Anno 2023
Numero 3
Data 31/03/2023
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 31 marzo 2023, n. 3

Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica.



Art. 1

Finalità e obiettivi


1. Al fine di potenziare ed estendere l’attività di diagnosi precoce attraverso il sequenziamento dell’esoma e tenere sempre allineato il sistema sanitario pugliese con il progresso scientifico, tecnologico e normativo nelle scienze omiche, è istituito il programma di ricerca Genoma-Puglia.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto all’esecuzione del test di profilazione genomica in favore di un contingente di bambini neonati in Puglia e selezionati nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

3. Il test di profilazione di cui al comma 2 è specificamente rivolto allo studio delle varianti genetiche dotate d’impatto clinico concreto e in particolare all’identificazione di ogni possibile mutazione correlata a: a) malattie per cui si dispone di terapie di cura anche in via di sperimentazione; b) malattie per cui la diagnosi precoce risulti funzionale alla preparazione del paziente a più ponderati ed efficaci percorsi di assistenza sanitaria o sociale.

4. L’arruolamento dei neonati al programma di ricerca avviene su base volontaria e per espresso consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale, in particolare sulle malattie di cui al comma 3, lettera b). 




Art. 2

Laboratorio di riferimento


1. La realizzazione del programma di ricerca è assegnato al Laboratorio di medicina genomica istituito con deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2019, n. 1912, presso il Dipartimento per la gestione avanzata del rischio riproduttivo e delle gravidanze a rischio della ASL Bari, Presidio ospedaliero Di Venere.

2. Il Laboratorio di cui al comma 1 può avvalersi della collaborazione delle altre Aziende sanitarie pugliesi previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra i direttori delle Unità operative interessate e ratificato dai rispettivi Direttori generali.

 3. Il protocollo d’intesa di cui al comma 2 può contenere norme finalizzate a consentire lutilizzo (•) di personale delle diverse Aziende sanitarie pugliesi presso il Laboratorio di medicina genomica, al di fuori dall’orario di lavoro, anche nelle forme del lavoro straordinario o altra modalità ritenuta congrua e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 



(•) Parole sostituite dalla l.r. 28/2024, art. 20,comma 1.


Art. 3

Durata del programma


1. Il programma ha la durata di 2 anno(1) , prorogabile con deliberazione della Giunta regionale, aperto alla partecipazione di non meno di 6 mila (2)  neonati, verificato con relazioni semestrali, si conclude con una o più relazioni sull’attività compiuta, i risultati ottenuti, eventuali suggerimenti finalizzati all’istituzionalizzazione nel Servizio sanitario regionale della profilazione genomica e ogni ulteriore informazione idonea a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria regionale.


(1) Parola alfanumerica sostituita dalla l.r. 37/2023, art. 16, comma 1, lett. a)
(2) Parola alfanumerica sostituita dalla l.r. 37/2023, art. 16, comma 1, lett. b)


Art. 4

Piano operativo


1. Il Direttore del laboratorio di cui all’articolo 2 predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano operativo di ricerca, contenente norme sugli aspetti organizzativi del programma di ricerca, sui punti nascita coinvolti e sulle modalità d’avvio del test, sulla quantità e modalità di arruolamento dei bambini, sul pannello di geni interessati, sulle modalità di esecuzione del test, sulle eventuali modalità di attivazione delle procedure di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, sulla stima dei costi comprensivi di materiale di consumo e personale addetto e su ogni e ulteriore elemento in grado di meglio caratterizzare e standardizzare il programma di ricerca.

2. Il Piano è trasmesso al Dipartimento regionale promozione della salute, che provvede all’approvazione e all’assegnazione delle risorse previste dall’articolo 5 con determinazione dirigenziale adottata entro trenta giorni.




Art. 5

Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del programma di ricerca si provvede con la dotazione finanziaria di euro 1 milione già stanziata con legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025)) della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023) nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1.
 
2. Perla seconda annualità del programma è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.  (3) 


(3) comma aggiunto dalla l.r. 37/2023, art.16, comma 1, lett. c)


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.