Legge Regionale 28 marzo 2022, n. 8 Adeguamento della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell’articolo 1,
commi 2, lettera a) e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). Determinazione delle maggiorazioni
all’aliquota base.
Art. 1Determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF 1. A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi
e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è determinata per scaglioni di reddito, al netto degli oneri
deducibili, con le seguenti maggiorazioni all’aliquota di base:
a) per i redditi fino a euro 15 mila, 0,1 per cento;
b) per i redditi oltre euro 15 mila e fino a euro 28 mila, 0,2 per cento;
c) per i redditi oltre euro 28 mila e fino a euro 50 mila, 0,40 per cento;
d) per i redditi oltre euro 50 mila, 0,62 per cento
Art. 2Modifiche all’articolo 2 della l.r. 40/2015 1. All’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 40 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno finanziario 2016 e disposizioni in materia tributaria
e urgenti diverse) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “A decorrere dal periodo d’imposta 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Per
gli anni d’imposta dal 2016 al 2021”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, le parole: “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.
Art. 3Norma finanziaria 1. L’articolazione delle maggiorazioni all’aliquota base di cui all’articolo 1 della presente legge comporta, con riferimento alle previsioni di entrata formulate con il bilancio di previsione per l’anno 2022 e pluriennale
2022-2024 della Regione Puglia approvato con legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 (Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024), minori entrate stimate
in euro 60 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 a valere sullo stanziamento del titolo
1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi
assimilati” alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in
parte spesa alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 3 “Gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato”, titolo 1 “spese correnti”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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