 5, del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), deve intendersi rivolta anche alle RSAA ex art. 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di mantenimento entro il termine prescritto dall’articolo 7 bis della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale), nonché alle strutture residenziali già in esercizio che rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 29, comma 7 bis, della presente legge, nel limite massimo di un nucleo da 20 posti letto e nel limite del fabbisogno di posti letto disponibili, con priorità rispetto alle istanze presentate per la realizzazione di nuove strutture.”.(2) 



(1) Parole soppresse a seguito rettifica , pubblicato nel B.U.R. n. 11 del 27/01/2022.
(2) Numerazione lettere sosostiutite a seguito rettifica , pubblicato nel B.U.R. n.11 del 27/01/2022.


Art. 11

Modifica alla l.r. 17/2017


1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia), le parole “L’incarico di direttore amministrativo e sanitario cessa al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, nonché con il cessare dell’incarico del direttore generale che li ha nominati” sono sostituite dalle seguenti: “Il direttore amministrativo e sanitario all’atto del conferimento dell’incarico non devono aver compiuto sessantacinque anni.”



Art. 12

Modifica all’articolo 13 della l.r. 12/2005


1. L’articolo 13 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005) è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Rimborso spese a pazienti affetti da malattie rare)

1. Il riconoscimento dei rimborsi previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), viene garantito ai pazienti che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare non assicurabile in Puglia. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio in caso di utilizzazione di autovettura privata non è richiesta documentazione attestante l’acquisto del carburante. Tale norma si applica anche ai casi di rimborso a favore degli emodializzati nel caso di utilizzazione di autovettura privata per il trasporto dalla residenza ai centri di dialisi e viceversa nei casi di rimborso forfettizzato in relazione al chilometraggio accertato. 2. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 1 è istituito nel bilancio regionale autonomo un apposito Fondo sociale di sostegno per il rimborso delle spese sostenute dai pazienti affetti da malattie rare. Le risorse del Fondo sono ripartite e assegnate alle Aziende sanitarie locali (ASL) in base alla consistenza della popolazione servita. Le ASL, in raccordo con l’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (AreSS), determinano i criteri e le modalità operative di assegnazione dei rimborsi ai pazienti e procede all’erogazione degli stessi. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, è assegnata, in termini di competenza, una dotazione finanziaria di euro 150 mila.




Art. 13

Contributo straordinario per azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo 


1. Al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, prevenire il rischio nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza e attuare la legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), la Regione sostiene e finanzia azioni, programmi, progetti e interventi, di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo.

2. La Regione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui al comma 1, si impegna a:

a) realizzare campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, agli insegnanti e agli educatori sulla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e delle loro conseguenze;

b) istituire sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali competenti e genitoriali;

c) promuovere, sostenere e attivare attività sociali, culturali e sportive sulle tematiche del rispetto delle diversità, e del principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l’educazione ai sentimenti, all’affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l’uso consapevole della rete internet e dei new media.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.

 




Art. 14

Potenziamento degli investimenti in ricerca e innovazione nel settore della cannabis


1. Al fine di potenziare l’impatto degli investimenti regionali in ricerca e innovazione, valorizzare le potenzialità scientifiche e tecnologiche del territorio, promuovere lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico, favorendo la creazione di reti innovative (cluster, distretti tecnologici e produttivi, ecc.), la Regione Puglia sostiene lo sviluppo di attività di ricerca scientifica per l’avanzamento della conoscenza nel settore sia della cannabis medicinale, per le sue applicazioni in ambito terapeutico, che della canapa industriale in considerazione dell’alto potenziale di sviluppo e trasferimento tecnologico per la creazione di nuove filiere.

2. In attuazione del presente articolo, la Regione promuove un’azione pilota per sostenere la ricerca scientifica sugli usi medici della cannabis e dei cannabinoidi, per la caratterizzazione chimico-farmaceutica delle varietà di canapa industriale e per il sostegno alle relative attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico promuovendo la sottoscrizione di accordi con attori pubblici e privati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione sostiene le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione per potenziare gli ambiti di specializzazione regionale, con particolare riferimento all’ambito sanitario e al sistema di cure e allo sviluppo della coltivazione e trasformazione della canapa industriale e della cannabis medicinale, anche attraverso investimenti per il potenziamento della dotazione tecnica e del capitale umano impiegati nella ricerca.

4. Gli interventi sono programmati e definiti con provvedimenti della Giunta regionale e monitorati e valutati annualmente.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2022, in termini di competenza e di cassa, di euro 400 mila. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024 è assegnata, in termini di competenza, una dotazione finanziaria di euro 200 mila. 




Art. 15

Calotte refrigeranti per limitare effetti collaterali della chemioterapia


1. Al fine di evitare l’alopecia in conseguenza dei trattamenti chemioterapici e ridurre gli effetti collaterali socialmente evidenti e psicologicamente impattanti, è assegnata ai servizi di oncologia medica del Servizio sanitario regionale (SSR) una dotazione di caschi o calotte refrigeranti.

2. L’acquisto dei dispositivi di cui al comma 1 è effettuato dalla Azienda sanitaria locale (ASL) di Bari, che provvederà alla distribuzione capillare a cominciare dai servizi che allo stato risultano totalmente privi e assicurando, nei limiti dello stanziamento, una dotazione minima di due dispositivi per servizio.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.




Art. 16

Miglioramento condizioni di assistenza ad anziani non autosufficienti e disabili


1. Al fine di migliorare l’assistenza agli anziani non autosufficienti e disabili, le strutture di cui ai regolamenti regionali numeri 4 e 5 del 2019 possono svolgere parte delle attività, per un limitato periodo di tempo nell’anno e senza pernottamento, presso una sede secondaria compatibile per localizzazione con la villeggiatura.
 
2. L’avvio dell’attività di cui al comma 1 non comporta oneri o incrementi tariffari e avviene per autorizzazione rilasciata dalla sezione competente della Regione Puglia, formulata sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale.



Art. 17

Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana


1. La Regione promuove il miglioramento della qualità della vita, l’inclusione nella società e la partecipazione alla vita collettiva dei cittadini con disabilità sensoriale, attraverso l’abbattimento di qualsiasi tipo di barriera alla comunicazione per favorire l’accesso, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni e ai servizi pubblici regionali. La Regione, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 12 dicembre 2006 e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea 200/C364/01, nel rispetto delle scelte individuali e familiari in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi scolastici e universitari e agli ausili e sistemi tecnologici e didattici utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l’acquisizione, la diffusione, l’uso, insieme alla lingua dei segni italiana tattile (LIST), nella comunità sociale, nella scuola, nelle università, nell’amministrazione territoriale, nelle strutture socio-sanitarie, nei tribunali, al fine di offrire strumenti e risorse umane operative essenziali, per una piena e reale inclusione sociale.

2. Destinatarie sono le persone sorde, sordocieche, ipoacusiche, con pluriminorazioni psicofisiche.

3. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, con il completo accesso alle attività formativo-educative e la piena realizzazione del percorso scolastico e universitario per il perseguimento delle personali libere scelte di istruzione e formazione, la Regione Puglia, nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche e universitarie, concede contributi per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere e sostenere:

a) l’apprendimento e l’utilizzo della LIS e della LIST nei servizi educativi della prima infanzia da parte dei minori che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate al comma 2;

b) le azioni di supporto, mediante gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, agli studenti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate al comma 2, secondo il Piano educativo individualizzato (PEI), nell’ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

c) le azioni di supporto, mediante servizi specialistici di assistenza all’autonomia e alla comunicazione e di interpretariato in LIS e in LIST, ai soggetti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate al comma 2, nell’ambito dei percorsi universitari e formativi professionali;

d) l’utilizzo, nell’ambito scolastico e formativo di cui alle lettere b) e c), di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l’impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura che, quale ausilio efficace alla comunicazione, favorisca l’apprendimento a ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.

4. La Regione Puglia:

a) adotta, nelle proprie strutture e articolazioni amministrative, ogni misura di carattere funzionale ed organizzativo utile a garantire il diritto all’informazione dei cittadini che rientrano nelle categorie indicate al comma 2. mediante gli assistenti alla comunicazione o gli interpreti LIS;

b) si avvale del servizio di interpretariato simultaneo in LIS e in LIST, nei principali eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati, comprese le riunioni del Consiglio regionale, con priorità in quelli di particolare rilevanza sociale e culturale, in presenza o a distanza, o comunque mette a disposizione i supporti tecnologici idonei a rendere accessibile la fruizione di tali eventi ai soggetti che rientrano nelle categorie indicate al comma 2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Presidenza della Giunta regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono ad attivare i servizi di cui alla presente lettera;

c) promuove la diffusione di LIS e LIST e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l’accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, anche con la collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com).
 
5. La Regione Puglia, per la realizzazione degli interventi, promuove la stipula di accordi o protocolli d’intesa con le Università pugliesi, l’Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati al comma 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell’ambito della disabilità sensoriale. Al fine di rafforzare i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati al comma 2 e contribuire all’abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione Puglia promuove interventi per:
 
a) realizzare iniziative pubbliche di carattere educativo e culturale sui temi del rispetto e della diversità derivante dalla disabilità sensoriale;
 
b) realizzare campagne di sensibilizzazione ed informazione, prioritariamente all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche, rivolte agli studenti, ai docenti, ad altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale, in ordine alla situazione e alle problematiche che incontrano i disabili sensoriali nel percorso formativo;
 
c) realizzare campagne di informazione, rivolte ai soggetti indicati al comma 2, sulle nuove tecnologie di ausilio nella comunicazione e sui servizi pubblici operativi sul territorio regionale a loro supporto, con l’utilizzo di figure professionali qualificate;
 
d) promuovere corsi formativi, rivolti ai soggetti interessati, di avvicinamento alla LIS e alla LIST, nonché di conoscenza delle più moderne tecniche di comunicazione, con i destinatari indicati al comma 2.
 
6. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte pervenute dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti indicati al comma 2, e previo parere della competente Commissione consiliare, approva annualmente il programma degli interventi verificando, dove necessario, l’impegno di fondi dal bilancio regionale.
 
7. A partire dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
 
a) gli interventi realizzati specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;
 
b) gli accordi e i protocolli conclusi ai sensi del comma 5, nonché le iniziative realizzate in attuazione degli stessi;
c) le somme stanziate dalla Regione per i singoli interventi e le modalità di distribuzione di tali somme sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari;
 
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge e l’indicazione delle proposte per superarle.
 
8. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 310 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali di bilancio riferite ai pertinenti periodi. 



Art. 18

Corsi annuali SIAN


1. Al fine di aumentare l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici o intolleranti, attraverso l’attuazione di programmi formativi e informativi per addetti alla ristorazione pubblica e collettiva e assistenziale ai sensi dell’articolo 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia), nei limiti delle risorse finanziarie della predetta legge e nel rispetto della normativa regionale in materia, i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali assicurano un numero minimo di quattro corsi annuali per SIAN.

2. I corsi formativi sono eseguiti uno a trimestre e coordinati tra ASL attigue, al fine favorire lo sfasamento temporale su base mensile degli eventi formativi, per una massima copertura temporale.




Art. 19

Modifica alla l.r. 15/2021


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 8 giugno 2021, n. 15 (Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie) è aggiunto il seguente:

“1 bis. I lavori edilizi per il mantenimento dei posti già autorizzati sono consentiti anche alle strutture ex art. 67 che abbiano presentato istanza di riqualificazione in RSA di cui al regolamento regionale 4/2019, strutture che vengono autorizzate al funzionamento per tali posti extra fabbisogno, senza che gli stessi posti concorrano all’accreditamento.”.




