Legge Regionale 30 maggio 2024, n. 23 Disposizioni per la qualificazione e la valorizzazione del sistema del verde urbano
Art. 1Oggetto e finalità 1. la Regione riconosce l’importanza e il ruolo del verde nei contesti urbani e promuove lo sviluppo,
l’incremento e la qualificazione delle aree a verde come strumento di valorizzazione del paesaggio, di
contrasto e contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera e di difesa delle falde freatiche in area
urbana e come componente strutturale del sistema città per elevare il comfort e il benessere urbano, favorire
il risparmio energetico e la prevenzione del rischio idrogeologico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione recepisce gli obiettivi della Strategia nazionale del verde
urbano redatta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani).
Art. 2Obiettivi e ambiti di intervento 1. Le politiche regionali in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree verdi tendono a:
a) definire, su scala regionale, il quadro di riferimento in materia di gestione, valorizzazione e
pianificazione sostenibile del verde urbano e periurbano, per sostenere le amministrazioni comunali
nella pianificazione del verde;
b) orientare il governo del territorio secondo i principi della Strategia nazionale del verde urbano e favorire
l’integrazione dei principi della Strategia negli strumenti di pianificazione e di regolamentazione dei
comuni;
c) sostenere gli enti locali nella realizzazione e/o ristrutturazione delle componenti delsistema del verde
e nella riqualificazione del paesaggio urbano, nel rispetto della normativa vigente, anche favorendo la
costituzione di azioni intercomunali, di programmazione e di gestione associata tra comuni;
d) promuovere l’incremento degli spazi verdi urbani e di cinture verdi intorno alle conurbazioni per
favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri sottili e la riduzione
dell’effetto isola di calore estiva;
e) incrementare la diversità vegetale delle foreste urbane, selezionando specie vegetali autoctone
coerenti con le caratteristiche edafiche ed ecologiche del territorio pugliese e maggiormente idonee
a ottimizzare la rimozione degli inquinanti e a ridurre la produzione di allergeni;
f) promuovere progetti di infrastrutture verdi per riconnettere gli spazi verdi urbani e periurbani e
integrare le infrastrutture verdi con la mobilità sostenibile;
g) incentivare la cooperazione con i vivai locali e gli orti botanici; h) garantire la piena funzionalità dei servizi ecosistemici;
i) promuovere iniziative per la formazione del personale comunale competente in materia di
pianificazione del verde e del personale a cui è affidata la gestione e manutenzione del verde;
j) utilizzare il potere codificante del linguaggio simbolico dell’albero per formare al rispetto della natura.
2. Le misure e le azioni di cui al comma 1 sono implementate nel rispetto dell’asset rappresentato dal
patrimonio storico-culturale e ambientale che caratterizza ciascun territorio, favorendo, laddove non sia
possibile l’incremento delle superfici a verde, la conservazione, la miglior gestione e la valorizzazione del
patrimonio esistente. La presente legge non si applica ai beni soggetti a vincolo architettonico, paesaggistico,
culturale, storico, artistico ed etnoantropologico, salvo diverso parere delle competenti Soprintendenze.
Art. 3Indirizzi per la diffusione e la qualificazione delle componenti
del sistema del verde urbano nei Comuni 1. la Regione, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale di settore, promuove azioni per
qualificare, valorizzare e innovare il sistema del verde urbano e di connettività urbana incentivando misure
volte all’incremento della qualità e alla riconoscibilità delle trame del verde, a garantire l’equilibrio ecologico
dei territori urbani e a favorire la riqualificazione dei paesaggi degradati.
2. I comuni, al fine di concorrere alle finalità previste nel comma 1, approvano i Piani comunali del verde
recependo quanto previsto dalla Strategia nazionale del verde urbano e nel rispetto della l. 10/2013. I Comuni
approvano i Piani comunali del verde entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
regionale previsto nell’articolo 4, conformandosi agli indirizzi e alle linee guida dello stesso, ferma restando
la facoltà di introdurre, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, del verde urbano, del paesaggio
rurale e delle specie che vi vegetano, modifiche e integrazioni rispetto ai contenuti del regolamento di cui
all’articolo 4.
