Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 15

Istituzione della Fondazione Tito Schipa.




IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:




Art. 1

Oggetto


1. La Regione, con le presenti disposizioni, promuove la costituzione di una fondazione di partecipazione denominata “Fondazione di partecipazione Tito Schipa”.

2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e dè disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, [dall’articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),]   dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. (1) 

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. [Essa opera nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 117/2017 e consegue i requisiti per il riconoscimento come ente del Terzo settore.](2) 

4. Alla Fondazione possono partecipare la Regione, le amministrazioni provinciali e comunali, gli altri enti locali, altri soggetti pubblici e privati. Sono soci fondatori-promotori gli enti che convengono per la stipula dell’atto costitutivo; sono soci partecipanti gli enti che partecipano alla fondazione aderendo in un momento successivo a quello costitutivo.

5. La Fondazione collabora prioritariamente con il Comune di Lecce, la Provincia di Lecce, la Camera di commercio di Lecce, il Conservatorio musicale ”Tito Schipa”; collabora, inoltre, con gli enti, le fondazioni e le organizzazioni culturali aventi sede nel territorio regionale per la realizzazione dei propri scopi.

6. Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell’ambito del territorio regionale pugliese, ferma restando la possibilità di addivenire ad accordi di collaborazione e di partenariato con altri enti e istituzioni operanti in altri territori regionali o a livello nazionale e internazionale, per promuovere iniziative ed eventi di rilievo sovraregionale



(1) Parole soppresse dalla l.r. 30/2022, art. 15, comma 1, lett. a).
(2) Parole soppresse dalla l.r. 30/2022, art. 15, comma 1, lett. b)


Art. 2

Partecipazione della Regione alla Fondazione


1. La partecipazione della Regione, in qualità di socio fondatore-promotore, è subordinata all’approvazione dello Statuto e la stipulazione dell’atto costitutivo entro l’anno 2022.

2. La Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione della Fondazione di cui al comma 1 ed esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore.




Art. 3

Statuto della Fondazione


1. Lo Statuto individua la sede della Fondazione e disciplina le modalità per l’individuazione dei soci partecipanti e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, che abbiano comunicato alla Regione, con apposito atto, la volontà di partecipazione alla Fondazione.

Lo Statuto determina:

a) lo scopo della Fondazione in ossequio con quanto previsto dall’articolo 4;

b) la composizione e le competenze dei suoi organi;

c) i soggetti pubblici o privati che concorrono alla Fondazione e i criteri in base ai quali è ammessa la loro partecipazione;

d) la composizione del patrimonio di dotazione della Fondazione e del patrimonio di gestione;

e) i diritti spettanti ai soci fondatori-promotori e ai soci partecipanti;

f) le procedure di modifica dello Statuto, la destinazione totale degli avanzi di gestione a scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili o altre utilità patrimoniali durante la vita della Fondazione;

g) i criteri di devoluzione del patrimonio a enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità in sede di liquidazione.

3. Lo Statuto prevede, inoltre:

a) le modalità di partecipazione dei fondatori privati il cui apporto complessivo al patrimonio di dotazione della Fondazione non può superare la misura del 50 per cento del patrimonio stesso;

b) le nomine del Presidente della Fondazione e del Presidente del Collegio dei revisori riservata alla Regione Puglia.




Art. 4

Obiettivi della Fondazione


1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro:

a) il recupero e la ricerca, la promozione e divulgazione delle opere dell’artista “Tito Schipa”;

b) la promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nel territorio regionale e la realizzazione di concerti oltre che nel territorio regionale anche in sedi diverse nel territorio nazionale e all’estero;

c) la promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di attività di formazione, aggiornamento,

specializzazione, perfezionamento con particolare riguardo alla formazione giovanile; d) la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dei luoghi, compreso il liceo

musicale “Tito Schipa” di Lecce, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati connessi con la figura dell’artista “Tito Schipa”;

e) l’istituzione, presso la propria sede da individuarsi nel territorio della provincia di Lecce, del Museo “Tito Schipa”, finalizzato alla valorizzazione della figura dell’artista Tito Schipa anche attraverso beni culturali di cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), acquisiti, anche a titolo oneroso




Art. 5

Presidente e Vice Presidente


1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede gli organi di indirizzo e/o gestione e cura che abbiano esecuzione gli atti da essi deliberati. Il Presidente convoca e presiede, inoltre, l’Assemblea dei soci fondatori e partecipanti.

2. Gli organi di indirizzo e/o gestione eleggono tra i suoi componenti un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.




Art. 6

Patrimonio della Fondazione


1. La Regione Puglia concorre alla costituzione del fondo o patrimonio di dotazione della Fondazione di partecipazione “Tito Schipa” con una somma di euro 100 mila.

2. La Regione Puglia concorre annualmente al fondo di gestione della Fondazione di partecipazione “Tito Schipa”: per l’anno 2022 con un importo pari a euro 50 mila e per l’anno 2023 con un importo pari a euro 150 mila, mentre per gli anni successivi al 2024  per l’importo assegnato al rispettivo capitolo di bilancio in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.(3) 



(3) Parole aggiunte dalla l.r 30/2022, art. 15, comma 2


Art. 7

Norma finanziaria


1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 150 mila per l’esercizio 2022 e in euro 150 mila per l’esercizio 2023 si provvede: con riferimento all’anno 2022, con l’iscrizione in termini di competenza e di cassa, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 3, per la quota di euro 100 mila e nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, per la quota di euro 50 mila e contestuale prelevamento della somma di euro 150 mila dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”; con riferimento all’anno 2023, con l’iscrizione, in termini di competenza, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1 della somma di euro 150 mila e contestuale prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.