Art. 20

Contributi associazioni cure palliative pediatriche domiciliari


1. Nelle more della istituzione della rete pediatrica “Cure palliative” e della realizzazione dell’Hospice pediatrico, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni n. 30/CSR del 25 marzo 2021, al fine di garantire il miglioramento della vita del paziente ed un supporto attivo alla famiglia, alle associazioni formalmente riconosciute a livello regionale ed operanti nel settore è assegnato un contributo straordinario. Per le predette finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 05, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il regolamento di determinazione del modello organizzativo, nonché sono definite le modalità di assegnazione dei contributi alle associazioni di volontariato di settore. 




Art. 21

Contributo straordinario per l’attivazione del Dipartimento Biomedico jonico a Taranto


1. Per esigenze didattiche indispensabili al fine di consentire l’attivazione, presso la sede di Taranto, del Dipartimento Biomedico jonico dell’Università degli Studi di Bari, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di posti da ricercatore o professore e il suo utilizzo sarà oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l’efficacia della misura.




Art. 22

Istituzione e promozione di un percorso a elevata integrazione socio sanitaria in favore di persone con disabilità non collaboranti


1. Al fine di prevedere il superamento delle molteplici problematiche connesse alla prevenzione e alla cura di pazienti ad alta complessità, ossia persone con disabilità che necessitano di sostegni intensivi, la Regione promuove e attiva, attraverso le aziende sanitarie locali territoriali e le aziende ospedaliere, all’interno dei principali ospedali della Puglia, specifici percorsi diagnostico terapeutici in ambito specialistico, destinati a pazienti disabili affetti da gravi deficit cognitivo sensoriali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. 




Art. 23

Modifiche all’articolo 11 della l.r. 19/2006


1. All’articolo 11 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, istituisce, presso l’Assessorato al Welfare, la Commissione regionale per l’integrazione socio sanitaria. La Commissione è composta da:

a) il direttore del Dipartimento Welfare o suo delegato, con funzioni di coordinamento;

b) il direttore del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale o suo delegato;

c) il direttore dell’Agenzia regionale Strategica per la salute e il sociale (AReSS) o suo delegato.

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. La Commissione può avvalersi su richiesta dei componenti di esperti esterni con competenze specialistiche in materia di programmazione sociale e socio-sanitaria.

4-ter. La deliberazione di cui al comma 4 determina le modalità di funzionamento della commissione”.

2. Agli adempimenti previsti dalla presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.




Art. 24

Rimborso spese a pazienti affetti da fibromialgia


1. Il riconoscimento dei rimborsi spese previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), viene garantito, nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti, ai pazienti che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri extra regionali per il trattamento di fibromialgia non assicurabile in Puglia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.




Art. 25

Interventi per l’integrazione dei disabili


1. Al fine di attuare interventi volti a consentire la piena integrazione dei disabili e favorire loro l’accesso alle aree demaniali destinate alla balneazione e con l’obiettivo prioritario di sviluppare una sempre maggiore sensibilità verso il turismo accessibile, è assegnato un contributo straordinario ai comuni costieri della provincia di Taranto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila.-. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.




Art. 26

Ambulatorio mobile tipizzazione HLA


1. Al fine di promuovere e favorire la tipizzazione HLA dei cittadini pugliesi, con l’obiettivo di incrementare il numero dei potenziali donatori di midollo osseo, anche per le finalità di cui alla legge regionale 1 aprile 2003, n. 7 (Istituzione del Registro regionale dei donatori di midollo osseo), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, le risorse sono assegnate all’Associazione donatori midollo osseo – Puglia, per la realizzazione del progetto “Ambulatorio mobile”.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1




Art. 27

Applicazione dell’articolo 8 bis l.r. 33/2007 


1. Le norme di cui all’articolo 8 bis della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (3) (Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) si applicano, altresì, agli interventi non ancora realizzati o in corso di realizzazione, previsti dai piani di lottizzazione approvati e convenzionati, alla data di entrata in vigore della presente legge


(3) Parole sostituite a seguito di rettifica, pubblicato nel B.U.R. n.11 del 27/012022.


Art. 28

Modifiche all’articolo 8 della l.r. 28/2018


1. All’articolo 8 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali  da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica), dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatte salve le esclusioni di cui al comma 5, per far fronte a eventuali ulteriori danni causati dalla fauna selvatica, anche alla circolazione stradale, e non altrimenti indennizzabili, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito nella missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.

5 ter. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede alla definizione dei presupposti, delle condizioni e dei criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 5 bis. Resta ferma la necessità del rilascio da parte dell’interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni.




Art. 29

Disposizioni a sostegno delle pratiche agronomiche straordinarie per la ripresa delle coltivazioni nelle aree colpite da gelata 2021


1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali e adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38), al fine di sostenere le aziende agricole per le pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa della coltivazione delle colture nelle aree colpite dalla gelata 2021, di cui al decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 9 agosto 2021 (Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 9 al 10 aprile 2021), non contemplate nella deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2021, n. 1165, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito nella missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. 



Art. 30

Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati


1. Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12, della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 10 milioni per l’esercizio finanziario 2022.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2, della l.r. 1/2017.

3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all’articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1).




Art. 31

Contributo straordinario per i minori introiti del Consorzio per la bonifica della Capitanata


1. Per le finalità di cui all’articolo 22, comma 4, della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica) ed al fine di ristorare il Consorzio per la bonifica della Capitanata dei minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti a seguito delle limitazioni temporali e quantitative per l’uso irriguo disposte sino all’anno 2021, è assegnato al predetto Consorzio un contributo straordinario sino ad un importo massimo di euro 1 milione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è imputato alla riduzione dell’esposizione debitoria del Consorzio per la bonifica della Capitanata relativa alle anticipazioni finanziarie erogate dalla Regione ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), dell’articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia) e dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia).




Art. 32

Contributo straordinario per i minori introiti del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano


1. Per le finalità di cui all’articolo 22, comma 4, della legge regionale 13 marzo 2021, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica) ed al fine di ristorare il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano dei minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti a seguito delle limitazioni temporali e qualitative per l’uso irriguo disposte sino all’anno 2021, è assegnato al predetto Consorzio un contributo straordinario sino ad un importo massimo di euro 300 mila.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 del presente articolo è imputato alla riduzione dell’esposizione debitoria del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano relativa alle anticipazioni finanziarie erogate dalla Regione ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), dell’articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009- 2011 della Regione Puglia) e dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia).




Art. 33

Centro pilota di sperimentazione, formazione e divulgazione in agricoltura CRSFA


1. Al fine di promuovere il trasferimento delle innovazioni tecnologiche, l’attuazione di progetti di ricerca, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore agricolo, la divulgazione dei risultati della ricerca, la formazione e l’aggiornamento delle risorse umane impegnate nella produzione, lavorazione e commercializzazione, in particolare nell’ambito del comparto viticolo e frutticolo, è realizzato il progetto del Centro pilota di sperimentazione, formazione e divulgazione in agricoltura, sotto il coordinamento e la gestione del Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, in termini di competenza e cassa, di euro 220 mila e, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, in termini di competenza e cassa, di euro 66 mila.

3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, per le finalità di cui al comma 1, le risorse sono assegnate al CRSFA “Basile Caramia”, associazione riconosciuta con DPGR del 9 dicembre 1994, n. 65.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione del progetto, nonché di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.




Art. 34

Emergenza cinghiali, monitoraggio e creazione filiera


1. Al fine di porre rimedio ad un problema che si registra ormai da tempo nelle campagne pugliesi, è istituito un tavolo tecnico con esperti provenienti dalla Facoltà di Veterinaria dell’Università degli studi di Bari, per avviare un progetto di monitoraggio e censimento dei cinghiali presenti sul territorio regionale e per la creazione di una filiera delle carni di cinghiale pugliese, allo scopo di inserire la carne di cinghiale tra i prodotti da commercializzare e valorizzare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione sono strutture associative, senza scopo di lucro, che nell’ambito della gestione venatoria del cinghiale, con particolare riferimento all’attività di caccia collettiva e di controllo selettivo, possono contribuire alla gestione dei Centri di raccolta selvaggina (CRS) nel territorio di competenza.  (4) 



(4) Comma aggiunto dalla l.r. 32/2022, art. 27, comma 1.


Art. 35

Contributo regionale prevenzione incendi boschivi e gestione post incendio


1. Al fine di concorrere alle spese necessarie per la prevenzione degli incendi boschivi delle aree naturali protette regionali e relative aree annesse, nonché alle attività post incendio finalizzate alla identificazione e censimento di aree di particolare pregio ambientale percorse dal fuoco, ricadenti nel territorio della Puglia e la cui gestione è affidata ai comuni dei territori in cui esse sono ricomprese, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 36

Disciplina delle modifiche non sostanziali a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree non idonee 


1. Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), nelle aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 (Regolamento attuativo del decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia) e ai sensi del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), sono consentiti interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/ CE e 2003/30/CE).

2. In caso di interventi di modifica non sostanziale di cui al comma 1, riguardanti impianti autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), è obbligo dell’esercente la rimessa in pristino a proprio carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, anche in caso di dismissione parziale e limitatamente alla parte di impianto dismessa.

3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché le procedure paesaggistiche




Art. 37

Disciplina degli interventi su impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica e nelle aree interessate da cave e miniere


1. Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all’interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.

3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.




Art. 38

Modifiche alla l.r. 42/2019 


1. Alla legge regionale 9 agosto 2019 n. 42 (Istituzione del Reddito energetico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“7. Il beneficiario della misura e l’installatore dell’impianto devono assicurare le migliori condizioni di esercizio degli impianti, per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabili e, a tal fine:

1. i moduli fotovoltaici, gli inverter, gli eventuali collettori termici o il generatore microeolico installati devono essere garantiti dal costruttore per almeno dieci anni;

2. gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile devono essere garantiti con apposita fideiussione assicurativa che garantisce l’intero periodo di vita dell’impianto e da un contratto di manutenzione, entrambi previsti all’atto della presentazione dell’istanza;

3. gli impianti, inoltre, dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto.”.

b) dopo il comma 7 dell’articolo 3, è aggiunto il seguente:

“7 bis. E’ fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l’impianto, per tutto il periodo di vita utile dalla connessione dell’impianto alla rete di distribuzione, pena la revoca del contributo concesso”.



Art. 39

Contributi straordinari per i Carnevali storici delle Città di Putignano, Manfredonia, Massafra e Gallipoli


1. La Regione Puglia promuove e sostiene i Carnevali storici delle Città di Putignano, Manfredonia, Massafra e Gallipoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito del Fondo speciale per la cultura e il patrimonio culturale di cui alla missione 20, programma 3, titolo 1, per l’esercizio finanziario 2022 è destinata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.




Art. 40

Contributi straordinari in favore di iniziative di manutenzione straordinaria di edifici pubblici o privati di pregio storico, culturale, religioso e sociale


1. La Regione Puglia, al fine di salvaguardare e valorizzare i beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio culturale di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) che hanno valenza storico, culturale, religiosa e sociale, concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti, contributi straordinari in conto capitale, nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela, per interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo che assumono carattere di urgenza, anche relativamente agli interventi finalizzati al miglioramento sismico e all’efficientamento energetico, nonché interventi di ripristino delle condizioni originarie dei cappelloni con eliminazione delle superfetazioni che impediscono la chiara lettura della trama storico-culturale degli immobili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022 in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila, la medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2023. 




Art. 41

Archivio storico degli EPT


1. Al fine di riordinare, catalogare e rendere fruibili gli archivi storici dei disciolti Enti di promozione turistica (EPT), la Sezione Biblioteca e Comunicazione del Consiglio regionale provvede all’acquisizione del materiale disponibile e al successivo riordino, catalogazione e fruizione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono svolgersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e concludersi con l’invio alla Segreteria generale del Consiglio regionale di una relazione sulle attività svolte, allegando l’indice del materiale catalogato.

3. Alla copertura di eventuali oneri derivanti dall’esecuzione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse già stanziate nel bilancio del Consiglio regionale.




