Anno 2024
Numero 17
Data 30/05/2024
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del mototurismo



Art. 1

Finalità


1. La Regione promuove il mototurismo quale offerta turistica destagionalizzata e specializzata nella scoperta e valorizzazione dei territori attraverso l’utilizzo dei motocicli.



Art. 2

Programmazione


1. Nell’ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, e nei limiti delle risorse a disposizione, la Regione Puglia individua le iniziative volte allo sviluppo del mototurismo, in particolare:

a) la promozione di una rete di itinerari per mototuristi volti alla conoscenza degli aspetti naturalistici, culturali, enogastronomici e artigianali del territorio, anche attraverso la creazione di un sito internet dedicato, oltre alla creazione di vari info point;

b) l’offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento alle strutture ricettive, ivi compresi gli stabilimenti balneari, di specifici servizi diretti ai mototuristi;

c) la realizzazione di itinerari di mototurismo collegati con altri itinerari nazionali e internazionali, ivi compresi quelli dedicati ai diversamente abili, che valorizzino in particolare il territorio regionale con conseguente creazione, oppure aumento del numero di stalli per il parcheggio delle motociclette;

d) l’individuazione del referente del mototurismo a livello provinciale.




Art. 3

Formazione operatori del settore turistico


1. La Regione promuove la formazione di operatori che accompagnano singoli o gruppi in itinerari mototuristici, anche avvalendosi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dell’Automotoclub storico italiano (ASI) e della Federazione motociclistica italiana e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.

2. I programmi dei corsi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale, anche con riguardo agli eventuali crediti formativi già in possesso dei singoli partecipanti, e i relativi percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale finanziati con fondi regionali o anche con fondi europei.




Art. 4

Disposizioni transitorie


1. Le disposizioni indicate all’articolo 2 sono inserite nella programmazione turistica regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale adotta:

a) la deliberazione indicata all’articolo 3, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le disposizioni previste all’articolo 4, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

 




Art. 5

Norma finanziaria


1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.