Anno 2022
Numero 5
Data 24/03/2022
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 24 marzo 2022, n. 5

Interventi per la tutela, l’assistenza e l’inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive.



Art. 1

Finalità e obiettivi


1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 3, 6, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, dell’articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), nell’ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), promuove e finanzia progetti e attività rivolte all’inclusione sociale e alla piena integrazione nella famiglia, nel lavoro e nella società in generale delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive.



Art. 2

Oggetto


1. La Regione Puglia per le finalità di cui all’articolo 1 favorisce e sostiene progetti realizzati sul territorio regionale, rivolti ai soggetti che abbiano compiuto i diciotto anni di età, finalizzati alla prevenzione visiva, la riabilitazione visiva, psicomotoria, intellettiva, affettivo-relazionale, dello spettro autistico e l’integrazione sociale e lavorativa delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive, attraverso attività di informazione e somministrazione di servizi specializzati in grado di affrontare efficacemente eterogenee disabilità con interventi di trattamento e cura tali da consentire la loro formazione, l’inserimento sociale, il riconoscimento e la tutela dei diritti di pari opportunità nel lavoro e nella società.

2. Le attività previste al comma 1 possono essere svolte a domicilio o presso strutture appositamente individuate.




Art. 3

Contributi regionali(1) 


La Regione, per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2, eroga nei limiti delle somme stanziate in bilancio contributi finanziari in favore dell’Unione italiana ciechi a totale o parziale copertura dei costi connessi ai progetti presentati dalla predetta associazione anche in partenariato con altri soggetti no profit”


(1) Articolo sostituito dalla l.r. 32/2022, art. 16, comma 1, lett. a)


Art. 4

Disposizioni attuative(2) 


[1. La Giunta regionale predispone annualmente l’avviso pubblico per la selezione dei progetti, di cui all’articolo 2, da ammettere a finanziamento, a partire dall’esercizio finanziario 2022. In particolare, l’avviso specifica:

a) i requisiti dei progetti finanziabili;

b) i requisiti strutturali e le competenze specifiche dei soggetti che possono presentare le domande di contributo;

c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo;

e) le risorse destinate al finanziamento degli interventi selezionati.]



(2) Articolo abrogato dalla l.r. 32/2022, art. 16, comma 1, lett. b)


Art. 5

Norma finanziaria


1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100 mila per l’esercizio 2022, si provvede con iscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 2 – Interventi per la disabilità, titolo 1, del bilancio regionale, e contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento sulla missione 1, programma 3, titolo 1.

2. Per gli esercizi finanziari successivisi provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

3. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.