Regolamento Regionale 26 marzo 2021, n. 3 Modifiche urgenti al Regolamento
Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i..
1IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 463 del
22/03/2021 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1Disposizione generale
Art. 2Abrogazione dell’art. 35
(Verifica di compatibilità per l’autorizzazione di strutture
sociosanitarie) 1. L’art. 35
(Verifica di compatibilità per l’autorizzazione di strutture
sociosanitarie) è abrogato.
Art. 3Modifica all’art. 41 (Attività di vigilanza e controllo) 1. L’articolo 41
(Attività di vigilanza e controllo) è sostituito dal seguente:
“Art. 41 (Attività di vigilanza e controllo)
1. I Comuni
competenti per territorio esercitano l’attività di vigilanza avvalendosi degli
uffici tecnici comunali, degli uffici dei servizi sociali e, per gli aspetti di
natura sanitaria, delle ASL competenti per territorio.
2 . Il Comune
nell’esercizio della propria attività di vigilanza, nel momento in cui constata
il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti
dalla legge regionale e dal presente regolamento, comunica tempestivamente al
legale rappresentante del soggetto gestore ovvero del soggetto titolare del
servizio, il provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di
diffida deve indicare le necessarie prescrizioni e un termine da 30 a 90 giorni
per l’adeguamento.
Il Comune, nel caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella diffida, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, della legge regionale, sospende o revoca il provvedimento
di autorizzazione, in relazione alla gravità delle violazioni.
3. In caso di gravi
illegittimità e nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia, il Comune può
disporre, senza la preventiva diffida, la sospensione o la revoca dello stesso
provvedimento, individuando contestualmente le misure idonee a tutelare gli
utenti.
Art. 4Modifica all’art. 52
(Centro socio-educativo diurno) 1. L’art. 52
(Centro socio-educativo diurno) è
sostituito dal seguente:
“Articolo 52
(Centro socio-educativo diurno)
1. Il Centro socio-educativo
diurno deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
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Descrizione e
standard
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Tipologia e
carattere; destinatari
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Il Centro
socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i
minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi
socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al
recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di
emarginazione e di devianza. E’ necessario che il centro socio-educativo
diurno rivolga la propria attività alla totalità dei minori residenti nel
territorio di riferimento, al fine di promuoverne l’integrazione sociale e
culturale. Il Centro può accogliere anche minori non residenti nello stesso
Comune, qualora nell’ambito territoriale di riferimento non vi siano centri
diurni sufficienti a rispondere ai molteplici bisogni di minori e famiglie.
Il Centro diurno deve provvedere in tal caso ad organizzare un servizio di
trasporto per i minori. Il centro offre sostegno, accompagnamento e supporto
alle famiglie ed opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei
Comuni e con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi delle comunità
educative e delle comunità di pronta accoglienza per minori.
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Ricettività
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Nel Centro
possono essere accolti contemporaneamente non più di 30 minori in età
compresa dai 6 ai 18 anni, prioritariamente residenti nel quartiere o Comune
e nell’ambito territoriale di riferimento. E’ possibile la suddivisione della
struttura in moduli da 30 minori ciascuno, purché ogni modulo rientri negli
standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione comune di
attività e servizi generali, non in contrasto con il presente regolamento. Le
attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di max 10
persone, preferibilmente aggregate per classi d’età o in gruppi di max 5
persone, se presente un minore disabile.
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Prestazioni
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La struttura
si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per
l’offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo
svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita,
l’accompagnamento, l’orientamento. Assicura supporti educativi nelle attività
scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno e supporto alle famiglie.
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Il Centro
pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli ospiti,
valorizzandone il protagonismo. Il Centro può organizzare, a titolo
esemplificativo, attività quali: · attività sportive; · attività ricreative; ·
attività culturali; · attività di supporto alla scuola ; · momenti di
informazione; · somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura. Le
attività del Centro si realizzano attraverso interventi programmati,
raccordati coni programmi e le attività degli altri servizi e strutture
educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti nel territorio. Le
famiglie e le associazioni di rappresentanza delle stesse partecipano alla
determinazione degli indirizzi programmatici e organizzativi. Gli ospiti
partecipano alla determinazione del programma e del calendario delle attività
del Centro. L’orario di funzionamento del Centro deve essere compatibile con le
esigenze di studio e formative degli ospiti.
