Legge Regionale 15 luglio 2022, n. 12
Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico,
contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).
Art. 1Modifica all’articolo 5 della l.r. 38/1994
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto
programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517)),
modificato dall’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2002) e dall’articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 48
(Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021- 2023),
è sostituito dal seguente:
“4. Fermo restando il generale divieto di indebitamento, previsto dall’articolo 2, comma 2 sexies, lettera
g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al verificarsi di esigenze di liquidità non fronteggiabili
con le disponibilità finanziarie derivanti dalle erogazioni mensili del fondo sanitario, gli enti del sistema
sanitario regionale sono autorizzati a contrarre, con i rispettivi istituti di credito tesorieri, anticipazioni
nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti,
iscritti alla voce entrate accertate nel penultimo anno precedente.”.
2. Dall’applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio
regionale.