Anno 2022
Numero 7
Data 24/03/2022
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 24 marzo 2022, n. 7

Misure per il contenimento della spesa farmaceutica



Art. 1

Responsabile servizio di monitoraggio della spesa farmaceutica


1. Al fine di contenere la spesa farmaceutica diretta e convenzionata, nonché quella per l’approvvigionamento di gas medicali, tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Puglia istituiscono il servizio di monitoraggio della spesa farmaceutica, affidando la responsabilità a dipendente idoneo sulla base della normativa vigente, finalizzato al controllo continuativo sull’andamento e all’adozione, di concerto con il Direttore generale, di provvedimenti idonei a contenere eventuali sforamenti dei tetti di spesa in arco temporale non superiore al bimestre.

2. Il Responsabile del monitoraggio di cui al comma 1 è nominato, salvo che la funzione non sia prevista in organico e già assegnata, entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2 bis. Il conferimento al personale delle aziende del servizio sanitario regionale della funzione di responsabile del monitoraggio di cui al comma 1 non comporta il riconoscimento di alcuna indennità accessoria in quanto è da intendersi svolta ratione uffici. (1) 



(1) Comma aggiunto dalla l.r. 37/2023, art. 26, comma 1.


Art. 2

Attività


1. L’attività di cui all’articolo 1, comma 1, è espletata prendendo a riferimento i tetti di spesa previsti dalle leggi vigenti e dagli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale.

2. Il Responsabile del monitoraggio predispone ogni due mesi ed entro i 15 giorni successivi al bimestre di riferimento  un rapporto sull’andamento della spesa farmaceutica, da inviare al Direttore generale e al dirigente del Servizio farmaci della Regione Puglia.(2) 

3. Qualora dal rapporto di cui al comma 2 dovessero risultare attività prescrittive non coerenti con le disposizioni di contenimento della spesa, il Responsabile adotta, di concerto con il Direttore sanitario, i provvedimenti di contenimento ritenuti necessari, compresa la segnalazione agli organismi disciplinari qualora i motivi delle prescrizioni in difformità siano riferiti alla mancata osservanza delle disposizioni legislative e amministrative.



(2) Parole aggiunte dalla l.r. 37/2023, art. 26, comma 2.


Art. 3

Inadempienze


1. L’inadempienza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, comporta la decadenza per dettato di legge del Direttore generale dell’Azienda interessata.

2. L’inadempienza a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, comporta l’avocazione alla competenza del Direttore amministrativo dell’azienda dell’attività omessa, il quale provvede entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza. L’inadempienza, ripetuta nel bimestre successivo, comporta la decadenza per dettato di legge del Responsabile del monitoraggio.

3. L’inadempienza a quanto previsto dell’articolo 2, comma 3, comporta l’avocazione alla competenza del Direttore sanitario, sentito il Direttore amministrativo, delle attività omesse. L’inadempienza, ripetuta nel bimestre successivo, comporta la decadenza per dettato di legge del Direttore sanitario nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).(3) 

4. L’inadempienza dell’Azienda sanitaria e ospedaliera al mantenimento [dei tetti annuali della] degli obiettivi di contenimento assegnati dalla Giunta regionale sulla (5)  spesa farmaceutica e dei gas medicali, comporta la decadenza per dettato di legge del Direttore generale.

4 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a partire dall’anno 2023. (4) 



(3) Parole aggiunte dalla l.r. 32/2022, art. 100, comma 1.
(4) Comma aggiunto dalla l.r. 22/2023, art .1, comma1
(5) Parole sostituite dalla l.r. 37/2023, art. 26, comma 3.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.