Legge Regionale 21 marzo 2023, n. 2 Disciplina del modello di educazione in natura agrinido e agri-infanzia. Modifiche alla legge regionale 10 luglio
2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e
degli uomini in Puglia).
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata
con legge 27 maggio 1991, n. 176, della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti
e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi
180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 10 luglio 2006,
n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli
uomini in Puglia), promuove lo sviluppo di servizi educativi e di istruzione per l’infanzia basati sul modello
dell’educazione in natura, che prevedono proposte educative orientate al contatto con la natura e alla
conoscenza esperienziale dell’ambiente naturale esterno e dei ritmi biologici.
2. Il modello di educazione in natura opera attraverso una proposta educativa e ricreativa mirata a
favorire l’armonioso sviluppo delle capacità emotive, sociali, corporee e cognitive dei bambini e delle bambine
in un contesto naturale, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento all’aperto che valorizzano
il protagonismo delle bambine e dei bambini a contatto con l’ambiente naturale esterno
Art. 2Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per educazione in natura il complesso delle attività educative
finalizzate alla valorizzazione dell’ambiente naturale esterno nelle sue diverse configurazioni tramite
esperienze che rispondono al bisogno naturale dell’infanzia di esplorazione e scoperta, nonché tramite
progetti di educazione e sostenibilità ambientale. La caratteristica principale dell’educazione in natura
è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi
all’ambiente naturale esterno, inteso come ambiente di apprendimento, attraverso esperienze concrete e
dirette. L’educazione in natura ha le seguenti finalità educative:
a) valorizzare e mantenere il legame con l’ambiente naturale;
b) sviluppare un’identità naturale per creare le condizioni affinché i bambini e le bambine possano
affinare la propria capacità di comprensione del mondo naturale sviluppando, nel contempo,
affettività e intelligenza naturalistica;
c) trasformare l’ambiente naturale in contesto multidimensionale di alfabetizzazione, educazione e
socializzazione che coinvolge, attraverso il gioco, le dimensioni emotivo-affettive, corporee, sociorelazionali e cognitive, attraverso strumenti e fattori organizzativi di contesto che rendono possibili le
esperienze del giardino, dell’orto, del bosco o della campagna; d) costruire una consapevolezza naturalistica intorno ai temi della sostenibilità ambientale e
dell’integrazione uomo-natura, affinché le conoscenze, gli atteggiamenti e i comportamenti ambientali
acquisiti nel percorso educativo in natura siano trasferiti all’esperienza ordinaria e, in futuro, alla vita
adulta.
Art. 3Disciplina del modello di educazione in natura (1) 1. Il modello di educazione in natura è rivolto sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della
scuola dell’infanzia.
2. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini e alle bambine di età compresa tra tre e
trentasei mesi, qualificato come nido che svolge un progetto educativo prevalentemente in natura, è
autorizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina
del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)
e del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina
del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”)
e rientra nell’ambito dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività educative destinate ai minori. La
Giunta regionale definisce con regolamento i requisiti tecnico-strutturali, funzionali, organizzativi e
professionali dei servizi di nido che svolge un progetto educativo prevalentemente in natura.
3. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini e alle bambine di età compresa tra i tre e i sei
anni, qualificato come scuola dell’infanzia che svolge un progetto educativo prevalentemente in natura,
è disciplinato dal complesso normativo dedicato alla scuola dell’infanzia anche ai fini del riconoscimento
della parità scolastica.
4. Il modello di educazione in natura per i nidi e le scuole dell’infanzia che svolgono un progetto
educativo prevalentemente in natura opera, inoltre, in conformità e nel rispetto della normativa statale
concernente il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni di cui al d.lgs.
65/2017 e, in particolare, delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione.
5. Le attività di educazione in natura sono inserite in un contesto ambientale agricolo-rurale, aperto e
ricco di verde. Nel caso in cui le attività di nido e scuola dell’infanzia che svolge un progetto educativo
prevalentemente in natura ricadano all’interno di un’area naturale protetta le disposizioni di cui alla
presente legge devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali
protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. a), della l.r. 4/2025
Art. 4[Agritata] (2) [1. La Regione Puglia, in linea con i principi statali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera d), della l.