3. Il Piano comunale del verde è uno strumento integrativo della pianificazione urbanistica generale che,
oltre a disegnare una visione strategica dell’assetto semi-naturale, agrosilvocolturale, urbano e periurbano
delle città, definisce i principi e fissa i criteri per la realizzazione di aree verdi pubbliche nell’ambito della
pianificazione urbanistica comunale. Il Piano comunale è redatto da un gruppo di progettazione costituito
da professionisti abilitati con competenze trasversali per favorire l’opportuna integrazione degli aspetti
agronomici, paesaggistici, urbanistici, naturalistici ed è approvato con deliberazione del Consiglio comunale.
4. Le prescrizioni dei Piani comunali del verde relativi a interventi, anche a carattere manutentivo,
nelle aree che rivestono caratteristiche di valore storico-culturale, architettonico e ambientale, tendono alla
conservazione, così come definita dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Il progetto di pianificazione è
inserito nel contesto ambientale e paesaggistico di riferimento, verificando e valutando preliminarmente le
norme e i regolamenti di tipo vincolistico e pianificatorio. In ogni caso, le previsioni dei Piani comunali del
verde rispettano il d.lgs. 42/2004, sono conformi agli indirizzi, alle direttive, alle prescrizioni e alle misure di
salvaguardia del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e, ove previsto, acquisiscono l’autorizzazione
paesaggistica di cui all’articolo 90 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPTR o l’accertamento di
compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 91 delle stesse NTA.
Art. 4Regolamento regionale per la qualificazione e la
valorizzazione del verde urbano 1. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare,
un regolamento in materia di qualificazione e valorizzazione del verde urbano che definisce le modalità e i
criteri di sostenibilità per la gestione del sistema del verde urbano e periurbano e di connettività urbana da
recepire negli strumenti di pianificazione dei comuni.
2. Il regolamento regionale previsto nel comma 1, in particolare:
a) dettaglia il processo di redazione dei Piani comunali del verde, individuando le fasi principali e le attività
necessarie per affrontare il processo di pianificazione e partecipazione, precisando l’iter procedurale
ai fini dell’approvazione dei Piani in coerenza con la normativa regionale e nazionale di riferimento
e fornisce esempi di buone prassi e strumenti per supportare le amministrazioni e i professionisti
esperti nello sviluppo e nell’attuazione dei Piani;
b) definisce le modalità e le azioni per ammodernare, gestire, implementare e rendere sostenibili dal
punto di vista economico, ecologico e agronomico le superfici di verde che compongono il sistema
del verde urbano delle città, nel rispetto degli obiettivi della Strategia nazionale del verde urbano e
del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 (Criteri
ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura
del verde);
c) esplica i contenuti dei Piani comunali che sono integrati dal censimento del patrimonio arboreo
esistente; dal regolamento del verde, contenente le regole minime necessarie per un’efficace e
qualificata attività di gestione e programmazione del verde pubblico e privato, e dal piano di gestione
del patrimonio arboreo e delle aree verdi, per programmare gli interventi in funzione delle risorse
disponibili e delle priorità d’intervento rilevate, anche all’esito del censimento;
d) delinea le modalità per il censimento del patrimonio arboreo esistente che, oltre a contenere la
localizzazione e la descrizione dei popolamenti arborei, sviluppa rilievi sulle condizioni di contesto e
riporta valutazioni diagnostiche che restituiscono informazioni sulle necessità gestionali delle piante
(potature, interventi di rinnovo, valutazione del rischio arboreo, piani di sostituzione, ecc.);
e) illustra gli strumenti per definire un sistema del verde urbano funzionale alla riqualificazione urbana,
per realizzare interventi di mantenimento e ricostituzione delle connessioni interne tra le aree a verde
urbano e tra verde urbano e aree rurali e di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale pugliese;
f) descrive l’adozione di forme di partenariato pubblico-privato per la manutenzione delle aree verdi
urbane e per la gestione degli interventi a tutela dell’ambiente urbano;
g) illustra i criteri per la dotazione di spazi verdi interni agli insediamenti, la creazione di giardini e orti
e l’impiego di verde architettonico su edifici e parcheggi e per la realizzazione di giardini verticali,
privilegiando sistemi a basso fabbisogno idrico, per migliorare il microclima urbano, l’efficienza
energetica degli edifici, la difesa della falda freatica e la riduzione delle superfici impermeabili;
h) descrive le misure per la ricopertura con piante sempreverdi delle recinzioni in generale e di quelle a
fronte strada in particolare, per favorire l’assorbimento delle polveri sottili e degli inquinanti gassosi
direttamente a fronte e/o a livello delle strutture viarie;
i) definisce le misure per favorire una migliore riuscita degli impianti e una riduzione dei costi di
manutenzione e conservazione, per aumentare la biodiversità e la qualità ecologica delle aree urbane,
per permettere la mitigazione delle criticità ambientali delle aree urbane con particolare riguardo alla
riduzione degli impatti visivi, del rumore, delle emissioni inquinanti e della produzione di allergeni;
j) promuove la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde e per
il sostegno ai comuni nell’elaborazione dei Piani;
k) descrive le iniziative per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di
comunicazione e di informazione.
