Anno 2022
Numero 8
Data 28/03/2022
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Legge Regionale 28 marzo 2022, n. 8

Adeguamento della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a) e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). Determinazione delle maggiorazioni all’aliquota base.



Art. 1

Determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF


1. A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è determinata per scaglioni di reddito, al netto degli oneri deducibili, con le seguenti maggiorazioni all’aliquota di base:

a) per i redditi fino a euro 15 mila, 0,1 per cento;

b) per i redditi oltre euro 15 mila e fino a euro 28 mila, 0,2 per cento;

c) per i redditi oltre euro 28 mila e fino a euro 50 mila, 0,40 per cento;

d) per i redditi oltre euro 50 mila, 0,62 per cento




Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della l.r. 40/2015


1. All’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 40 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno finanziario 2016 e disposizioni in materia tributaria e urgenti diverse) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “A decorrere dal periodo d’imposta 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni d’imposta dal 2016 al 2021”;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole: “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.




Art. 3

Norma finanziaria


1. L’articolazione delle maggiorazioni all’aliquota base di cui all’articolo 1 della presente legge comporta, con riferimento alle previsioni di entrata formulate con il bilancio di previsione per l’anno 2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia approvato con legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024), minori entrate stimate in euro 60 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 a valere sullo stanziamento del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in parte spesa alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, titolo 1 “spese correnti”.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.