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Personale
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Operatori in
possesso di qualifiche professionali funzionali alla realizzazione delle
attività educative, formative, ludico-ricreative, di sostegno e supporto
scolastico, laboratoriali, in rapporto di almeno 1 ogni 10 minori. Tra gli
operatori devono figurare almeno 1 educatore ogni 30 minori. Se il centro
accoglie anche minori con disabilità deve essere previsto personale
qualificato nell’area socio-psico-pedagogica in rapporto di 1 ogni 3 minori
diversamente abili. Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 30
ospiti, che garantisca la presenza nelle ore di apertura del centro. Per la
gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è
individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali
dell’area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa.
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Caratteristiche
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La struttura
deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie
complessivamente non inferiore a 150 mq. per 30 minori, in ogni caso
rispondenti alle
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strutturali
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norme d’igiene
e sicurezza, alle attività previste e al riposo. Deve inoltre possedere un
servizio igienico ogni dieci ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non
autosufficienza, e un servizio igienico riservato al personale.”
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Art. 5Abrogazione dell’art. 57 (Comunità socio–riabilitativa) 1.
L’art. 57
(Comunità socio–riabilitativa) è abrogato.
Art. 6Abrogazione dell’art. 58 (Residenza sociosanitaria assistenziale per
diversamente abili) 1. L’art. 58
(Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili) è abrogato.
Art. 7Abrogazione dell’art. 59 (Residenza
sociale assistenziale per diversamente
abili) 1. L’art.
59
(Residenza sociale assistenziale per
diversamente abili) è abrogato.
Art. 8Abrogazione dell’art. 60
(Centro
diurno socio-educativo e riabilitativo) 1. L’art. 60 (Centro
diurno socio-educativo e riabilitativo)
è abrogato.
Art. 9Abrogazione dell’art. 60
ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai
soggetti affetti da demenza) 1. L’art.
60
ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da demenza)
è abrogato.
Art. 10Abrogazione dell’art. 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani)
1. L’art. 66 (Residenza
sociosanitaria assistenziale per anziani) è abrogato.
Art. 11Modifica dell’art. 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani) 1. L’art. 67
(Residenza sociale assistenziale per anziani) è sostituito dal seguente:
“1. 1. La residenza sociale
assistenziale per anziani deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
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Descrizione e
standard
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Tipologia e
carattere; destinatari
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La residenza
sociale assistenziale eroga servizi socio-assistenziali a persone a con
deficit funzionali, in età superiore ai 64 anni, in possesso di
riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli
stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.
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Ricettività
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Ciascun modulo
abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza massima
della struttura non può superare i 120 ospiti.
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Prestazioni
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Le Residenze
sociali assicurano le seguenti prestazioni: -assistenza tutelare diurna e
notturna; -attività socializzanti ed educative; -prestazioni e servizi
alberghieri inclusivi della
somministrazione dei pasti.
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Personale
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Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi; Servizi
generali: • cucina: 1 cuoco, 1
aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività massima di 120 ospiti); • lavanderia e stireria: 1 addetto
fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni
ulteriore quintale. I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria
possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio
di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata. Prestazioni
socioassistenziali: • Operatori
Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti per 36 ore settimanali; • Assistente sociale: 12 ore
settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;
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• Presenza programmata in misura
funzionale alle attività di socializzazione e animazione dell’educatore
professionale socio-pedagogico e dell’animatore. Per il profilo di O.S.S. si
faccia riferimento alla definizione di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e
successive modificazioni. Nelle more del completamento dei corsi di
formazione per la riqualificazione del personale in servizio per le strutture
già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione per
OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può essere sostituita
da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti, l’eventuale personale con
qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il termine di tre anni
dalla entrata in vigore del presente regolamento. La struttura deve avere un
coordinatore in possesso di diploma di laurea dell’area socio
psico-pedagogica impegnato per un minimo di 12 ore settimanali di prestazioni
ogni 30 ospiti.
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Modulo
abitativo
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Camere da
letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie
con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto.
Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere
assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la
quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze
devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap. La
struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di
accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed
eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e
ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli
ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Ogni modulo da 30
posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie
non inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere,
inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori. La palestra,
destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura minima per
consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo
deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio
igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non
autosufficienza.”
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Art. 12Modifica dell’art. 87
(Servizio di assistenza domiciliare) 1. Il paragrafo
Personale dell’art. 87
(Servizio di assistenza domiciliare) è sostituito dal seguente:
“Personale
Figure professionali di
assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione alle diverse aree
di bisogno nella misura di almeno 1 OSS per 36 ore settimanali ogni 10 utenti,
per l’alimentazione e l’igiene della persona, oltre ad eventuali figure
ausiliarie per l’igiene della casa. Coordinatore del servizio in possesso di
diploma di laurea nell’area socio psico pedagogica, con funzioni di
programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività del servizio e
gestione del personale impiegato.
Per le attività di teleassistenza
e telemonitoraggio è assicurato personale di contatto e di assistenza a distanza
con specifica formazione per l’assistenza di base alla persona anziana e in
condizioni di disagio e/o solitudine, nella misura di almeno 1 postazione
telefonica e web monitorata h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante
l’impiego di specifiche tecnologie di domotica sociale presso il domicilio degli
utenti assistiti. La attività integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto
nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno della mobilità personale) sono parte
integrante del servizio di assistenza e possono essere assicurate dall’Ambito e
dalla ASL avvalendosi delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni, ai
sensi commi 3 e 4
dell’art. 21 del presente regolamento.”
2. Il paragrafo Articolazione
territoriale dell’art. 87 (Servizio di assistenza domiciliare) è sostituito dal
seguente:
“Articolazione territoriale
Il servizio di assistenza
domiciliare deve avere una sede operativa di partenza e articolarsi
territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti
i cittadini, garantendo in ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli
Ambiti territoriali.
Art. 13Modifica dell’art. 87 bis (Assistenza educativa domiciliare) 1.Il paragrafo Personale
dell’art. 87
bis è modificato come segue:
“Il servizio
dovrà essere realizzato da educatori come disposto all’art. 46, comma 2, del
presente regolamento. Gli educatori domiciliari devono conoscere la rete dei
servizi offerti dal territorio, devono essere in grado di leggere i bisogni
specifici dei minori e di relazionarsi con essi, di intervenire nell’ambito
delle dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto, di valutare i
risultati ottenuti e di rapportarsi con gli operatori di altri servizi. Il
servizio deve prevedere la figura di un coordinatore in possesso di laurea
dell’area socio-psico-pedagogica con esperienza nelle attività di
programmazione, di organizzazione, di gestione e di coordinamento operativo del
gruppo degli educatori domiciliari, il quale deve collaborare attivamente con le
equipe multidisciplinari integrate dell’ambito territoriale e degli altri
servizi territoriali che si occupano di minori. Il personale deve operare in
raccordo con l’equipe del Centro servizi per le famiglie per la necessaria presa
in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare.
Tutti gli
operatori devono avere comprovata esperienza nel settore.”
Art. 14Modifica dell’art. 89 (Ludoteca) 1. Il paragrafo Personale
dell’art. 89
(Ludoteca) è sostituito dal seguente:
“Il servizio di ludoteca deve
essere garantito da animatori socioculturali e da educatori, prevedendo anche,
sulla base di progetti concordati, la collaborazione con mediatori linguistici e
interculturali per l’integrazione di bambini stranieri immigrati. Il rapporto
operatori/bambini richiede la presenza di 1 educatore ogni 8 bambini in età
compresa dai 3 ai 5 anni e di educatori o animatori socioculturali nel rapporto
di 1 ogni 12 bambini, dai 6 ai 12 anni di età”.
Art. 15Modifica dell’art. 93 (Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla
famiglia e alla genitorialità)
1. L’art. 93 (Centro di ascolto per le famiglie e servizi
di sostegno alla famiglia e alla genitorialità) è sostituito dal seguente:
“Art. 93 (Centro servizi per le
famiglie)
Tipologia/Carattere
Il Centro servizi per le famiglie
rappresenta una risorsa territoriale rivolta a tutte le famiglie, finalizzata a
sostenere la genitorialità, le relazioni che si stabiliscono all’interno del
nucleo e tra il nucleo familiare e il suo contesto di vita, a promuovere lo
sviluppo di reti familiari, a valorizzare la dimensione dell’essere genitori e
il protagonismo delle famiglie. Il Centro, luogo fisico aperto al territorio
dell’Ambito territoriale, secondo un’articolazione che può prevedere anche più
sedi e flessibili modalità di intervento, integra e supporta le attività dei
servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei
momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di
prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile,
adolescenziale.
