Legge Regionale 19 aprile 2021, n. 6 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), all’articolo 41 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021), all’articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia) e all’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38(Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)
Art. 1Modifica all’articolo 13
della l.r.
17/2019 1. Al comma 3 dell’articolo 13
della legge
regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e
turismo) dopo le parole: “ai pubblici concorsi)” sono inserite le seguenti: “,
della laurea magistrale in Scienze economiche per l’ambiente e la cultura ed
equipollenti, della laurea magistrale in Progettazione e gestione dei Sistemi
turistici ed equipollenti, del titolo post diploma rilasciato dall’Istituto
tecnico superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato”.
Art. 2Modifiche all’articolo 41
della l.r.
35/2020 1. Il comma 1 dell’articolo 41
della legge
regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione
Puglia - legge di stabilità regionale 2021) è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di sostenere gli operatori ambulanti del commercio
su aree pubbliche è assegnato ai comuni un contributo a fondo perduto, quale
ristoro una tantum da destinare alle seguenti categorie: codici ATECO 47.8 e
nello specifico 47.81 (47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03 - 47.81.09), 47.82
(47.82.01 - 47.82.02), 47.89 (47.89.01 - 47.89.02 - 47.89.03 - 47.89.04
-47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10 e, nello specifico (56.10.41 -56.10.42) -
che nell’anno 2020 abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il cinquanta
per cento rispetto all’anno 2019.
2. Alla rubrica dell’articolo 41
della l.r.
35/2020 è soppressa la parola: “fieristi”.
Art. 3Modifica all’articolo 7
della l.r.
4/2017 1. Il comma 3 dell’articolo 7
della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella
fastidiosa nel territorio della regione Puglia) è sostituito dal seguente:
“3. Ai soggetti che non ottemperano alle prescrizioni di cui al
comma 1 non possono essere concessi benefici accordati a qualsiasi titolo dalla
Regione Puglia, in via diretta o indiretta, e si impone il divieto di
partecipare a gare di appalto o a bandi per l’erogazione di fondi comunitari,
nazionali e regionali promossi dalla Regione Puglia.”.
Art. 4Modifica all’articolo 2
della l.r.
38/2016 1. Il comma 4 dell’articolo 2
della legge
regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli
incendi boschivi e di interfaccia) è sostituito dal seguente:
“4. L’accensione e la bruciatura di residui di
materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale è vietata nel
periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1°
ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui
vegetali derivanti dall’attività agricola e forestale raggruppati in piccoli
cumuli e non superiori a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di
bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al
controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento
della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in
presenza di forte vento o di eccessivo calore, sono validi in tale caso i
bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale. La
bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a
cinquanta metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di
quanto previsto dall’ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto
2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare
lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania,
Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione). Nelle aree
naturali protette e nei siti “Natura 2000”, le stoppie e i residui vegetali
derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e
devono essere cippati/trinciati in loco. Nelle aree naturali protette e nei siti
“Natura 2000”, al fine di contenere la diffusione delle erbe infestanti con
conseguente disseminazione e aumento della carica di infestazione di patogeni
presenti sui residui della coltura conclusa e della carica di infestanti, previa
certificazione della Sezione Osservatorio fitosanitario regionale, o in evidenti
condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, previa
certificazione della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi
titolo di terreni può procedere alla accensione e alla bruciatura delle stoppie
e dei residui vegetali in deroga al regime di condizionalità e alle prescrizioni
di cui all’articolo 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono dettate le
linee guida per l’ottenimento delle certificazioni delle competenti Sezioni
regionali, il presidio, le modalità e le prescrizioni dell’operazione di
bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l’attività di
vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 8.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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