Anno 2023
Numero 38
Data 29/12/2023
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 38

“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”



TITOLO 1

NORME DI BILANCIO





Art. 1

Stato di previsione delle entrate


1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione deisistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato in euro 14.925.303.486,35 in termini di competenza e in euro 29.691.606.152,24 in termini di cassa per l’esercizio finanziario 2024, in euro 14.360.703.530,64 in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2025 e in euro 13.728.981.999,82 in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2026.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2024.




Art. 2

Stato di previsione della spesa


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011, è approvato in euro 14.925.303.486,35 in termini di competenza e in euro 29.691.606.152,24 in termini di cassa per l’esercizio finanziario 2024, in euro 14.360.703.530,64 in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2025 e in euro 13.728.981.999,82 in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2026.

2. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 118/2011 in materia di impegno di spesa corrente.

3. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2024 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1. 

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la Giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche. 
 
5. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione di cui al comma 1.



Art. 3

Allegati al bilancio


1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) bilancio di previsione entrate (allegato 01);

b) bilancio di previsione spese (allegato 02);

c) riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 03);

d) riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 04);

e) riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 05);

f) quadro generale riassuntivo (allegato 06);

g) equilibri di bilancio (allegato 07);

h) allegato a): risultato presunto di amministrazione (allegato 08);

i) allegato a1): risultato di amministrazione – quote accantonate (allegato 09);

j) allegato a2): risultato di amministrazione – quote vincolate (allegato 10);

k) allegato a3): risultato di amministrazione – quote destinate (allegato 11);

l) allegato b): prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 12);

m) allegato c): prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 13);

n) allegato d): prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 14);

o) elenco delle spese obbligatorie (allegato 15);

p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva perspese impreviste (allegato 16);

q) elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 17);

r) nota integrativa (allegato 18);

s) elenco dei provvedimenti legislativi finanziabili con il Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione (allegato 20). 

2. L’allegato 9, Equilibri di bilancio, approvato con l’articolo 6, comma 1, lettera i), della legge regionale 30 novembre 2023, n. 34 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025) è sostituito da quello allegato alla presente legge e indicato come segue:
 
a) allegato 19, LR_34_2023_Allegato 09 - Equilibri di bilancio (aggiornato).



Art. 4

Elenco delle spese obbligatorie


1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 15, contenente i capitoli che possono essere integrati a norma dell’articolo 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.



Art. 5

Fondo di riserva e accantonament


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro 300 mila per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 e in euro 500 mila per l’esercizio finanziario 2026, ed è gestito a termini dell’articolo 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.
 
2. Il fondo di riserva per le spese impreviste, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro 721.575,36 per l’esercizio finanziario 2024, in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2025 e in euro 3.571.800,00 per l’esercizio finanziario 2026, ed è gestito a termini dell’articolo 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.
 
3. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari, missione 20, programma 3, titolo 2, è determinato in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2024, in euro 17.512.374,02 per l’esercizio finanziario 2025 ed in euro 41.027.008,68 per l’esercizio finanziario 2026, ed è gestito a termini dell’articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1  (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2016).
 
4. Il fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato in euro 500 mila per l’esercizio finanziario 2024, in euro 300 mila per l’esercizio finanziario 2025 e in euro 1 milione per l’esercizio finanziario 2026, ed è gestito a termini dell’articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011. 
 
5. Il fondo crediti di dubbia esigibilitàdipartecorrente,missione20,programma2,titolo1,èdeterminato, in euro 155.551.797,92 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, mentre il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte capitale ha stanziamento pari a euro 0,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, e sono gestiti a termini dell’articolo 46 del d.lgs. 118/2011. 
 
6. Il fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato in euro 1.806.800,00 per l’esercizio finanziario 2024, in euro 4.860.000,00 per l’esercizio finanziario 2025 e in euro 4.535.000,00 per l’esercizio finanziario 2026, ed è gestito a termini dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011. 
 
7. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2024 in euro 4.584.395.060,35.



Art. 6

Risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2023


1. Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2023 è determinato in euro 3.499.669.114,39 come da allegato 8 relativo alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto ed è così composto:

a) parte accantonata: euro 2.113.799.845,46;

b) parte vincolata: euro 1.731.187.145,49.

2. La quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2023 per euro 498.107.486,96 relativa al fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, commi da 698 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) è ripianata ai sensi dei commi 699 e seguenti del predetto articolo 1.




Art. 7

Attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011


1. Per l’attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2024, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.



Art. 8

Disposizioni relative all’accensione di anticipazioni di cassa


1. La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 69 del d.lgs. 118/2011, è autorizzata a disporre con proprio atto l’accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.


Art. 9

Erogazione al Consiglio regionale


1. I fondi stanziati nella missione 1, programma 1, titolo 1, dello stato di previsione della spesa, di pertinenza del Consiglio regionale sono messi a disposizione del Consiglio stesso, su richiesta del suo Presidente.



Art. 10

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità


1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale inmateria di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui, è confermato in euro 25,00.



Art. 11

Bilancio pluriennale


1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2024-2026, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011.



Art. 12

Entrata in vigore


1. La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2024.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.