Legge Regionale 20 giugno 2023, n. 17 Riconoscimento delle Isole Tremiti come luogo di libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto
e leggenda.
Art. 1Finalità e obiettivi 1. La Regione Puglia riconosce l’arcipelago delle Isole Tremiti, uniche isole italiane adriatiche abitate e
con autonomia comunale, come luogo di libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto e leggenda.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha l’obiettivo di migliorare tutti gli indicatori di attrazione e qualità
della vita, attraverso interventi finanziari continuativi e puntuali.
Art. 2Lettera Ambiti di intervento 1. Gli ambiti di intervento per il raggiungimento delle finalità e obiettivi di cui all’articolo 1 sono:
a) sviluppo e miglioramento della mobilità pubblica per facilitare l’accessibilità ai luoghi di maggiore
interesse dell’arcipelago;
b) sviluppo e miglioramento dello spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
c) eventi internazionali di studio, informazione e divulgazione sui temi dell’europeismo, dell’energia
come strumento di prosperità, sicurezza ambientale e pace e della memoria storico-culturale delle
Tremiti del XX secolo. (1)
(1) Lettera così sostituita dall'art. 214, comma 1, lett, a) della l.r. 42/2024
Art. 3Modalità 1. Per ogni esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale destina una
dotazione finanziaria, distinta per gli ambiti di intervento previsti nell’articolo 2, lettere a) e b), sulla base di
un programma dettagliato presentato dal Comune di Isole Tremiti entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 avviene sulla base della presentazione di apposito
rendiconto, rispettoso del programma di cui al comma 1, salvo che particolari modalità di ottenimento della
prestazione non giustifichino una richiesta di anticipazione non superiore al 50 per cento e per ogni ambito di
intervento.
Art. 4Obiettivo speciale 1. L’obiettivo previsto nell’articolo 2, lettera c), è finanziato sulla base di un programma dettagliato
presentato con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, dal Comitato scientifico-organizzativo di
cui al comma 4, e prevede un evento principale di almeno tre giornate, organizzato nella forma della
Summer school residenziale, riservata principalmente a giovani pugliesi e aperto anche a giovani
italiani ed europei di età comprese tra i 18 e i 30 anni, assicurando la partecipazione di relatori
internazionali, prevalentemente appartenenti alle istituzioni europee e nazionali e a esponenti
di università e imprese energetiche europee. Il programma annuale della Summer school verte
prevalentemente sui seguenti temi:
1) i principi europeisti a partire dal manifesto di Ventotene “Per un’Europa libera e unita”,
scritto da Altiero Spinelli e divulgato da Eugenio Colorni;
2) l’energia come strumento di prosperità, sicurezza ambientale e pace;
3) il recupero della memoria storico-culturale del XX secolo delle Isole Tremiti con particolare
riferimento alle vicende belliche e all’internamento o confino per motivi politici, religiosi
e altre finalità discriminatorie, anche in collaborazione con l’Istituto pugliese per la storia
dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea “Tommaso Fiore”. (2)
[2. La selezione dei 257 giovani pugliesi è effettuata dai singoli comuni, tra residenti di età compresa tra
i 18 e i 30 anni e sulla base di criteri di merito resi preventivamente pubblici e comparando lavori originali sul
tema della Summer school.] (3) [3. Per radicare i principi del manifesto “Per un’Europa libera e unita”, scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto
Rossi e divulgato da Eugenio Colorni, e riunire nel nome dell’ideale europeo due realtà insulari del mare
Adriatico e del mare Tirreno, la selezione dei 43 giovani italiani ed europei potrà essere affidata dal Comitato
scientifico-organizzatore al Comune di Ventotene, possibilmente in collaborazione con un’associazione
europeista, sulla base di un “Protocollo d’amicizia” e di criteri non vincolanti suggeriti dal Comitato scientifico.
In mancanza del protocollo la selezione è effettuata, con i criteri di cui al comma 2, dal Comitato scientifico organizzativo.] (4) 4. Il Comitato scientifico-organizzativo di cui al comma 1 è nominato ogni tre anni ed è composto da
quattro membri nominati con le seguenti modalità: il presidente del Comitato e un componente
sono designati dalla Regione Puglia, un componente dal Comune di Isole Tremiti e un componente
dal presidente pro-tempore del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento della Puglia,
in rappresentanza delle Università degli Studi di Bari, di Foggia, del Salento e del Politecnico di
Bari. Il Comitato scientifico, inoltre, ha facoltà di integrare i componenti nominando all’uopo un
rappresentante del Comune di Ventotene, un rappresentante di un’associazione europeista ed
attingendo a rappresentanti nominati o dal Parlamento europeo o dalla Commissione europea o dal
Ministero o dallo Stato. Il
Comitato tecnico-scientifico potrà essere integrato con i componenti rispettivamente nominati dal Parlamento
europeo, dalla Commissione europea, oppure da altre autorità pubbliche continentali, e dai Ministeri
dell’ambiente e delle imprese, oppure da altre autorità pubbliche nazionali, se con protocollo d’intesa o altro
atto idoneo viene assicurato il sostegno politico, scientifico o economico alla Summer school oppure ad altre
attività collaterali. (5) 5. Tutti gli eventi rientranti nell’obiettivo di cui all’articolo 2, lettera c), compresi quelli eventuali di
cultura, spettacolo e intrattenimento, possono ottenere ulteriori sostegni finanziari da soggetti pubblici e
privati, alla condizione di indicare negli atti di rendicontazione la provenienza, la quantità e la qualità.
[6. Il Comitato scientifico-organizzativo assicura, con la collaborazione dell’Istituto pugliese per la storia
dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea (IPSAIC) Tommaso Fiore, la programmazione annuale di attività
di ricerca per il recupero della memoria storico-culturale delle Isole Tremiti del XX secolo, con particolare
riferimento alle vicende belliche e all’internamento o confino per motivi politici, religiosi e di qualsiasi forma
di discriminazione.] (6)
(2) Comma così sostituito dall'art. 214, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024 (3) Comma abrogato dall'art. 214, comma 1, lett. c) della l.r. 42/2024 (4) Comma abrogato dall'art. 214, comma 1, lett. d) della l.r. 42/2024 (5) Comma modificato dall'art. 214, comma 1, lett. e) della l.r. 42/2024 (6) Comma abrogato dall'art. 214, comma 1, lett. f) della l.r. 42/2024
Art. 5Norme finali e transitorie 1. I partecipanti alla Summer school di cui all’articolo 4 non possono partecipare a più d’una edizione
dell’evento.
[2. In caso di mancata designazione dei partecipanti alla Summer school di cui all’articolo 4, comma 2,
provvede il Comitato scientifico-organizzativo.] (7) 3. In sede di prima applicazione, il termine previsto dall’articolo 3, comma 1, è di 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
(7) Comma abrogato dall'art. 214, comma 1, lett. g) della l.r. 42/2024
Art. 6Norma finanziaria 1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 200 mila in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2023 e in euro 200 mila, in termini di competenza per ciascuno
degli esercizi 2024 e 2025, si provvede con le risorse di cui al “Fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali di spesa corrente in corso di adozione” da imputarsi come segue: euro 66.500,00 sulla missione 10,
programma 3, titolo 1; euro 81 mila sulla missione 9, programma 3, titolo 1; euro 52.500,00 sulla missione
15, programma 3, titolo 1.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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