Anno 2023
Numero 6
Data 20/04/2023
Abrogato No
Materia Ambiente - Caccia e Pesca;
Note In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi in allegato, la Delib.G.R. 7 dicembre 2023, n. 1821.
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Legge Regionale 20 aprile 2023, n. 6

Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare.



Art. 1

Finalità  (1) 


1. Con la presente legge la Regione Puglia intende favorire il ripopolamento del riccio di mare nei mari regionali, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi.


(1) La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio 2024, n. 16 (in G.U. n. 8 del 21 febbraio 2024 ) ha dichiarato  "l 'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 ( Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare ), nella parte in cui favorisce il ripopolamento del riccio di mare << nei mari regionali >>, anziché << nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale >>". 


Art. 2

Fermo biologico del riccio di mare (2) 


1. Per le finalità di cui all’articolo 1, a decorrere della data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2029, nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, è vietata la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco, la commercializzazione e la somministrazione del riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi.

2. Sono consentite la commercializzazione e la somministrazione di esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) provenienti da spazi marittimi non prospicienti il territorio regionale, purché accompagnati da idonea documentazione attestante provenienza e tracciabilità ai sensi della normativa vigente.

3. Per tutta la durata di vigenza del fermo biologico di cui al comma 1, la struttura regionale competente, in raccordo con il Tavolo tecnico-scientifico di cui all’articolo 3, realizza, con le risorse umane e finanziarie e con i canali di comunicazione interni della Regione Puglia, campagne istituzionali di sensibilizzazione, informazione e comunicazione finalizzate a diffondere la conoscenza sul valore ecologico della risorsa Paracentrotus lividus, a contrastare il consumo di prodotto illegale e a promuovere la cultura della pesca sostenibile.



(2) Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 11/2026


Art. 3

Disciplina


1. Con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

a) le modalità di attuazione del fermo di pesca previsto dal comma 1, attraverso le quali gli operatori collaborano nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale;

b) le prescrizioni da applicare in caso di prelievo involontario;

c) le sanzioni per le violazioni al divieto anche tramite rinvio alla normativa nazionale;

d) il piano di ripopolamento di ricci di mare tramite l’immissione di post larve.

1 bis. La Regione promuove il monitoraggio scientifico della risorsa riccio di mare (Paracentrotus lividus) sull’intero perimetro costiero regionale, al fine di verificare lo stato della popolazione, l’evoluzione della densità, la struttura delle classi di taglia e gli effetti delle misure di tutela introdotte dalla presente legge. (3) 
 
1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, il Tavolo tecnico-scientifico paritetico permanente per la tutela e la gestione sostenibile del riccio di mare. (4) 
 
1 quater. Il Tavolo tecnico-scientifico:
a) definisce gli indirizzi operativi per le attività di monitoraggio scientifico della risorsa e protocolli standardizzati per il monitoraggio, al fine di garantire dati scientificamente inattaccabili e omogenei su tutta la costa pugliese;
 
b) elabora proposte per la gestione sostenibile della pesca del riccio di mare; 
 
c) esprime parere tecnico-scientifico obbligatorio e vincolante sulle eventuali misure sperimentali di deroga al fermo biologico;
 
d) individua eventuali spazi marittimi prospicienti il territorio regionale nei quali, sulla base delle risultanze scientifiche, possano essere attivati programmi sperimentali di prelievo contingentato;
 
e) propone misure di contrasto alla pesca abusiva e al commercio illegale della risorsa, anche predisponendo linee guida per la tracciabilità digitale del prodotto che arriva legalmente dall’estero o da altre regioni;
 
f) predispone linee guida per la tracciabilità digitale del prodotto pescato durante i programmi sperimentali e i periodi temporanei di prelievo contingentato del riccio di mare (Paracentrotus lividus), anche proponendo un marchio di qualità identificativo del prodotto pugliese pescato legalmente;
 
g) predispone una relazione semestrale e, in ogni caso, entro il termine del 31 dicembre di ogni annualità, sullo stato della risorsa e sugli effetti delle misure di tutela adottate. (5) 
 