Art. 42

Bibbia costantiniana. Le scritture dell’Impero


1. Al fine di qualificare e quantificare gli interventi operati sulla materia testuale neotestamentaria a partire dall’età costantiniana e di studiare e ricostruire il ruolo degli scriptoria bizantini in Occidente, con particolare riferimento alla tradizione basiliana nella Regio II, Apulia et Calabria, è istituito il progetto “Bibbia costantiniana. Le scritture dell’Impero”.

2. Il progetto di cui al comma 1 ha l’obiettivo di estendere su base sistematica la verifica degli interventi di modifica operati su pericopi del Nuovo Testamento a partire dall’età costantiniana, attraverso lo studio esemplare e specifico della diffusione in Puglia di scriptoria bizantini, nella Regio II, e basiliani.

3. La realizzazione del progetto di cui ai commi 1 e 2 è affidata alla Società italiana per gli studi neotestamentari (ISNeTS), previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa diretto a regolare le modalità e i tempi di realizzazione del progetto e la pubblicazione dei risultati di ricerca, nonché ad assicurare il coinvolgimento scientifico delle cattedre di letteratura cristiana antica o equipollenti dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila.

5. Al fine di finanziare eventuali proposte di sviluppo del progetto di ricerca di cui ai precedenti commi e previo deposito della pubblicazione sui risultati di cui al comma 3, la medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024




Art. 43

Contributi straordinari per iniziative culturali e commemorative delle vittime del fascismo e di studio e ricerca sulle matrici culturali del fascismo in Puglia


1. In occasione dei cent’anni dall’avvento del fascismo, al fine di promuovere e sostenere iniziative commemorative delle vittime del fascismo, nonché progetti culturali di ricerca e studio delle matrici culturali del fascismo in Puglia e sul rapporto tra gli intellettuali e il fascismo nella Regione Puglia, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

2. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista, le risorse sono assegnate alla “Fondazione Gramsci Puglia”, riconosciuta come ente morale dal decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 1994, n. 67.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 44

Sostegno al Sistema delle reti biblio-museali territoriali


1. Al fine di sostenere il sistema regionale delle reti biblio-museali, di musei e biblioteche, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1. 

3. Al fine di sostenere i sistemi bibliotecari intercomunali in corso di attivazione nel 2021 e finanziati dai comuni, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024. 



Art. 45

Contributo straordinario ai comuni pugliesi candidati al titolo Capitale italiana della cultura 2024


1. La Regione Puglia sostiene i comuni pugliesi candidati al bando annuale del Ministero della Cultura “Capitale italiana della cultura 2024,” sia in fase di candidatura che di realizzazione delle migliori progettualità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1. 



Art. 46

Contributi regionali straordinari per la promozione dei rosoni di Puglia ai fini del riconoscimento come patrimonio UNESCO


1. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione dei rosoni di Puglia per il riconoscimento dei medesimi come patrimonio dell’Umanità beni UNESCO, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1




Art. 47

Contributo straordinario per la promozione del barocco leccese ai fini del riconoscimento come patrimonio UNESCO


1. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del barocco leccese per il suo riconoscimento come Patrimonio dell’umanità UNESCO, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1. 




Art. 48

Tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale


1. Al fine di assicurare l’accessibilità, la fruibilità e la valorizzazione del patrimonio storico e identitario rappresentato dalle chiese rupestri pugliesi situate nel territorio regionale, con l’obiettivo di garantire la loro conservazione e messa in sicurezza, in coerenza con la qualificazione e il potenziamento dell’offerta turistica e culturale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.

2. Al fine di consentire ai comuni della Puglia di espropriare, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ovvero esercitare la facoltà di acquistare con prelazione i beni culturali di cui al comma 1, alienati a titolo oneroso o conferiti in società ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. n. 42/2004, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024. A tal fine la Giunta regionale emana apposito bando precisando le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di priorità e il limite massimo per il singolo contributo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 49

Modifica alla l.r. 49/2017


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici), è aggiunto il seguente:

“4 bis. Gli operatori turistici che hanno presentato la Comunicazione Prezzi e Servizi entro il termine del 1° ottobre 2021, previsto dal comma 3, possono variare i prezzi con successiva comunicazione da presentare all’Agenzia regionale del turismo Puglia promozione, con le medesime modalità telematiche, entro il 31 marzo 2022.”




Art. 50

Modifiche alla l.r. 11/1999 


1. La Regione promuove la realizzazione e l’attrezzamento da parte dei comuni delle aree di sosta di cui all’articolo 22 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro).

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono prioritariamente destinate all’attrezzamento di aree di sosta già esistenti e per la realizzazione delle seguenti opere:

a) pozzetto di scarico autopulente;

b) erogatore di acqua potabile;

c) adeguato sistema di illuminazione;

d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale; e) zona free Wi-Fi; f) colonnine per la ricarica elettrica; g) sistemi di video sorveglianza all’ingresso e all’uscita dell’area; h) zone di ombra di protezione; i) delimitazione a verde delle singole aree di sosta.
 
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione ai comuni e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 2, garantendo una equilibrata dislocazione degli interventi nelle aree del territorio regionale.
 



Art. 51

Modifica all’articolo 7 della l.r. 1/2002


1. L’articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 2002, n.1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese) è sostituito dal seguente:

“Art. 7 Compiti dell’ARET 1. L’ARET, che assume la denominazione di “Pugliapromozione”, è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia, fa riferimento alla programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori della brand identity, della accoglienza e dell’ospitalità. Ferme restando le funzioni della Regione in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica, Pugliapromozione, in qualità di strumento operativo delle politiche regionali:

a) diffonde e promuove la conoscenza e l’attrattività della Puglia come meta nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze, favorendo lo sviluppo economico del territorio anche attraverso l’internazionalizzazione delle imprese, dell’enogastronomia e dei Pugliesi nel Mondo, supportando altresì il cerimoniale della Presidenza regionale;

b) sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione favorisce lo sviluppo di occupazione stabile nell’ambito del turismo, alimenta iniziative di sensibilizzazione al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, promuove raccordi con il sistema della formazione professionale, gli istituti tecnico-professionali e le università in funzione di un complessivo processo di qualificazione del mondo degli operatori e degli addetti del settore;

c) promuove la qualificazione dell’offerta turistica regionale favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove, inoltre, l’incontro fra il sistema di offerta regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo;

d) promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, sportivo, dei cammini e giovanile, nonché di quello sociale, e la valorizzazione degli indotti connessi;

e) sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale;

f) attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, produzioni audiovisive, cinematografiche e spettacoli artistici, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale;

g) favorisce la diffusione di un’ampia cultura dell’ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale anche attraverso la rimozione, nei sistemi di ospitalità, di ogni orientamento e condotta direttamente o indirettamente discriminatori sotto il profilo dei diritti soggettivi, della privacy e delle condizioni personali;

h) promuove la tutela dei diritti del turista inteso come “consumatore”;

i) assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del coordinamento delle attività e delle iniziative dei sistemi turistici locali, fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa;

j) esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone l’articolazione organizzativa e l’efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli Info-Point turistici, anche nel loro raccordo con le pro loco;

k) collabora con il sistema delle camere di commercio, le istituzioni universitarie, organismi specializzati e gli enti di ricerca per elaborare piani e progetti di studio, rilevazione e analisi;

l) svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari;

m) promuove le tradizioni pugliesi, nonché i valori identitari del territorio, anche valorizzando l’appartenenza alla comunità pugliese nel mondo e sostenendo iniziative per la riscoperta delle radici dei migranti pugliesi e per il ritorno alla terra di origine;

n) promuove lo sviluppo di flussi turistici in luoghi strategici, connessi a infrastrutture o a mezzi di trasporto e di viaggio, anche attraverso interventi di cooperazione pubblica, volti in particolare alla diffusione della brand identity e alla accoglienza e alla informazione turistica;

o) sostiene le imprese delle filiere turistiche e culturali per favorirne la ripresa dopo eventi calamitosi di portata generale, nonché qualora ciò si renda necessario per motivi di opportunità strategica così come per lo sviluppo di asset o target strategici.” 




Art. 52

Procedimento amministrativo digitale 


1. Al fine di rafforzare le esperienze di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi sottesi alla gestione del trasporto pubblico regionale e locale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.



Art. 53

Potenziamento del modello Mobility as a Services


1. Al fine di promuovere e rafforzare la transizione dei servizi di mobilità verso il modello Mobility as a Services (MaaS), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione di progetti finalizzati a rafforzare la transizione dei servizi di mobilità verso il modello MaaS.




Art. 54

Modifiche alla l.r. 20/2001


1. Alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole: “livelli regionale, provinciale e comunale” sono sostituite dalle seguenti: “livelli regionale, metropolitano, provinciale e comunale”;

b) al comma 2 dell’articolo 3 le parole: “le province e i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “le province, la città metropolitana e i comuni”;

c) al comma 2 dell’articolo 4 le parole: “livelli di pianificazione provinciale e comunale” sono sostituite dalle seguenti: “livelli di pianificazione metropolitano, provinciale e comunale”;

d) alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 le parole: “strumenti di pianificazione provinciale e comunali” sono sostituite dalle seguenti: “strumenti di pianificazione provinciale, metropolitana e comunale”;

e) al comma 4 dell’articolo 5 dopo le parole: “in ciascuna  provincia” sono aggiunte le seguenti: “ o nellarea metropolitana di bari”; (5) 

f) al comma 5 dell’articolo 5 le parole: “I comuni e le province” sono sostituite dalle seguenti: “Le province, la città metropolitana di Bari e i comuni”;(6) 

g) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente: “Art. 7 bis PTC della Città metropolitana di Bari 1. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 si applicano anche alla Città Metropolitana di Bari.”;

[h) al comma 7 dell’articolo 10 le parole: “alla Giunta regionale o alla Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “alla Giunta regionale o alla Giunta provinciale o al Consiglio metropolitano”;] (8) 

i) al comma 2 dell’articolo 11 le parole: “tre quotidiani a diffusione nella provincia” sono sostituite dalle seguenti: “tre quotidiani a diffusione nella provincia o nella città metropolitana di Bari”;

j) al comma 7 dell’articolo 11 le parole: “la Giunta regionale o la Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale o la Giunta provinciale o il Consiglio metropolitano”;

k) al comma 8 dell’articolo 11 le parole: “la Giunta regionale o la Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale o la Giunta provinciale o il Consiglio metropolitano”;

l) al comma 9 dell’articolo 11 le parole: “la Giunta regionale o la Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale o la Giunta provinciale o il Consiglio metropolitano” e le parole: “il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato” sono sostituite dalle seguenti: “il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato, il Sindaco metropolitano o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore”;

m) al comma 10 dell’articolo 11 le parole “delibere regionali e/o provinciali” sono sostituite dalle seguenti:” delibere regionali e/o provinciali e/o metropolitane”;

n) al comma 11 dell’articolo 11 le parole “Giunta regionale e/o della Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: ”Giunta regionale e/o della Giunta provinciale e/o del Consiglio metropolitano”;

o) al comma 12 dell’articolo 11 le parole “Giunta regionale e/o della Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: ”Giunta regionale e/o della Giunta provinciale e/o del Consiglio metropolitano”;

p) al comma 14 dell’articolo 11 le parole: “due quotidiani a diffusione nella provincia” sono sostituite dalle seguenti: “due quotidiani a diffusione nella provincia o nella città metropolitana di Bari”;(7) 

q) al comma 2 dell’articolo 12 le parole: “compatibilità regionale e provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “compatibilità regionale, provinciale, metropolitana”;
 
r) al comma 3 dell’articolo 12 le parole: “compatibilità regionale e provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “compatibilità regionale, provinciale, metropolitana”;
 
[s) al comma 3 dell’articolo 12 la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente: “e-ter) incremento dell’indice di fabbricabilità fondiaria fino 0,1 mc/mq per la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano strumentali alla conduzione del fondo o all’esercizio dell’attività agricola e delle attività a questa connesse.”;](11) 
 
[t) al comma 4 dell’articolo 16 le parole: “ciascun ambito territoriale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “ciascun ambito territoriale provinciale, nonché in ambito metropolitano”;](9) 
 
[u) al comma 2 dell’articolo 21 le parole: “due quotidiani a diffusione nella provincia” sono sostituite dalle seguenti: “due quotidiani a diffusione nella provincia o nella città metropolitana di Bari”;](10) 
 
v) al comma 1 dell’articolo 24 le parole: “pianificazione regionale, provinciale e comunale” sono sostituite dalle seguenti: “pianificazione regionale, provinciale, metropolitana e comunale.”.