3. Ai fini della elaborazione del regolamento regionale previsto nel comma 1, è costituito un tavolo
tecnico composto da tre professionisti abilitati con esperienza pluriennale esperti nelle discipline agronomiche,
paesaggistiche e urbanistiche, selezionati sulla base di apposito avviso pubblico.
Art. 5Contributi ai comuni per la redazione dei Piani comunali del verde 1. Allo scopo di incentivare i comuni alla redazione dei Piani comunali del verde, la Regione previa
pubblicazione di apposito avviso pubblico, concede contributi ai comuni per le spese di progettazione degli
stessi Piani.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 4, sono definiti l’entità del contributo, le spese ammissibili,
le modalità di partecipazione, i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. La Regione riconosce priorità nell’accesso ai finanziamenti europei, statali o regionali finalizzati alla
realizzazione di infrastrutture verdi ai comuni che hanno formalmente approvato il Piano comunale del verde.
Art. 6Premio Comuni Verdi di Puglia 1. La Giunta regionale con propria deliberazione istituisce il premio Comuni Verdi di Puglia. Il Premio
è finalizzato a riconoscere annualmente l’impegno dei comuni che si sono distinti nella realizzazione di
ambiziosi interventi di gestione, valorizzazione e pianificazione sostenibile del verde urbano e periurbano,
nella realizzazione e/o ristrutturazione delle componenti del sistema del verde e nella riqualificazione del
paesaggio urbano.
2. I comuni candidati vengono valutati sulla base di indicatori specifici che fanno riferimento, tra l’altro,
all’approvazione del Piano comunale del verde, alla gestione del verde, all’incremento deglispazi verdi urbani
e di cinture verdi, all’integrazione delle infrastrutture verdi con lamobilità urbana sostenibile, almiglioramento
della qualità dell’aria e dell’adozione delle foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale del verde
urbano. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita un’apposita commissione di valutazione delle
proposte di candidatura al riconoscimento.
3. Il riconoscimento ha carattere non oneroso.
Art. 7Clausola valutativa 1. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette una
relazione al Consiglio regionale in cui è evidenziato lo stato di attuazione delle disposizioni della stessa e le
eventuali criticità emerse.
2. Per gli anni successivi la Giunta regionale, con cadenza annuale, trasmette alla commissione consiliare
competente una relazione contenente, in particolare, elementi informativi circa:
a) il numero dei comuni che hanno adottato e approvato gli atti di pianificazione in materia di verde
urbano sulla base dei principi e delle linee guida del regolamento di cui all’articolo 4;
b) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione delle misure previste nella presente legge e indirizzi e
suggerimenti per superarle.
Art. 8Norma finanziaria 1. Per la copertura degli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 3, della presente disposizione,
quantificati per l’anno 2025 in euro 20 mila, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 8, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario
2025, in termini di competenza e cassa, di euro 20 mila. (1) 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 5 della presente legge, quantificati in euro 80
mila per l’anno 2024, si provvede con le quote accantonate del risultato di amministrazione dell’esercizio
finanziario 2023 con reiscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della missione
8, programma 1, titolo 1, del bilancio regionale in un capitolo di nuova istituzione denominato “Contributi
ai comuni per la redazione dei Piani comunali del verde”. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026
è assegnata una dotazione finanziaria di euro 100 mila nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 1,
del bilancio regionale, sul predetto capitolo di nuova istituzione, in termini di competenza, con copertura a
valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1.
(1) Comma così sostituito dall'art. 221 della l.r. 42/2024
Art. 9Modifiche all’articolo 80 della l.r. 32/2022 1. Al comma 1 dell’articolo 80 della legge regionale 1 gennaio 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione
del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità
regionale 2023) le parole: “e nel limite massimo di euro 10 mila per ogni intervento” sono soppresse.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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