Prestazioni
Il Centro si configura quale
servizio per:
-
assicurare alle famiglie accesso rapido alle
principali informazioni circa le opportunità offerte dal territorio
(informazione e orientamento per l’organizzazione della vita quotidiana delle
famiglie con figli e sulle iniziative attivate dalla comunità locale in merito
al tempo libero, alla dimensione ludica, culturale, sportiva, ecc; informazione
mirata su forme di beneficio o agevolazione economica rivolte alle famiglie con
figli; informazione e orientamento sui servizi socio-educativi, sanitari e
socio-sanitari del territorio; prima informazione ed orientamento ai servizi per
affidi ed adozioni e alle diverse forme di accoglienza e di
affiancamento/sostegno);
-
sostenere e riqualificare le competenze e
responsabilità genitoriali (percorsi di orientamento e di informazione per
genitori con figli; consulenze specialistiche socio-psico-pedagogiche; sostegno
alla relazione genitore/i-figli; spazio neutro; assistenza psico-sociale ed
ascolto rivolto alle giovani coppie e neo genitori, interventi a sostegno della
fragilità genitoriale e dei minori in condizioni di difficoltà; attività
laboratoriali dedicate a sostenere la relazione adulto-bambino, anche in stretto
raccordo con i servizi per l’infanzia, i centri aperti polivalente e le scuole;
gruppi di approfondimento legati alle fasi della vita familiare o tematici);
-
rafforzare le reti sociali informali (lavoro
di coordinamento fra gli interventi ed i servizi coinvolti; gruppi di
auto-aiuto, gruppi di famiglie di appoggio e reti di famiglie, azioni di
animazione territoriale; esperienze di scambio e socializzazione con particolare
riferimento alla dimensione multiculturale; azioni tese a favorire i rapporti
intergenerazionali nonché l’armonizzazione tra i tempi di vita e di lavoro delle
famiglie);
-
sostenere la corresponsabilità educativa dei
genitori in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia o di
decisione di divorzio, garantendo la mediazione familiare a sostegno della
riorganizzazione delle relazioni familiari, per aiutare le parti a trovare le
basi di accordi durevoli e condivisi che tengano conto dei bisogni di ciascun
componente della famiglia e particolarmente di quelli dei figli (anche con spazi
di incontro specificatamente dedicato alla ricostruzione del rapporto
genitori-figli).
Il Centro non eroga prestazioni
di mediazione familiare né altre consulenze specialistiche rivolte alla coppia
genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sia essa conclamata o
sospetta. In questi casi gli operatori sono tenuti ad orientare e/o a segnalare
ai servizi specializzati antiviolenza (centri antiviolenza per le donne, servizi
sociali/equipe integrate multidisciplinari per i minori). Eventuali interventi
di “spazio neutro”, prescritti dall’Autorità giudiziaria, potranno essere
erogati solo nell’ambito di un progetto complessivo predisposto e coordinato dai
servizi competenti (equipe integrate di primo e/o di secondo livello) che
garantisca in ogni caso la sicurezza fisica ed emotiva dei minori e di chi li
accompagna.
Al Centro servizi per le famiglie
è possibile accedere direttamente o su invio da parte dei servizi territoriali.
Il Centro promuove altresì e partecipa ad azioni di sensibilizzazione o
formazione con altri operatori dei servizi socio-educativi presenti nel
territorio, nella prospettiva di condividere percorsi di intervento e
progettualità.