(10) Lettera soppressa dalla l.r. n. 19/2022, art.1, lett. d).
(11) Lettera abrogata dalla l.r. n. 1/2023, art. 47, comma 1.
(5) Lettera modificata dalla l.r.  n. 19/2022, art. 1, comma 1, lett.a).
(6) Lettera sostituita dalla l.r. n. 19/2022, art,1 comma 1, lett, b)
(7) Lettera modificata dall.l.r. n. 19/2022 art,1, comma 1, lett. c)
(8) Lettera soppressa dalla l.r. n. 19/2022, art.1, lett. d).
(9) Lettera soppressa dalla l.r. n. 19/2022, art.1, lett. d).


Art. 55

Modifica all’articolo 2 della l.r. 27/2012(12) 


1. Al comma 2, dell’articolo 2, della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012), le parole: “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2022”


(12) La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 30 marzo 2023, n. 53 (pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile 2023, n. 14, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.


Art. 56

Modifiche alla l.r. 22/2014


1. Alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 9 la parola: “esclusivo” è sostituita dalla seguente: “continuativo”;

b) il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“1. L’Amministratore unico, entro sessanta giorni dalla sua nomina, previo espletamento di idonea procedura di evidenza pubblica, nomina il Direttore.”;

c) il comma 3 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“3. Il Direttore esercita le funzioni previste dallo Statuto e, in particolare:

a) coadiuva l’Amministratore unico nell’adozione delle scelte strategiche, nella definizione degli obiettivi e indirizzi dell’Agenzia nonché nell’adozione di ognuno e tutti i provvedimenti di competenza del primo;

b) collabora continuativamente con l’Amministratore unico al quale relaziona periodicamente sulla propria attività formulando proposte sia per l’adozione dei provvedimenti non di propria esclusiva competenza che in relazione al programma annuale e pluriennale di attività;

c) gestione amministrativa dell’Agenzia anche coordinandone i Dirigenti dei singoli settori, in assolvimento dei compiti, obiettivi e direttive assegnati a questi ultimi dall’Amministratore unico e ne verifica costantemente, anche per mezzo delle funzioni di coordinamento dei Dirigenti e nella qualità di Responsabile delle complessive attività, l’attuazione e il raggiungimento;

d) presenta, previa concertazione con i Dirigenti dei singoli settori, con cadenza annuale, i budget da sottoporre all’Amministratore Unico per l’espletamento delle funzioni amministrative dei settori dell’Agenzia e il raggiungimento degli obiettivi;
e) dirige, coordina e gestisce le funzioni amministrative e operative dei Settori e degli Uffici dell’Agenzia, ove previsti e incardinati i rispettivi dirigenti, di concerto con i Dirigenti dei settori e l’Amministratore Unico; ove non previsti e incardinati i rispettivi dirigenti, di concerto con l’Amministratore Unico assumendo la responsabilità dell’attività amministrativa, gestionale e contabile e il coordinamento del personale del settore o dei settori stessi;
 
f) dirige, coordina e gestisce le funzioni amministrative e operative dell’Agenzia di concerto con i Dirigenti dei settori e l’Amministratore unico;
 
g) adotta gli atti e provvedimenti di ordinaria amministrazione occorrenti per l’espletamento dei propri compiti e per il raggiungimento degli obiettivi propri, dei Dirigenti e dell’Agenzia;
 
h) cura, in esecuzione delle direttive e degli obiettivi assegnati dall’Amministratore Unico, e di concerto con i Dirigenti dei singoli settori, i rapporti con gli Enti pubblici ed i soggetti privati con i quali l’Agenzia abbia in essere contratti di servizio e/o collaborazione e/o di lavori;
 
i) cura la realizzazione e lo sviluppo dell’organizzazione complessiva dell’Agenzia al fine di assicurare efficienza, efficacia ed economicità delle attività della stessa, coordinando i Dirigenti dei singoli settori e assicurando l’esecuzione alle delibere dell’Amministratore Unico interpretandole e operando le opportune scelte strategiche trasmettendole ai Dirigenti e ai dipendenti tutti dei quali ne controlla la puntuale esecuzione in modo idoneo e funzionale al perseguimento degli obiettivi e dei risultati programmati dall’Amministratore Unico per mezzo, ove occorra, anche dell’ottimizzazione dell’apporto delle risorse umane e materiali delle quali l’Agenzia dispone;
 
j) cura, anche di concerto con i Dirigenti dei singoli settori, i beni dell’Agenzia o quelli da quest’ultima gestiti, detenuti o amministrati;
 
k) cura, di concerto con i Dirigenti dei singoli settori, gli investimenti tecnici, degli appalti e delle forniture in genere;
 
l) svolge la propria attività nel rispetto del regolamento interno degli uffici e dei servizi adottando tutti gli atti previsti dallo stesso.”.
 
d) il comma 4 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente: “4. La durata dell’incarico del Direttore non può essere superiore a quella dell’Amministratore unico e il suo trattamento economico è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Comparto Funzioni locali e dal regolamento interno degli uffici e dei servizi.”;
 
e) dopo il comma 4 dell’articolo 20 sono aggiunti i seguenti: “4-bis. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Agenzie adeguano i propri statuti e i propri regolamenti interni, ed entro i successivi 15 giorni gli Amministratori unici delle Agenzie regionali bandiscono le procedure di evidenza pubblica, anche ai fini del rispetto di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 13. 4-ter. I Direttori in carica, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano dalle loro funzioni dalla data di modifica degli statuti e dei regolamenti interni delle Agenzie.”. 



Art. 57

Programma PINQUA


1. Al fine di assicurare il cofinanziamento del Programma Innovativo per la qualità dell’abitare (PINQUA), di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2000, n. 395, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza, di euro 1.767.270 per l’esercizio finanziario 2023 e di euro 2 milioni per l’esercizio finanziario 2024.



Art. 58

Fondo di rotazione in favore dei Comuni per l’esecuzione di interventi di chiusura e/o post gestione di discariche di rifiuti


1. Al fine di sostenere economicamente i Comuni per l’adozione di interventi di chiusura o post gestione delle discariche presenti nei territori di competenza, nell’esercizio dei poteri sostitutivi in danno dei soggetti responsabili/obbligati, è istituito un fondo di rotazione per l’assegnazione di un contributo in favore dei medesimi, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) siti discarica interessati da rischio ambientale-sanitario;

b) siti di discarica interessati da procedimenti penali (sequestri, ecc.);

c) predissesto delle amministrazioni comunali in cui il sito di discarica è ubicato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e restituzione del finanziamento da parte degli enti beneficiari che agiranno nei confronti dei soggetti responsabili/obbligati per il recupero delle somme anticipate. Le somme recuperate dagli enti beneficiari a valere sui soggetti responsabili saranno rimborsate alla Regione entro novanta giorni dalla loro disponibilità. In ogni caso, per la parte non recuperata da parte dei Comuni beneficiari sui soggetti responsabili, la restituzione delle somme anticipate dalla Regione ai Comuni avviene in cinque anni con decorrenza dal terzo esercizio successivo a quello della erogazione. In caso di mancato o ritardato pagamento alla scadenza prefissata, la struttura regionale competente in materia provvede al recupero dell’importo dovuto nei confronti dell’ente locale, anche a valere sui trasferimenti regionali a qualsiasi titolo dovuti, secondo quanto stabilito con la suddetta deliberazione della Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.




Art. 59

Fondo per la lotta all’abbandono dei rifiuti


1. E’ istituito un fondo da destinare a interventi straordinari di pulizia dei cigli delle strade provinciali e comunali, nonché ad attività di sensibilizzazione e comunicazione per la lotta agli abbandoni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di impiego e di rendicontazione del fondo di cui al comma 1.




Art. 60

Modifiche all’articolo 16 della l.r. 8/2018


1. All’articolo 16 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 8 (Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi), dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

 

“3-bis. Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e all’applicazione delle disposizioni previste dalla legislatura statale per il risarcimento del danno ambientale, nonché fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, della l.r. 8/2018, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l’attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti è inoltre escluso da contributi e finanziamenti derivanti, anche parzialmente, da fondi regionali o comunque da risorse la cui competenza è di assegnazione della Regione Puglia o di enti strumentali e di società partecipate dalla stessa e, se già ottenuti, è disposta l’immediata decadenza o revoca dei medesimi. 3-ter. Le disposizioni previste al comma 3-bis si estendono alle cooperative, ai consorzi e alle società. 3-quater. Le imprese riconosciute responsabili con sentenza penale o amministrativa passata in giudicato di reati ambientali non possono stipulare contratti con la Regione Puglia per venti anni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento giurisprudenziale.”.



Art. 61

Modifiche alla l.r. 11/2001


1. Alla legge regionale del 12 aprile 2001, n.11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 12 dell’articolo 4 dopo la lettera c), è inserita la seguente “c ter) i progetti a destinazione turistica, realizzati mediante il recupero o ristrutturazione edilizia di manufatti già esistenti e che non comportino nuova realizzazione,”; (13) 

b. l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 (Commissioni Tecniche in materia ambientale)

1. La Commissione Tecnica è l’organo collegiale tecnico-consultivo che fornisce il supporto tecnicoscientifico necessario all’Autorità competente per i procedimenti contemplati dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale. La Commissione Tecnica svolge, altresì, funzioni di assistenza ai fini dell’istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche che possono insorgere nel corso del procedimento.

2. In caso di complessità dei procedimenti da istruire, giustificata da eterogenee professionalità che consigliano specifico supporto tecnico-scientifico, le funzioni della commissione di cui al comma 1 sono attribuite a una o più commissioni tecniche nominate dalle autorità competenti.

3. I componenti delle Commissioni, in possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza pratica e professionale e con comprovate competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica, sono nominati con provvedimento del Direttore di Dipartimento pro tempore, competente rationae materiae e restano in carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui si insediano, fermo restando che, alla scadenza, al fine di garantire la continuità delle funzioni, restano in carica fino all’insediamento del nuovo Comitato.

4. Fanno parte delle predette Commissioni il Dirigente della struttura regionale preposta al rilascio dei correlati provvedimenti con funzioni di Presidente, il Dirigente responsabile del Servizio regionale cui sono ascritte le relative funzioni, nonché un funzionario in servizio con funzioni di segretario, tutti senza diritto di voto.

5. Ai componenti delle Commissioni tecniche spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nello svolgimento delle attività devolute è prevista una decurtazione del compenso. Le risorse finanziaria necessarie al funzionamento delle predette Commissioni sono quelle introitate attraverso gli oneri istruttori versati dai proponenti al momento della presentazione dell’istanza.

6. Le Commissioni regionali operano presso la struttura regionale che svolge le funzioni di Autorità competente nei procedimenti di valutazioni ed autorizzazioni ambientali.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale adotta il nuovo regolamento attuativo recante le modalità di funzionamento delle Commissioni, prevedendo ordinariamente la loro convocazione con periodicità almeno quindicinale. Nelle more dell’adozione del nuovo regolamento, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e non determinare stalli procedimentali, continua ad operare l’attuale Comitato regionale per la VIA.” 