1 quinquies. Il Tavolo tecnico-scientifico è composto:

a) dall’Assessore regionale all’Agricoltura, o suo delegato, che lo presiede;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca, o suo delegato;

c) da un rappresentante designato dalle Direzioni Marittime della Puglia;

d) da cinque rappresentanti individuati tra le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore della pesca, su indicazione della struttura regionale competente in materia di pesca;

e) da un rappresentante indicato da ARPA Puglia;

f) da un rappresentante indicato da enti scientifici pubblici coinvolti nell’attività di monitoraggio, su indicazione del Dipartimento Agricoltura;

g) da un rappresentante dei pescatori professionisti. (6) 

1 sexies. La partecipazione al Tavolo tecnico-scientifico non comporta compensi, gettoni, indennità o rimborsi spese comunque denominati.   (7) 

1 septies. La Giunta regionale trasmette semestralmente alla competente Commissione consiliare una relazione concernente:

a) lo stato della risorsa riccio di mare;

b) gli esiti delle attività di monitoraggio;

c) gli effetti economici e ambientali delle misure adottate;

d) le eventuali attività sperimentali autorizzate. (8) 

1 octies. Per le finalità di cui al comma 1 bis, entro trenta giorni dall’istituzione del Tavolo tecnico-scientifico, la Regione promuove accordi di collaborazione con ARPA Puglia, Università e altre istituzioni di carattere scientifico competenti in materia che, per le attività di monitoraggio o sperimentazione nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, utilizzano pescatori subacquei professionisti.  (9) 


(3) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026
(4) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026
(5) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026
(6) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026
(7) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026
(8) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026
(9) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026


Articolo 3 bis

Programmi sperimentali di prelievo contingentato (10) 


1. Al fine di sostenere il settore e mitigare gli effetti negativi derivanti dal fermo biologico nonché di acquisire ulteriori elementi scientifici utili alla gestione della risorsa, la Giunta regionale, sentito il Tavolo tecnico-scientifico di cui all’articolo 3, il cui parere è obbligatorio e vincolante, con propria deliberazione, può autorizzare programmi sperimentali e periodi temporanei di prelievo contingentato del riccio di mare (Paracentrotus lividus).

2. I programmi sperimentali e i periodi temporanei di prelievo contingentato del riccio di mare, di cui al comma 1:

a) possono essere autorizzati esclusivamente in presenza di dati scientifici aggiornati attestanti condizioni favorevoli della risorsa (se le risultanze delle attività di monitoraggio attestano il raggiungimento di parametri minimi di popolamento per unità di superficie);

b) sono limitati ai pescatori professionisti in possesso di regolare licenza;

c) individuano gli spazi marittimi prospicienti il territorio regionale interessati;

d) stabiliscono limiti massimi di prelievo giornaliero e settimanale;

e) prevedono limitazioni delle giornate e degli orari di pesca;

f) disciplinano specifiche finestre temporali di pesca compatibili con il ciclo biologico e riproduttivo della specie;

g) prevedono sistemi obbligatori di tracciabilità del prodotto pescato, sulla base delle linee guida per la tracciabilità digitale del prodotto;

h) disciplinano le modalità di comunicazione preventiva delle uscite nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale e degli sbarchi;

i) prevedono forme di collaborazione operativa con la Capitaneria di porto e la Guardia di Finanza ai fini del controllo delle attività di prelievo autorizzate;

l) possono prevedere, ove compatibili con gli esiti del monitoraggio, l’impiego di esemplari prodotti in ambiente controllato esclusivamente per finalità di studio, ripopolamento o rinforzo degli stock, secondo protocolli approvati dal Tavolo tecnico - scientifico nel rispetto della normativa sanitaria e ambientale vigente.

3. La Giunta regionale, altresì, al fine di contrastare la pesca illegale, approva il marchio di qualità identificativo del prodotto pugliese pescato legalmente, proposto dal Tavolo tecnico-scientifico, di cui all’articolo 3. 


(10) Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.r. 11/2026


Art. 4

Norma finanziaria (11) 


1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila. Per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa per il 2026 e in termini di competenza per il 2027 e il 2028 di euro 150 mila per ciascun esercizio. Per gli esercizi successivi al 2028, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con le rispettive leggi regionali di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).


(11) Articolo sostituito dall'art. 4 della l.r. 11/2026


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.