Personale
Il Centro si avvale di un’èquipe
integrata di professionalità in possesso di pluriennale esperienza e specifica
formazione (pedagogista e/o educatore professionale socio-pedagogico, operatore
con specifica formazione e qualifica in mediazione familiare, psicologo,
assistente sociale, mediatore culturale, avvocato, operatore con consolidata
esperienza nel lavoro di animazione di comunità, ecc.), contrattualizzate in
base alle esigenze del servizio, nel rispetto delle competenze e degli
interventi specifici. L’equipe è coordinata da una figura professionale in
possesso di laurea dell’area socio-psico-pedagogica, con esperienza consolidata
nella funzione di coordinamento. Sono previste attività di aggiornamento
professionale annuale e di supervisione professionale dello staff di lavoro. Il
personale del Centro opera in strettissimo raccordo con gli operatori del
servizio ADE per la necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del
nucleo familiare, supporta le equipe territoriali preposte per l’inclusione
sociale degli stessi nuclei nonché i servizi per l’affido e l’accoglienza dei
minori, secondo le modalità di intervento e di approcci metodologici proposti
nei principali documenti di riferimento nazionali e regionali vigenti.”
Art. 16Modifica dell’art. 103 (Servizi educativi e per il tempo libero)
1. Il paragrafo personale
dell’art. 103 (Servizi educativi e per il tempo libero) è
sostituito dal seguente:
“I servizi educativi per il tempo
libero sono garantiti da animatori socioculturali e da educatori, prevedendo
anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con mediatori
linguistici e interculturali per l’integrazione di bambini stranieri immigrati e
con figure funzionali allo svolgimento di attività programmate nel progetto
educativo. Nella fascia di età 3-6 anni deve essere garantito il rapporto di 1
educatore ogni 8 bambini, nella fascia di età 7-14 anni il rapporto di 1
educatore o animatore socioculturale ogni 12 bambini. Il coordinamento è
assicurato da figura in possesso dei titoli di laurea prescritti dalla normativa
vigente per l’accesso alla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico
e di pedagogista.”
Art. 17Modifica dell’art. 105
(Centro sociale polivalente per diversamente abili)
1. Il paragrafo Prestazioni
dell’art. 105
(Centro sociale polivalente per diversamente abili) è sostituito
dal seguente:
“Il Centro si colloca nella rete
dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di una
pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze dei
diversamente abili e delle loro famiglie, e assicura l’apertura sulla base delle
prestazioni e attività erogate.
Per un Centro sociale polivalente
per diversamente abili deve essere garantita l’apertura per almeno 6 ore per 6
giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio.
Il Centro pianifica le attività
di seguito individuate, in base alle esigenze degli utenti:
-attività educative indirizzate all’autonomia;
-attività di socializzazione e animazione
-attività espressive, psico-motorie e ludiche;
-attività culturali e di formazione;
-prestazioni a carattere assistenziale;
-attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico;
-organizzazione di vacanze invernali ed estive;
-somministrazione dei pasti (facoltativa);
-servizio trasporto (facoltativa).
2. Al paragrafo Personale
dell’art. 105
(Centro sociale polivalente per diversamente abili) sono soppresse le parole
“nonché di terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per
alcuni utenti”.
Art. 18Modifica dell’art. 106
(Centro sociale polivalente per anziani) 1. Al paragrafo Personale
dell’art. 106
(Centro sociale polivalente per anziani) sono soppresse le parole “nonché di
terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni
utenti”.
Art. 19 Norme transitorie
1. In fase di
prima applicazione le strutture di cui all’art. 67
del Reg.
R. n. 4/07 si adeguano ai requisiti di cui all’art. 11 del presente
regolamento entro 6 mesi a far data dall’entrata in vigore del predetto
regolamento.
2. In fase di
prima applicazione le strutture di cui all’art. 57
del Reg.
R. n. 4/07 già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore
del regolamento
regionale del 21 febbraio 2019, n. 5, che non abbiano optato per la
riconversione in strutture sociosanitarie -nucleo di assistenza residenziale
mantenimento di tipo B per persone disabili non gravi o privi del sostegno
familiare, possono mantenere l’autorizzazione al funzionamento ai sensi del Reg.
R. n. 4/2007 optando per una delle tipologie di strutture residenziali per
diversamente abili disciplinate al Titolo V, Capo II, dello stesso regolamento
n. 4/2007, conseguentemente adeguando i requisiti nei termini di seguito
indicati a far data dall’entrata in
vigore del presente regolamento:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e funzionali minimi e
specifici
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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