(13) Lettera sostituita a seguito rettifica, pubblicato nel B.U.R. n.11 del 27/01/2022.


Art. 62

Misure per l’attuazione e la promozione della strategia regionale di sviluppo


1. Con riferimento all’articolo 34 del d.lgs. n. 152/2006, al fine di dare seguito all’attuazione e alla promozione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS) della Regione Puglia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 687, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, è assegnata, in termini di competenza, una dotazione finanziaria, di euro 150 mila. 



Art. 63

Strategia regionale per la biodiversità


1. La Regione Puglia, nell’attuazione delle politiche regionali, persegue la gestione e il mantenimento degli ecosistemi in una condizione sana, produttiva e resiliente per il benessere della comunità e per la capacità di far fronte ai cambiamenti globali e contribuisce alla protezione della biodiversità naturale, riconoscendone il ruolo anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e ai fini dello sviluppo sostenibile.

2. La Regione Puglia, in coerenza con gli obiettivi per l’ambiente e la diversità biologica fissati dalla convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e con le direttive comunitarie 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di conservazione e ripristino previsti dall’Unione europea nella Comunicazione (COM(2020) 380 final) del 20 maggio 2020 “Strategia dell’Ue sulla biodiversità per il 2030”.

3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta Regionale adotta la Strategia regionale per le biodiversità 2030.

4. Al fine della redazione della Strategia regionale per la biodiversità e dell’organizzazione delle attività di divulgazione della stessa per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e di ripristino della diversità biologica previsti dall’Unione europea nella Comunicazione (COM(2020) 380 final) del 20 maggio 2020 “Strategia dell’Ue sulla biodiversità per il 2030”, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.




Art. 64

Spese per la costituzione del Consorzio di gestione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine


1. Al fine di garantire e sostenere la celere costituzione del Consorzio per la gestione del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” di cui all’articolo 5 della l.r. 18/2005, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila




Art. 65

Fruibilità del patrimonio carsico


1. Al fine di rendere fruibile e aperto al pubblico il patrimonio carsico, allo stato inaccessibile con modalità ordinarie e perciò precluso alla funzione di studio, ricerca e conoscenza, è assegnato un contributo straordinario per i comuni sul cui territorio insiste la cavità oggetto dell’intervento.

2. Le cavità di cui al comma 1 devono possedere un livello significativo di valori storico-naturalistici, in ciò comprendendo elementi di apprezzabile profondità e lunghezza nonché eventuale idoneità a svelare o confermare fatti utili a consegnare elementi d’ampliamento del patrimonio storiografico pugliese.

3. La richiesta del contributo di cui al comma 1 è inoltrata dai comuni, con riserva di presentazione della documentazione di cui al comma 4, entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in conformità con i criteri di cui ai commi 1 e 2. Nel caso l’area entro cui ricade la cavità non appartenga al patrimonio comunale, alla richiesta va allegato l’impegno del proprietario a sottoscrivere un protocollo d’intesa con il comune interessato, finalizzato ad assicurare la gestione condivisa dell’insediamento dopo gli interventi di recupero e messa in sicurezza.

4. Il finanziamento è disposto a seguito della presentazione di un programma d’interventi, presentato per lotti minimi autonomi e progressivi, inerenti anche a preliminari interventi di ripristino dello stato dei luoghi, messa in sicurezza e accessi provvisori, e previa allegazione dei pareri di tutte le autorità competenti a esprimersi e la sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui le richieste presentate dai Comuni eccedano le risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2021, il contributo sarà assegnato sulla base di una motivata graduatoria che tenga conto prioritariamente della sussistenza di tutti i criteri indicati nei commi 3 e 4 e, a parità di merito, ammetta a finanziamento i primi lotti minimi del programma di cui al comma 4, sino alla concorrenza dello stanziamento.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

7. Al fine di consentire il finanziamento dei lotti minimi di cui al comma 4 non finanziati nell’esercizio 2021, nel rispetto delle modalità di assegnazione di cui al comma 5, e comunque sino alla concorrenza dello stanziamento previsto, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, è assegnata, in termini di competenza, una dotazione finanziaria pari a euro 500 mila. 




Art. 66

Competenza per la valutazione dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)


1. I procedimenti disciplinati dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli di valutazione di incidenza ambientale inerenti ad opere, impianti ed infrastrutture finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono di competenza della Regione, in deroga all’assetto di competenze delineato dalla normativa regionale vigente.



Art. 67

Modifiche all’articolo 32 della l.r. 35/2020 (14) 


[1. L’articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021) è sostituito dal seguente:

“Art. 32 (Deroghe al Piano di tutela delle acque in materia di attività estrattive)

1. La deroga prevista al punto 7.5 delle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, approvate con deliberazione del Consiglio regionale del 20 ottobre 2009, n. 230 per l’autorizzazione delle attività già programmate nel vigente piano regionale attività estrattive, ricadenti in Zone di protezione speciale idrogeologica (ZPSI), è prorogata sino al 31 dicembre 2023.

2. La deroga prevista dall’articolo 52, comma 8, delle “Norme tecniche di attuazione (NTA)”, allegate alla proposta di aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, adottata con deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2020, n. 1333 per l’autorizzazione delle attività già programmate nel vigente Piano regionale attività estrattive, ricadenti in ZPSI, è prorogata sino al 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto in sede di approvazione del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, aggiornamento 2015-2021.

3 Dall’attuazione della presente disposizione non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.]



(14) Articolo abrogato dalla l.r. 37/2023, art. 24, comma  3.


Art. 68

Misure in materia di cabotaggio marittimo


1. Al fine di assicurare la continuità territoriale tra la Regione Puglia e l’Arcipelago delle Isole Tremiti mediante il ripristino, anche stagionale, del servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario ManfredoniaIsole Tremiti, con fermate intermedie a Mattinata, Vieste, Peschici, Rodi Garganico, nel bilancio autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 3, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila. La delega amministrativa dell’istituendo servizio stagionale verrà affidata con apposito bando.



Art. 69

Salone Nautico di Puglia - Progetto formazione


1. L’Assessorato alle Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Professionale, con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico regionale e della rete degli istituti nautici di Puglia, realizza a Brindisi, nell’ambito del Salone Nautico di Puglia, un evento denominato “Progetto Formazione”, con lo scopo di introdurre e sviluppare nella coscienza dei ragazzi il concetto di “Cittadini del mare” approfondendo temi legati allo sviluppo della sua economia, della sua difesa, della sua fruizione, delle opportunità lavorative che sa offrire.

2. L’evento prevede due sezioni principali, complementari fra loro: uno spazio espositivo dell’Assessorato con la presenza di istituti scolastici, accademie e università, Fondazioni ITS, enti di formazione, all’interno del quale potranno promuovere le proprie attività ed i percorsi formativi; un calendario di appuntamenti, seminari e workshop con obiettivo di fornire informazione e aggiornamento, sulle opportunità e le sfide del futuro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione  15, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.




Art. 70

Finanziamento della l.r. 23/2014


1. Al fine di incentivare e di consolidare le cooperative di comunità istituite con legge regionale 20 maggio 2014, n. 23 (Disciplina delle cooperative di comunità) nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.

2. Con avviso pubblico sono definiti i requisiti per ottenere il contributo, il suo ammontare massimo e i titoli di preferenza, che devono essere ispirati ai principi di innovazione sociale e a quanto previsto dalla l. r. 23/2014 e nel relativo Regolamento attuativo n. 22 del 15 novembre 2017 (Iscrizione e tenuta dell’albo regionale delle cooperative di comunità della l.r. 23/2014 in attuazione dell’articolo 5 della l.r. 23/2014).




Art. 71

Educatori di comunità


1. Per garantire un sostegno base agli operatori di comunità che vivono il disagio di una occupazione precaria che non dà stabilità reddituale, al fine di realizzare uno studio che attui una ricognizione della platea di soggetti interessati e dei relativi contratti di lavoro, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

2. Con deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di realizzazione dello studio di cui al comma 1. 




Art. 72

Interventi per la connettività sociale e l’integrazione scolastica. Potenziamento degli sportelli per l’autismo


1. Al fine di potenziare gli sportelli per l’autismo attivati presso le scuole-polo per l’inclusione di livello provinciale individuate nella Regione Puglia e migliorare i servizi di formazione e sostegno organizzativo, educativo e didattico destinati agli istituti scolastici che includono alunni con disturbo dello spettro autistico, individuando in particolare figure con formazione specifica sui bisogni educativi dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico e di supporto alle esigenze familiari, sono concessi contributi straordinari alle scuolepolo per l’inclusione di livello provinciale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.




Art. 73

Modifica alla l.r. 32/2021


1. L’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 (Norme in materia di accesso a internet e superamento del digital divide) è sostituito dal seguente: “

Art. 4 Attuazione

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), concede, per il tramite dei Comuni, un contributo annuale di euro 500 per nucleo familiare, al ricorrere dei seguenti requisiti e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio:

a) essere in possesso di un’attestazione Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità con valore ISEE non superiore a euro 9 mila 360;

b) residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia;

c) contestuale assunzione dell’obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic), entro un anno dall’erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), pena il rigetto della domanda di beneficio per l’annualità successiva.

2. La presenza di almeno un figlio in età scolare appartenente al nucleo familiare richiedente costituisce titolo preferenziale per l’erogazione del contributo. È altresì titolo preferenziale non essere titolare, al momento della richiesta, di alcun contratto di abbonamento per l’accesso a internet.

3. Al contributo possono accedere anche i nuclei familiari monocomponente.

4. Il nucleo familiare, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette la domanda di beneficio al proprio Comune di residenza. L’istruttoria delle richieste è affidata ai Comuni che, una volta concluso il procedimento, comunicano alla Regione il numero delle domande ammissibili. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, in base alle risultanze delle istruttorie condotte dai Comuni, stabilisce il riparto della dotazione finanziaria da destinare ai Comuni per l’erogazione dei contributi richiesti, nei limiti degli stanziamenti annuali e pluriennali di bilancio previsti. Nella determinazione del criterio di riparto, la Giunta deve favorire le aree più a rischio di esclusione digitale.

5. I Comuni erogano il beneficio di cui al comma 1 agli aventi diritto, sulla base e nei limiti delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione in sede di riparto, previa dimostrazione, da parte dei beneficiari, della titolarità di un contratto di abbonamento per l’accesso a internet del costo annuale almeno pari al contributo di cui al comma 1, ovvero, nell’ipotesi di acquisto di strumentazione informatica, della relativa prova di acquisto per una spesa almeno pari all’importo del contributo di cui al comma 1.

6. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), la Regione provvede nel limite del 20 per cento dello stanziamento complessivo previsto per l’attuazione della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse, da concedere a soggetti pubblici e privati che intendono promuovere attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere le competenze digitali di base nel territorio della regione.”. 




Art. 74

Corso di formazione interno per agenti di polizia giudiziaria(15) 


1. Nell’anno 2022 la Regione Puglia organizza un corso di formazione interno, per consentire il riconoscimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria nella categoria di nuovo inquadramento, al personale che, già in possesso di tale qualifica, l’ha persa a seguito di progressione verticale.


(15) La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 30 marzo 2023, n. 53 (pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile 2023, n. 14, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.


Art. 75

Rafforzamento della capacità amministrativa di ARPAL Puglia


1. Nelle more del completamento del piano di rafforzamento amministrativo dei centri per l’impiego, e al fine di evitare discontinuità amministrativa, ARPAL Puglia è autorizzata a utilizzare le risorse libere confluite nel proprio patrimonio netto per interventi, a tempo determinato e comunque non oltre il 30 giugno 2022, orientati alla implementazione della capacità amministrativa.



Art. 76

Attività di educazione alla legalità e lotta contro la criminalità organizzata


1. Al fine di sostenere interventi da parte del Consiglio regionale a favore delle scuole, delle università pugliesi e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 25 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.



