Legge Regionale Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del mototurismo
Art. 1Finalità 1. La Regione promuove il mototurismo quale offerta turistica destagionalizzata e specializzata nella scoperta
e valorizzazione dei territori attraverso l’utilizzo dei motocicli.
Art. 2Programmazione 1. Nell’ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, e nei limiti delle risorse a disposizione,
la Regione Puglia individua le iniziative volte allo sviluppo del mototurismo, in particolare:
a) la promozione di una rete di itinerari per mototuristi volti alla conoscenza degli aspetti naturalistici,
culturali, enogastronomici e artigianali del territorio, anche attraverso la creazione di un sito internet
dedicato, oltre alla creazione di vari info point;
b) l’offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento alle strutture
ricettive, ivi compresi gli stabilimenti balneari, di specifici servizi diretti ai mototuristi;
c) la realizzazione di itinerari di mototurismo collegati con altri itinerari nazionali e internazionali, ivi
compresi quelli dedicati ai diversamente abili, che valorizzino in particolare il territorio regionale con
conseguente creazione, oppure aumento del numero di stalli per il parcheggio delle motociclette;
d) l’individuazione del referente del mototurismo a livello provinciale.
Art. 3Formazione operatori del settore turistico 1. La Regione promuove la formazione di operatori che accompagnano singoli o gruppi in itinerari
mototuristici, anche avvalendosi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dell’Automotoclub storico
italiano (ASI) e della Federazione motociclistica italiana e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.
2. I programmi dei corsi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale, anche con riguardo agli
eventuali crediti formativi già in possesso dei singoli partecipanti, e i relativi percorsi formativi sono inseriti,
nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale
finanziati con fondi regionali o anche con fondi europei.
Art. 4Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni indicate all’articolo 2 sono inserite nella programmazione turistica regionale vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale adotta:
a) la deliberazione indicata all’articolo 3, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
b) le disposizioni previste all’articolo 4, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge
Art. 5Norma finanziaria 1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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