328/2000 per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d’infanzia di cui alla l.r.
19/2006 definisce una innovativa forma dì attività domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata,
rivolta a bambini da zero a trentasei mesi in numero non superiore a due, da realizzarsi, in via sperimentale,
unicamente in ambito rurale presso la casa dell’agritata collocata all’interno dell’azienda agricola.
2. L’attività di agritata è svolta all’interno dell’impresa agricola che intende svolgere oltre alle attività
agricole, attività con carattere educativo e ludico organizzate.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avvia una sperimentazione dell’attività di agritata. La sperimentazione, di durata triennale,
avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.]
(2) Articolo abrogato dall'art. 149, comma 1, lett. e) della l.r. 42/2024
Art. 5Progetto educativo 1. Il modello di educazione in natura prevede programmi educativi armonizzati con il contesto ambientale
in cui si opera e garantisce percorsi educativi e formativi improntati alla conoscenza delle piante, degli animali
e dei ritmi della natura. Le attività all’aria aperta devono favorire la naturale inclinazione dei bambini e delle
bambine verso l’esplorazione e la conoscenza dell’ambiente naturale esterno e il rispetto della natura.
2. Il progetto educativo basato sul modello dell’educazione in natura definisce le linee di indirizzo
e le modalità operative da adottare da parte degli educatori dei nidi che svolgono un progetto
educativo prevalentemente in natura e delle scuole dell’infanzia che svolgono un progetto educativo
prevalentemente in natura. Il progetto educativo è fondato sull’idea del bambino quale protagonista
del proprio processo di sviluppo, delle proprie esperienze e conoscenze, tenendo in debito conto
l’offerta formativa specifica della fascia di età. (4) 3. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da personale dei servizi educativi per
l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, ai sensi della vigente normativa, e da una figura addetta
al coordinamento pedagogico in possesso di titoli o competenze specifiche nell’educazione
in natura. Nella definizione e nell’ attuazione del progetto educativo la figura addetta al
coordinamento pedagogico può essere affiancata da un agronomo o da un agrotecnico. (3)
(3) Comma così sostituito dall'art. 149, comma 1, lett. f) della l.r. 42/2024 (4) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), della l.r. 4/2025
Art. 6Formazione 1. Al fine di diffondere e rafforzare le competenze in materia e gli ambiti territoriali di educazione
in natura, la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, corsi di formazione e di
aggiornamento continuo ed esperienze di interscambio tra gli operatori del settore, favorendo l’integrazione
e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.
Art. 7Modifiche alla l.r. 19/2006 1. All’articolo 41 della l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera g) del comma 1, è aggiunta la seguente:
“g bis) agrinido.”;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8 bis. L’agrinido è un servizio educativo per minori di età compresa tra tre (•) e trentasei mesi, basato
sul modello dell’educazione in natura, che concorre, con le famiglie, alla crescita e alla formazione
dei bambini e delle bambine attraverso un’offerta educativa orientata al contatto con la natura e alla
conoscenza esperienziale dell’ambiente naturale esterno, inteso come ambiente di apprendimento.
Il servizio di agrinido opera attraverso una proposta educativa mirata a favorire l’armonioso sviluppo delle capacità emotive, sociali, corporee e cognitive del bambino in un contesto naturale, attraverso
il ricorso a processi educativi e di apprendimento all’aperto. Le attività all’aria aperta favoriscono la
naturale inclinazione dei bambini e delle bambine verso l’esplorazione, la conoscenza dell’ambiente
naturale esterno e il rispetto della natura, al fine di costruire una consapevolezza naturalistica intorno
ai temi della sostenibilità ambientale e dell’integrazione uomo-natura. Il regolamento regionale di cui
all’articolo 64 ne disciplina gli standard strutturali e organizzativo-funzionali.”
(•) Parola sostituita dall'art. 149, comma 1, lett. g) della l.r. 42/2024
Art. 8Clausola valutativa [1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i
risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione
sull’attuazione del modello di educazione in natura nell’ambito dei servizi educativi e di istruzione per i minori.] (5) 2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge coinvolgendo gli
operatori del settore.”.
(5) Comma abrogato dall'art. 149, comma 1, lett. h) della l.r. 42/2024
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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