Art. 77

Istituzione di borse di studio per Io svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio Regionale


1. Al fine di prevedere l’erogazione di borse di studio per tirocini formativi e curriculari da svolgere presso il Consiglio Regionale da parte di neolaureati, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2022, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, su parere della Commissione consiliare competente, determinerà annualmente e nei limiti delle risorse disponibili, il numero di borse di ricerca e di studio per neolaureati, il loro ammontare e le modalità per la redazione dei relativi bandi.




Art. 78

Disposizioni in materia di organizzazione interna del Consiglio regionale


1. La costituzione di Sezioni e Servizi speciali nell’ambito dell’organizzazione interna del Consiglio regionale è deliberata dall’Ufficio di Presidenza, sulla base del parere preventivo obbligatorio e vincolante del Segretario generale.

2. Le Sezioni o Servizi di cui al comma 1 possono essere costituite per adempiere a funzioni speciali e quindi straordinarie, per un tempo complessivo non superiore a dodici mesi improrogabili, al cui adempimento non è possibile supplire con risorse interne per carenza di profili culturali e funzionali idonei allo svolgimento delle mansioni previste.

3. Il dirigente di Sezione o Servizio è individuato con avviso pubblico e la retribuzione non può eccedere quella totale prevista per un dirigente ordinario di pari livello.




Art. 79

Contributo straordinario per l’assistenza legale dei risparmiatori danneggiati dalle banche aventi sede legale nel territorio regionale


1. Al fine di fornire un sostegno per l’assistenza legale dei risparmiatori persone fisiche residenti nel territorio pugliese danneggiati dall’acquisto di azioni e/o prodotti finanziari presso sedi e/o filiali delle banche aventi sede legale nel territorio regionale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2022, in termini di competenza e di cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le categorie di azioni e/o prodotti finanziari oggetto d’intervento, i limiti reddituali per l’accesso al beneficio, nonché i presupposti, le condizioni e le modalità di erogazione del sostegno finanziario di cui al comma 1.




Art. 80

Disposizione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio per compensi professionali da incarichi di patrocinio conferiti a legali esterni fino al 31 dicembre 2011 da riconoscere ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011(16) 


1. Per il finanziamento degli oneri conseguenti al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio relativi a compensi professionali per gli incarichi di patrocinio conferiti a legali esterni fino al 31 dicembre 2011, si provvede, fino ad euro 12 milioni, nell’ambito delle risorse accantonate per le passività potenziali del risultato di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011. 2. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1 ha luogo, al ricorrere per ciascuno di essi dei presupposti di legge, con legge regionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.



(16) Articolo sostituito dalla l.r. 30/2022 ,art. 11, comma 1.


