Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-
2024”.
TITOLO 1
Art. 1Stato di previsione delle entrate 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto
secondo i criteri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato in euro 14.889.141.950,15 in termini di competenza
ed in euro 28.844.851.069,29 in termini di cassa per l’anno finanziario 2022, in euro 14.049.872.427,68 in
termini di competenza per l’anno finanziario 2023 ed in euro 13.914.003.741,81 in termini di competenza
per l’anno finanziario 2024.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse
della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2022.
Art. 2Stato di previsione della spesa 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto
secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011 è approvato in euro 14.889.141.950,15 in termini di competenza
ed in euro 28.844.851.069,29 in termini di cassa per l’anno finanziario 2022, in euro 14.049.872.427,68 in
termini di competenza per l’anno finanziario 2023 ed in euro 13.914.003.741,81 in termini di competenza per
l’anno finanziario 2024.
2. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia entro il limite degli stanziamenti di
competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del
d.lgs. 118/2011 in materia di impegno di spesa corrente.
3. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2022 entro il limite
degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1.
4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la Giunta, nelle more
della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri
di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli
relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte
obbligazioni giuridiche. 5. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme
statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme
iscritte nello stato di previsione di cui al comma 1.
Art. 3Allegati al bilancio 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) bilancio di previsione entrate (allegato 01);
b) bilancio di previsione spese (allegato 02);
c) riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 03);
d) riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 04);
e) riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 05);
f) quadro generale riassuntivo (allegato 06);
g) prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (allegato 07);
h) allegato a): tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 08);
i) allegato a1): elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto
(allegato 09);
j) allegato a2): elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto
(allegato 10);
k) allegato a3): elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione
presunto (allegato 11);
l) allegato b): prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 12);
m) allegato c): prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 13);
n) allegato d): prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 14);
o) elenco delle spese obbligatorie (allegato 15);
p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste
(allegato 16);
q) elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 17);
r) nota integrativa (allegato 18);
s) elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con il Fondo globale per il finanziamento di
leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione (allegato 19).
2 L’allegato 13 “Prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione” approvato con l’articolo 3, comma 1, lett. m) della
legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia), è sostituito da quello allegato alla presente legge
e indicato come segue:
“Allegato 20 - Prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio di previsione 2021-2023”.
Art. 4Elenco delle spese obbligatorie 1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 15, contenente i capitoli che possono essere integrati a norma dell’articolo 48, comma 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.
Art. 5Fondo di riserva per le spese obbligatorie 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro
500 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, ed è gestito a termini dell’articolo 48, comma
1 e 2 del d.lgs. 118/2011.
Art. 6Fondo di riserva per le spese impreviste 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro
2 milioni 500 mila per l’esercizio finanziario 2022, in euro 5 milioni 125 mila per l’esercizio finanziario 2023,
ed in euro 6 milioni 125 mila per l’esercizio finanziario 2024, ed è gestito a termini dell’articolo 48, comma 1
e 2, del d.lgs. 118/2011.
Art. 7Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari 1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari, missione 20, programma
3, titolo 2, è determinato in euro 2.890.599,24 per l’esercizio finanziario 2022, in euro 38.509.262,88 per
l’esercizio finanziario 2023, ed in euro 48 milioni per l’esercizio finanziario 2024, ed è gestito a termini
dell’articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016).
Art. 8Fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali 1. Il fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali, missione 20, programma 3, titolo 1, è
determinato in euro 3 milioni per l’esercizio finanziario 2022, in euro 4 milioni per l’esercizio finanziario 2023,
ed in euro 13.380.196,01 per l’esercizio finanziario 2024, ed è gestito a termini dell’articolo 46, comma 3 del
d.lgs. 118/2011.
Art. 9Fondo crediti di dubbia esigibilità 1. Il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, missione 20, programma 2, titolo 1, è determinato,
in euro 150.825.910,91 per l’esercizio finanziario 2022 ed in euro 149.727.229,29 per ciascuno degli esercizi
finanziari 2023 e 2024, ed è gestito a termini dell’articolo 46 del d.lgs. 118/2011, mentre il fondo crediti di
dubbia esigibilità di parte capitale ha stanziamento pari ad euro 0,00 per ciascuno degli esercizi finanziari
2022, 2023 e 2024.
Art. 10Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio 1. Il fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato in euro 2 milioni 190 mila per
l’esercizio finanziario 2022, in euro 1 milione 390 mila per l’esercizio finanziario 2023, ed in euro 890 mila per
l’esercizio finanziario 2024, ed è gestito a termini dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011.
Art. 11Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa 1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per
l’esercizio finanziario 2022 in euro 4.384.367.220,98.
Art. 12Risultato di amministrazione presunto alla chiusura
dell’esercizio finanziario 2021 1. Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 è determinato in euro
3.280.163.768,99 come da allegato 8 (Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto) alla
presente legge ed è così composto:
a) parte accantonata: euro 1.875.829.124,32;
b) parte vincolata: euro 1.802.003.386,78.
2. La quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 per
euro 532.332.215,60 relativa al fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, commi da 698 a 700, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- legge di stabilità 2016) è ripianata ai sensi dei commi 699 e seguenti del predetto articolo 1.
Art. 13Attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011 1. Per l’attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per
l’esercizio 2022, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la
gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 14Disposizioni relative all’accensione di anticipazioni di cassa 1. La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 69 del d.lgs. 118/2011, è autorizzata a disporre con
proprio atto l’accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo
nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 15Erogazione al Consiglio regionale 1. I fondi stanziati nella missione 1, programma 1, titolo 1, dello stato di previsione della spesa, di
pertinenza del Consiglio regionale sono messi a disposizione del Consiglio stesso, su richiesta del suo
Presidente.
Art. 16Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità 1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), l’importo
dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui è confermato in euro 25,00
Art. 17Bilancio Pluriennale 1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2022-2024, nelle risultanze
di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e
predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|