CAPO 2

Riconoscimento debiti fuori bilancio





Art. 81

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del d. lgs. 118/2011


1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm), nn) oo), pp), qq), rr) ed ss): a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 308.190,60, comprese le spese legali, in favore dell’appellata società ed in pendenza del giudizio di appello, derivante dalla sentenza n. 3572/2020 del Tribunale di Bari, Sezione seconda, r.g. n. 19179/2015, contenzioso 46/16/FR/AD. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera a) si provvede con la seguente imputazione: euro 295.696,55 a titolo di interessi alla missione 1, programma 11, titolo 1, c.r.a. 66.3, p.d.c.f. 1.10.05.04, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 12.494,05 per spese legali alla missione 1, programma 11, titolo 1, c.r.a. 66.3, p.d.c.f. 1.10.05.04, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 650,00, per rimborso contributo unificato ai sensi del comma 6 bis1 dell’articolo 13 del DPR n. 115/2002, derivante dalla sentenza n. 954/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Lecce. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”; c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 11.212,22, di cui euro 2.918,24 a titolo di spese legali in distrazione, in favore degli eredi della signora omissis, derivante dalla sentenza n. 1511/2020 del Tribunale di Trani, contenzioso 1641/10/LO. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede con la seguente imputazione sul bilancio autonomo 2021: euro 8.292,62 a titolo di risarcimento danni alla missione 1, programma 5, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f. 1.10.01.99.0, capitolo 3689 “Spese per l’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale. Spese per risarcimento danni derivanti dalla gestione del patrimonio regionale l.r. 27/95”; euro 2.918,24 a titolo di doppie spese di giudizio alla missione 1, programma 11, titolo 1, c.r.a. 66.3, p.d.c.f. 01.10.05.04.001, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; euro 1,36 a titolo di interessi legali alla missione 1, programma 11, titolo 1, c.r.a. 66.3, p.d.c.f. 01.10.05.04.001, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 952,38 per compenso CTU e rimborso spese al geometra Suma Gaetano, nella causa del signor C.A. ed altri contro Regione Puglia, derivante dal decreto di liquidazione n. 10988/2021 del Tribunale di Brindisi, r.g. n. 4763/2018, contenzioso 1341/18/DC. Al finanziamento della di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione al bilancio in corso alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’art. 2 L.R. n° 18/97 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo. Spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”; e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 3.647,80, comprensivo di onorario, rimborso forfettario, IVA e CPA, a titolo di spese legali in favore del legale distrattario, derivante dalla sentenza n. 1801/2020 del Tribunale di Brindisi. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede mediante imputazione sul bilancio autonomo 2021, alla missione 1, programma 11, titolo 1, c.r.a. 66.3, p.d.c.f. 01,10,05,04,001, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 41.421,03, derivante dalla sentenza esecutiva n. 1665/2021, r.g. 2656/2016 emessa dal Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP) presso la Corte di Appello di Napoli e dal decreto ingiuntivo esecutivo n. 411/2021 del 13 aprile 2021, r.g. 685/2021 emesso dal Tribunale di Lecce, Sezione lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede con la seguente imputazione sul bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021: euro 31.233,47 per la sorte capitale, alla missione 08, programma 1, titolo 1, capitolo U 0801008 “Spese per sorte capitale conseguenti a sentenze di soccombenza della Regione in contenziosi di competenza della Sezione lavori pubblici”; euro 1.119,84 per gli interessi, alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo U 0001315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 1.199,74 per la rivalutazione, alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo U 0001316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione”; euro 7.867,98 per le spese procedimentali e spese legali, alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo U 0001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 13.757,71, derivante dalla sentenza esecutiva n. 1767/2021, r.g. 2287/2015 emessa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede con la seguente imputazione sul bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021: euro 7.530,00 per la sorte capitale, alla missione 08, programma 1, titolo 1, capitolo U 0801008 “Spese per sorte capitale conseguenti a sentenze di soccombenza della Regione in contenziosi di competenza della Sezione lavori pubblici”; euro 239,71 per gli interessi, alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo U 0001315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 316,26 per la rivalutazione, alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo U 0001316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione”; euro 5.671,74 per le spese procedimentali e spese legali, alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo U 0001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 3.035,33, derivante dal verbale di conciliazione raccolto nel verbale d’udienza in esito alla proposta conciliativa del giudice del Tribunale di Lecce formulata ex art. 185 bis c.p.c. nel giudizio r.g. n. 5311/2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede mediante imputazione a carico del bilancio regionale in corso alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 30.955,72, di cui euro 28.846,60 per la sorte capitale ed euro 2.109,12 per spese processuali, derivante dalla sentenza n. 00766/2021, reg. prov. coll. n. 00216/2021, reg. ric. del TAR per la Puglia, Sezione terza. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio come segue: euro 28.846,60 per la sorte capitale, alla missione 16, programma 01, titolo 01, capitolo U1603004 “Patto per la Puglia FSC. Sviluppo competitività delle imprese. Interventi finanziari a favore della filiera florovivaistica”, previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo per la definizione delle partite potenziali” e contestuale aumento del capitolo U1603004; euro 2.109,12 per spese processuali poste a carico della Regione Puglia, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 3.526,23 in favore dell’avvocato Fabrizio Nastri, derivante dall’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Taranto, Sezione terza civile, r.g. n. 341/2019. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio per spese processuali poste a carico della Regione Puglia alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 1.825,50 a titolo di contributo unificato a favore di omissis, titolare della omonima ditta individuale, derivante dalla sentenza n. 1955/2020 della Corte di Appello di Bari, limitatamente all’importo relativo al contributo unificato. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), per spese di giudizio, contributo unificato, si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge”; l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 2.564,58, derivante dalla sentenza dell’Ufficio del Giudice di pace di Trani n. 403/2021. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l) si provvede con la seguente imputazione: euro 17,78 per gli interessi legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 1.036,80 per le spese procedimentali e legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; euro 1.510,00 per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 4.896,27 derivante dalle sentenze dell’Ufficio del Giudice di pace di San Giovanni Rotondo n. 150/2021 e n. 151/2021. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m) si provvede con la seguente imputazione: euro 1,15 per gli interessi legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 2.895,12 per le spese procedimentali e legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; euro 2.000,00 per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 5.544,30 derivante dalla sentenza dell’Ufficio del Giudice di pace di San Giovanni Rotondo n. 147/2021. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n) si provvede con la seguente imputazione: euro 39,07 per gli interessi legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 2.128,20 per le spese procedimentali e legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; euro 3.377,03 per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 1.759,12 dovuta a titolo di spesa di lite in favore di omissis, derivante dalla sentenza n. 581/2018 del TAR per la Puglia, Sezione terza. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001317 del bilancio per l’esercizio finanziario 2021 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”; p) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 41.005,83 a titolo di compensi professionali in favore del professore avvocato Sticchi Damiani, oltre spese per procedura e spese legali in favore dell’avvocato A. C. per un totale di euro 882,97, derivante da decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale ordinario di Lecce, Sezione commerciale, n. 1238/2020 e successivi atti esecutivi, decreto ingiuntivo r.g. n. 3475/2020, decreto ingiuntivo n. 1238/2020 notificato in forma esecutiva in data 14 luglio 2020. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera p) si provvede con la seguente imputazione: euro 24.583,67 per competenze professionali, previo prelievo dalla missione 20, programma 3, titolo 01, c.r.a. 66.3, p.d.c.f. 1.10.01.99, capitolo 1110090 “Fondo per le partite potenziali”, da imputare alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.3, p.d.c.f. 1.10.05.04, capitolo 1318 “Spesa finanziaria con prelievo somme dal capitolo 1110090”; euro 16.422,16 per interessi legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, c.r.a. 66.3, p.d.c.f. 1.10.05.04, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 882,97 per spese legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, c.r.a. 66.3, p.d.c.f. 1.10.05.04, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; q) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 269,10 a titolo di spese procedimentali e legali in favore della dottoressa omissis, derivante dall’atto di precetto, decreto di liquidazione CTU n. 7092/2020 del 17 maggio 2020 del Tribunale di Bari, r.g. n. 7062/2010. Al finanziamento di cui alla presente lettera q) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”; r) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 2.037,52, derivante dalla sentenza n. 2719/2021 del 13 luglio 2021, notificata il 14 luglio 2021, emessa dal Tribunale di Bari, terza sezione civile, nella causa civile iscritta al n. r.g. 1209/2020, tra la Regione Puglia, Sezione contenzioso amministrativo Bari, e F.P.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera r) si provvede con imputazione al bilancio corrente, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; s) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 2.559,91, derivante dalla sentenza n. 2468/2021 del 13 settembre 2021, notificata il 4 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Lecce nella causa civile iscritta al n. r.g. 2098/2021 tra la Regione Puglia, Servizio contenzioso Puglia meridionale, sede di Lecce, della Sezione contenzioso amministrativo e M.L.R. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera s) si provvede mediante imputazione al bilancio corrente, alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; t) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 8.493,36, derivante dalle sentenze esecutive n. 415 e n. 419 del 24 febbraio 2021 del Tribunale di Trani. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera t) si provvede mediante imputazione al bilancio corrente, alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; u) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 6.395,78, derivante dalla sentenza n. 1785/2021 del 20 luglio 2021 emessa dal Tribunale di Taranto nella causa civile iscritta al n. r.g. 6838/2018 tra la Regione Puglia, Servizio contenzioso Puglia meridionale, sede di Taranto, della Sezione contenzioso amministrativo e D.S.E. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera u) si provvede mediante imputazione al bilancio corrente, alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo di spesa 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; v) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 566,51, di cui euro 330,00 per compensi, euro 85,00 per esborsi, euro 49,50 per rimborso spese del 15 per cento ed euro 102,01 per IVA e cap, per la regolarizzazione delle carte contabili rimpinguando il conto di tesoreria della Regione Puglia presso il Banco di Napoli, provvisori di uscita n. 221 e 222 del mese di ottobre 2021, derivante dall’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate n. 1307/2021 emessa dal Giudice dell’Esecuzione di Bari. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera v) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge”; w) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 7.733,34 a titolo di spese di giudizio lorde relative al secondo grado di giudizio, di cui euro 5.300,00 per spese legali, euro 795,00 per spese generali del 15 per cento, euro 243,80 per cassa previdenziale avvocati ed euro 1.394,54 per IVA., in favore del dipendente omissis, derivante dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari, Sezione lavoro, n. 1680/2021. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera w) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge”; x) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 6.943,95 a titolo di spese di giudizio lorde relative al primo grado di giudizio, di cui euro 4.759,00 per spese legali, euro 713,85 per spese generali del 15 per cento, euro 218,91 per cassa previdenziale avvocati ed euro 1.252,19 per IVA, in favore del dipendente omissis, derivante dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari, Sezione lavoro, n. 1680/2021. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera x) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge”; y) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 839,20 derivante dalla ordinanza n. 00344/2021 del TAR Puglia, Sezioni unite, relativa al procedimento n. 00868/2021 reg. ric. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera y) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”; z) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 5.075,20 derivante dalla sentenza n. 00846/2018 del 19 gennaio 2021 del TAR Puglia, Sezione seconda, relativa ai ricorsi riuniti n. 1665/2016 e 00263/2017 reg. ric.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera z) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”; aa) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 6.850,93, di seguito indicati: euro 3.997,80 relativi alla sentenza del Tribunale civile di Lecce, seconda sezione civile, n. 4552/2015 del 25 settembre 2015; euro 2.853,13 relativi al secondo giudizio di condanna da parte della Corte d’Appello di Lecce, seconda sezione civile, con sentenza n. 724/2017 da corrispondere in favore di C. E., C. A. e D.P. D., eredi del signor C.S. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera aa) si provvede mediante imputazione al bilancio in corso alla missione 16 , programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’art. 2 L.R. n. 18/97 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria, debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo. Spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”; bb) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 1.559,61 per spese e competenze legali, derivanti dalla sentenza n. 1202/2018 del Tribunale di Trani e pignoramento presso terzi r.g. n. 2887/2020 del Tribunale ordinario di Bari. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera bb) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; cc) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 1.159.751,67 per la regolarizzazione contabile in favore del Tesoriere Regionale dei P.U. n. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 del 12 aprile 2021, e 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 del 16 novembre 2021 scaturiti dalle procedure esecutive n. 2299/2020, 2297/2020, 2301/2020, 2295/2020, 2303/2020, 2306/2020, 2307/2020, 2304/2020, 2302/2020, 2305/2020, 2286/2020, 2290/2020, 2292/2020, 2285/2020, 2308/2020, 2312/2020, 2317/2020, 2316/2020, 2318/2020, 2319/2020 e 2311/2020 presso il Tribunale ordinario di Bari, Sezione civile, esecuzioni mobiliari nonché per le somme spettanti a ulteriori creditori riconosciuti dalla sentenza esecutiva n. 2037/2019 emessa dal Tribunale di Foggia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera cc) si provvedente mediante la seguente imputazione sul bilancio autonomo 2021: euro 935.188,93 per la regolarizzazione dei provvisori uscita, alla missione 1, programma 3, titolo 01, p.d.c.f. 1.10.99.99, capitolo 1110097 “Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili. Articolo 4 l.r. 17/2005, articolo 82 bis l.r. 28/2001; per il pagamento degli ulteriori creditori che hanno notificato l’atto di precetto a seguito della sentenza n. 2037/2019 emessa dal Tribunale di Foggia, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 224.562,74 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; dd) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 4.018,41 derivante dalla sentenza dell’Ufficio del Giudice di pace di Martina Franca n. 295/2021. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera dd) si provvede con la seguente imputazione: euro 0,03 per gli interessi legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 2.287,46 per le spese procedimentali e legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; euro 1.730,92 per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; ee) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo complessivo di euro 1.209,51, di cui euro 4,06 a titolo di interessi, in favore del CTU omissis ed euro 1.205,45 a titolo di spese procedimentali e legali, in favore dell’avvocato omissis, distrattario, derivante dall’ordinanza del Tribunale di Bari, Sezione seconda esecuzioni mobiliari del 17 maggio 2021, n.r.g. 2989/2020. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera ee) si provvede con la seguente imputazione: euro 4,06 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 1.205,45 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”; ff) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 20.284,88 derivante dalla regolarizzazione contabile sospesi di tesoreria a seguito di ordinanza n. 973/2021 del Tribunale di Bari relativa al procedimento di esecuzione n. 910/2021. Al finanziamento di cui alla presente lettera ff) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”; gg) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 2.270,60, relativo al provvisorio d’uscita n. 22/2021 per il mese di gennaio 2021 di euro 7.582,74, al netto della somma di euro 5.312,14 già riconosciuta con disegno di legge n. 221/2019, scaturito dai pignoramenti presso la Tesoreria regionale, quale terzo pignorato, a seguito della procedura esecutiva n. 33/2021 del Tribunale di Bari, in favore di omissis. Al finanziamento della spesa derivante dal P.U. n. 22/2021, comprensivo del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera gg) si provvede con la seguente imputazione: per euro 1.336,14 alla missione 1, programma 11, p.d.c.f. 1.10.05.04, c.r.a. 66.03, codice UE 08, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quote interessi”; per euro 6.246,60 alla missione 1, programma 11, p.d.c.f. 1.10.05.04, c.r.a. 66.03, codice UE 08, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; hh) i debit1 fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, derivanti dai seguenti provvedimenti giurisdizionali: sentenza del Tribunale di Lecce n. 1153 del 18 maggio 2020, in favore di D.M. e B.F.M, per complessivi euro 838.760,70, per sorte capitale ed interessi legali; sentenza del Tribunale di Bari n. 2246 dell’1 giugno 2021, in favore di G.P., per complessivi euro 11.425,61, per sorte capitale, interessi e spese e competenze del giudizio; sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 206 del 12 giugno 2017, in favore di G.D, per complessivi euro 4.324,29 per sorte capitale, interessi e spese e competenze del giudizio; ordinanza della Corte di Cassazione n. 21563/21 del 27 luglio 2021, in favore di M.C.L., per complessivi euro 10.413,84 per spese e competenze del giudizio. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera hh) si provvede con la seguente imputazione: per euro 1.237,31 alla missione 1, programma 11, p.d.c.f. 1.10.05.04, c.r.a. 66.03, codice UE 08, capitolo U001315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per euro 14.918,19 alla missione 1, programma 11, p.d.c.f. 1.10.05.04, c.r.a. 66.03, codice UE 08, capitolo U001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; per euro 848.768,95 alla missione 13, programma 1, p.d.c.f. 1.04.02.05, c.r.a. 61.06, codice UE 08, capitolo U1301024 “Risorse per le gestioni liquidatorie”; ii) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dell’importo di euro 268,22 derivante dal provvedimento di pagamento di cui al repertorio n. 1113/2021 del 27 luglio 2021 reso nel procedimento esecutivo R.G.E. n. 2364/2020 presso il Tribunale di Bari, in favore dell’avvocato Giovanni Martino. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera ii) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali del bilancio corrente”; jj) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, relativo al provvisorio di uscita n. 217 del 7 ottobre 2021 e n. 226 del 27 ottobre 2021, scaturito dai pignoramenti presso la Tesoreria regionale, quale terzo pignorato, a seguito dell’ordinanza di assegnazione del Giudice dell’esecuzione mobiliare di cui al R.G.E. n. 1037/2021 e n. 1040/2021 in favore dei signori B.G. e S.P., per l’importo complessivo di euro 1.652,51 quale sorte capitale. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera jj) si provvede mediante imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 121065 del bilancio 2021 “Spesa per pagamento somme indennità compensativa, L.R. 29/82 e Reg. CEE 2328/91, a seguito di ordinanze pretorili”; kk) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 9.754,76 compresi oneri di legge e spese, inerente il contenzioso n. 1033/20 di cui al decreto ingiuntivo n. 2107/2020, RG 6847/2020, del Tribunale di Lecce, per compenso professionale spettante ad avvocato esterno relativo ad incarico nel contenzioso n. 3379/04/CA dinanzi al Consiglio di Stato, RG 2051/09. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera kk) si provvede con la seguente imputazione: euro 8.733,79 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”; euro 1.020,97 dovuti a titolo di spese e competenze, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; ll) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 2.781,39, derivante dalla sentenza n. 170/2021 e dal decreto di liquidazione del compenso CTU del 19 marzo 2021 resi dal Giudice di pace di Barletta, contenzioso n. 1270/18/DC. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera ll) si provvede con la seguente imputazione sul bilancio autonomo 2021: euro 715,49 a titolo di risarcimento danni, alla missione 1, programma 5, titolo 1, capitolo 3689 “Spese per l’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale. Spese per risarcimento danni derivanti dalla gestione del patrimonio regionale l.r. 27/95”; euro 0,50 a titolo di interessi legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 2.065,40, di cui euro 1.811,52 a titolo di spese di giudizio e euro 253,88 per CTU, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; mm) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 217,50, relativo al provvisorio di uscita n. 195 del 7 settembre 2021, scaturito dai pignoramenti presso la Tesoreria regionale, quale terzo pignorato, a seguito dell’ordinanza di assegnazione del Giudice dell’esecuzione mobiliare, R.G.E. n. 5587/2013, in favore del signor L. A.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera mm) si provvede mediante imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 121065 “Spesa per pagamento somme indennità compensativa, l.r. 29/82 e Reg. CEE 2328/91, a seguito di ordinanze pretorili” del Bilancio 2021; nn) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 3.006,42, derivante dalla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1494/2014 in favore di M. S.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera nn) si provvede mediante imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’articolo 2 della l.r. 18/97 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo. Spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali” del Bilancio 2021; oo) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 875,47, corrispondente al 50 per cento delle spese di lite in favore dell’avvocato distrattario, derivante dalla sentenza del Tribunale di Lecce, sezione lavoro, n. 1451 del 15 aprile 2021, in seguito alla pronunciata soccombenza nella causa e alla condanna in solido alle spese legali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera oo) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali” del Bilancio 2021; pp) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 3.218,24 relativo alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione seconda, n. 1102 del 10 agosto 2020 in favore dell’avvocato Alberto Pepe. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera pp) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, p.d.c.f. 1.10.05.04, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali” del Bilancio 2021; qq) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 2.344,00 relativo alla sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 5079 del 18 agosto 2020 in favore di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera qq) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, p.d.c.f. 1.10.05.04, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali” del Bilancio 2021; rr) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 18.604,63 relativo alla sentenza esecutiva del Tribunale civile di Bari n. 4588/2018 per liquidazione delle spese di lite oltre che dei relativi accessori come per legge, in favore di OSMAIRM s.r.l.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera rr) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, c.r.a. 66.03, codice UE 08, p.d.c.f. 1.10.05.04, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”; ss) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 801.034,35, di cui imponibile euro 656.585,54 e IVA euro 144.448,81, derivante da servizi di vigilanza armata prestati dalla Società Sicuritalia IVRI Spa e servizi fiduciari prestati dalla Società Sicuritalia Servizi Fiduciari S.C. nell’anno 2020, così ripartito in base ai decreti ingiuntivi n. 5827/2020 e n. 789/2021: euro 276.816,26, di cui imponibile euro 226.898,58 e IVA euro 49.917,68 in favore di Società SICURITALIA IVRI Spa, codice fiscale 07897711003; euro 524.218,09, di cui imponibile euro 429.686,96 e IVA euro 94.531,13 in favore di SICURITALIA Servizi Fiduciari S.C., codice fiscale 02950480133.Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera ss) si provvede con imputazione alla missione 01, programma 03, titolo 1, p.d.c.f. U.1.03.02.13, capitolo U0003490 “Spese per servizi di sorveglianza, custodia e portierato” del bilancio corrente. 2. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e) ed f): a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 52.632,29 inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, compresi oneri di legge e spese esenti: contenzioso n. 2098/05/L, TAR Lecce, r.g. 2097/2005, euro 4.446,06; contenzioso n. 1895/06/L, TAR Lecce, r.g. 1584/2006, euro 5.911,86; contenzioso n. 1313/06/L, TAR Lecce, r.g. 980/2006, euro 8.417,11; contenzioso n. 1313/06/L, Consiglio di Stato (CdS), r.g. 9151/2006, appello cautelare avverso l’ordinanza n. 738/2006, TAR Lecce, euro 3.253,09; contenzioso n. 1313/06/L, CdS, r.g. 707/2008, appello cautelare avverso l’ordinanza n. 942/07, TAR Lecce, euro 3.253,09; contenzioso n. 1341/06/L, TAR Lecce, r.g. 1068/2006, euro 8.275,34; contenzioso n. 1883/06/L, CdS, r.g. 1642/2006, euro 9.641,37; contenzioso n. 3742/03/SH, CdS, r.g. 7603/2006, euro 7.077,05; contenzioso n. 1340/06/L, CdS, r.g. 7692/2006, appello cautelare avverso l’ordinanza n. 740/2006, TAR Lecce, 2.357,32. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento di incarichi a legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 33.189,22 in favore della SO.G.E.T. S.p.A., relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) del Comune di Mugnano di Napoli, estratto atto n. 2021/179684 del 21 settembre 2021. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si si provvede come segue: euro 30.366,00 mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 112057 “Spese per tributi fondiari a comuni e consorzi di bonifica L.R. 18/97. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’Ente N.A.C.”; euro 477,26 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 1.782,41 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; euro 563,55 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1330 “Spese per pagamento sanzioni amministrative”; c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 1.031,95 di cui euro 0,00 di IVA relativo alle spese per il servizio di pagamento dei pedaggi su tutta la rete autostradale italiana mediante utilizzo tessere Viacard o Telepass in dotazione ai signori Consiglieri regionali, di cui euro 0,37 per pedaggi autostradali effettuati nel periodo maggio giugno 2015 ed euro 1.031,58 per pedaggi autostradali effettuati nel periodo aprile maggio 2016, derivante dal mancato saldo delle fatture elettroniche emesse da Autostrade Italiane Spa n. 900003179/D del 23 giugno 2015 e n. 900009623/D del 23 maggio 2016. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede con imputazione alla missione 01, programma 01, titolo 001, capitolo 01, articolo 04 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2022 denominato “Benefit, pedaggi autostradali, giornali, parcheggi etc”. d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 20.845,49, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, compresi oneri di legge e spese esenti, di seguito indicati: contenzioso n. 261/04/SC, Tribunale di Taranto, sezione di Manduria, RG 66/04, euro 2.161,36; contenzioso n. 575/04/SC, Tribunale di Taranto, sezione di Grottaglie, RG 75/04, euro 2.707,49; contenzioso n. 1597/10/RO, TAR di Bari, RG 1725/10, euro 11.340,14; contenzioso n. 2044/07/SC, Tribunale di Brindisi, RG 147/08, euro 4.636,50. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento di incarichi a legali esterni antecedente la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”; e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 8.659,56 compresi di oneri di legge, inerente a compensi professionali spettanti ad avvocato esterno per incarico conferito in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativo al contenzioso n. 1581/10/LO, DGR 428/2015 e 1720/2017, Tribunale di Taranto. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” del bilancio di esercizio in corso;
f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 38.947,40 in favore del Comune di Torremaggiore (FG) relativo all’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) anno 2011, dell’imposta municipale propria (IMU) anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede: per l’importo di euro 30.387,86, mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 112057 “Spese per tributi fondiari a Comuni e Consorzi di Bonifica L.R. 18/97 – Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’Ente N.A.C.”; per l’importo di euro 1.165,31 con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per l’importo di euro 7.394,23 con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1330 “Spese per pagamento sanzioni amministrative”




CAPO 3

Disposizioni finali 





Art. 82

Norma di rinvio


1. La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I  [e capo II,]   della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024.(17) 


(17) Parole soppresse dalla l.r. 19/2022 , art. 2, comma 1.


TABELLA


IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di euro)

Settori di intervento                              2022                       2023                     2024

Ragioneria (mutui)                               100                          108                       105

 




INDICE


TITOLO I -                     DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE

Art. 1 Spesa a carattere pluriennale

Art. 2 Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020

Art. 3 Autorizzazione all’indebitamento a copertura del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento

Art. 4 Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Rinnovo dell’autorizzazione al ricorso all’indebitamento prevista dall’articolo 4 della l.r. 35/2020

Art. 5 Disposizioni in materia di destinazione del gettito IRAP

Art. 6 Rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013

TITOLO II - NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

CAPO I - Disposizioni di rilievo finanziario e diverse

Art. 7 Risorse aggiuntive a favore del SSR per l’esercizio 2021

Art. 8 Contributo per assistenza ai pazienti affetti dalla patologia di Lafora e del morbo di Wilson

Art. 9 Misure finanziarie a sostegno delle scuole di specializzazione dell’area medica dell’Università degli Studi di Foggia

Art. 10 Modifiche alla l.r. 9/2017

Art. 11 Modifica alla l.r. 17/2017

Art. 12 Modifica all’articolo 13 della l.r. 12/2005

Art. 13 Contributo straordinario per azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Art. 14 Potenziamento degli investimenti in ricerca e innovazione nel settore della cannabis

Art. 15 Calotte refrigeranti per limitare gli effetti collaterali della chemioterapia

Art. 16 Miglioramento condizioni di assistenza ad anziani non autosufficienti e disabili

Art. 17 Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni

Art. 18 Corsi annuali SIAN

Art. 19 Modifica alla l.r. 15/2021
 
Art. 20 Contributi associazioni cure palliative pediatriche domiciliari
 
Art. 21 Contributo straordinario per l’attivazione del Dipartimento Biomedico jonico a Taranto
 
Art. 22 Istituzione e promozione di un percorso a elevata integrazione socio sanitaria in favore di persone con disabilità non collaboranti
 
Art. 23 Modifiche all’articolo 11 della l.r. 19/2006
 
Art. 24 Rimborso spese a pazienti affetti da fibromialgia
 
Art. 25 Interventi per l’integrazione dei disabili
 
Art. 26 Ambulatorio mobile tipizzazione HLA
 
Art. 27 Applicazione dell’articolo 8 bis della l.r. 33/2007
 
Art. 28 Modifiche all’articolo 8 della l.r. 28/2018
 
Art. 29 Disposizioni a sostegno delle pratiche agronomiche straordinarie per la ripresa delle coltivazioni nelle aree colpite dalla gelata del 2021
 
Art. 30 Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati
 
Art. 31 Contributo straordinario per i minori introiti del Consorzio per la bonifica della Capitanata
 
Art. 32 Contributo straordinario per i minori introiti del Consorzio di bonifica Montana del Gargano
 
Art. 33 Centro pilota di sperimentazione, formazione, divulgazione in agricoltura CRSFA
 
Art. 34 Emergenza cinghiali, monitoraggio e creazione filiera
 
Art. 35 Contributo regionale prevenzione incendi boschivi e gestione post incendio
 
Art. 36 Disciplina delle modifiche non sostanziali a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree non idonee
 
Art. 37 Disciplina degli interventi su impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica e nelle aree interessate da cave e miniere
 
Art. 38 Modifiche alla l.r. 42/2019
 
Art. 39 Contributi straordinari per i Carnevali storici delle Città di Putignano, Manfredonia, Massafra e Gallipoli
 
Art. 40 Contributi in favore di iniziative di manutenzione straordinaria di edifici pubblici o privati di pregio storico, culturale, religioso e sociale
 
Art. 41 Archivio storico degli EPT
 
Art. 42 Bibbia Costantiniana. Le scritture dell’Impero
 
Art. 43 Contributi straordinari per iniziative culturali e commemorative delle vittime del fascismo e di studio e ricerca sulle matrici culturali del fascismo in Puglia
 
Art. 44 Sostegno al sistema delle reti biblio-museali territoriali
 
Art. 45 Contributo straordinario ai comuni pugliesi candidati al titolo Capitale italiana della cultura 2024
 
Art. 46 Contributi regionali straordinari per la promozione dei rosoni in Puglia ai fini del riconoscimento come patrimonio UNESCO
 
Art. 47 Contributo straordinario per la promozione del barocco leccese ai fini del riconoscimento come Patrimonio UNESCO
 
Art. 48 Tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale
 
Art. 49 Modifica alla l.r. 49/2017
 
Art. 50 Modifiche alla l.r. 11/1999
 
Art. 51 Modifica all’articolo 7 della l.r. 1/2002
 
Art. 52 Procedimento amministrativo digitale
 
Art. 53 Potenziamento del modello Mobility as a Service
 
Art. 54 Modifiche alla l.r. 20/2001
 
Art. 55 Modifica all’articolo 2 della l.r. 27/2012
 
Art. 56 Modifiche alla l.r. 22/2014
 
Art. 57 Programma PINQUA
 
Art. 58 Fondo di rotazione in favore dei comuni per l’esecuzione di interventi di chiusura e/o post gestione di discariche di rifiuti
 
Art. 59 Fondo per la lotta all’abbandono dei rifiuti
 
Art. 60 Modifiche all’articolo 16 della l.r. 8/2018
 
Art. 61 Modifiche alla l.r. 11/2001
 
Art. 62 Misure per l’attuazione e la promozione della strategia regionale di sviluppo
 
Art. 63 Strategia regionale per la biodiversità
 
Art. 64 Spese per la costituzione del Consorzio di gestione del Parco naturale regionale Terre delle Gravine
 
Art. 65 Fruibilità del patrimonio carsico
 
Art. 66 Competenza per la valutazione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
 
Art. 67 Modifica all’articolo 32 della l.r. 35/2020
 
Art. 68 Misure in materia di cabotaggio marittimo
 
Art. 69 Salone nautico di Puglia – Progetto Formazione
 
Art. 70 Finanziamento della l.r. 23/2014
 
Art. 71 Educatori di comunità
 
Art. 72 Interventi per la connettività sociale e l’integrazione scolastica. Potenziamento degli sportelli per l’autismo
 
Art. 73 Modifica alla l.r. 32/2021
 
Art. 74 Corsi di formazione per agenti di polizia giudiziaria
 
Art. 75 Rafforzamento della capacità amministrativa di ARPAL Puglia
 
Art. 76 Attività di educazione alla legalità e lotta contro la criminalità organizzata
 
Art. 77 Istituzione borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale
 
Art. 78 Disposizioni in materia di organizzazione interna del Consiglio regionale
 
Art. 79 Contributo straordinario per l’assistenza legale dei risparmiatori danneggiati dalle banche aventi sede legale nel territorio regionale
 
Art. 80 Riconoscimento di debiti fuori bilancio per compensi professionali da incarichi di patrocinio conferiti a legali esterni fino al 31 dicembre 2011 e disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di liquidazione CAPO II – Riconoscimento debiti fuori bilancio Art. 81 Riconoscimento debiti fuori bilancio CAPO III- Disposizioni finali Art. 82 Norma di rinvio



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.