Anno 2024
Numero 28
Data 13/11/2024
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Legge Regionale 13 novembre 2024, n. 28

Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse.



CAPO 1

Modifiche alla l.r. 25/2008





Art. 1

Modifiche al titolo della l.r. 25/2008


1. Il titolo della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt), è sostituito dal seguente: “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 220.000 volt non facenti parte della rete di trasmissione nazionale”  



Art. 2

Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/2008


1. L’articolo 1 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Competenza, oggetto e finalità)

1. La presente legge, in coerenza con le previsioni del decreto ministeriale 22 ottobre 2022 (Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione), disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, delegando alle Province, alla Città Metropolitana di Bari e ai Comuni le funzioni per l’autorizzazione della costruzione ed esercizio delle reti e impianti nei limiti previsti nell’articolo 4.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

3. La presente legge disciplina anche le procedure per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione e al potenziamento delle reti e impianti, nonché delle opere indispensabili alla costruzione ed esercizio degli stessi.

4. La costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta assicurano:

a) la tutela della salute e dell’incolumità della popolazione;

b) la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuove l’innovazione tecnologica e le azioni di  risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale;

c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.

5. I procedimenti previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa, secondo i principi generali dell’attività amministrativa previsti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6.  La Regione è autorità competente per i procedimenti autorizzativi previsti nell’articolo 4, comma 1, relativi a reti ed impianti facenti parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) oppure destinati alla funzionalizzazione di opere nominalmente individuate nel Piano o dallo stesso finanziate. (1) 

7. La Regione conserva sulle funzioni delegate il potere di indirizzo e coordinamento, nonché il potere sostitutivo nel caso di inottemperanza agli obblighi discendenti dalla delega di funzioni oppure di mancato rispetto o osservanza dei termini ordinari o acceleratori prescritti dall’articolo 17 bis della l. 241/1990 oppure dalle disposizioni di legge particolari che afferiscono ai singoli procedimenti. In caso di esercizio del potere sostitutivo, la Regione, anche su segnalazione o istanza del proponente, avoca a sé la trattazione del procedimento, acquisendo la documentazione e i pareri già acquisiti dall’ente territoriale sostituito. La Regione definisce il singolo procedimento autorizzatorio entro i successivi centoventi giorni e, ove occorre, indice la conferenza decisoria semplificata prevista nell’articolo 14 bis, comma 7, della l. 241/1990 al fine di acquisire i necessari pareri o nulla osta o atti di assenso comunque denominati mancanti. Si applicano inoltre le disposizioni previste all’articolo 5, commi 11, 12, 13 e 14.

8. La Regione conserva la cura dei rapporti con lo Stato e con le altre regioni.

9. Le Province esercitano le funzioni delegate per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa alla costruzione ed esercizio di reti e impianti di distribuzione che non ricadono negli interventi previsti nel comma 6 e che non sono delegati alla competenza dei Comuni in forza della presente legge.

10. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme vigenti in materia e, in particolare, quelle sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti nella legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).



(1) Comma così sostituito dall'art. 15 della l.r. 42/2024


Art. 3

Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 25/2008


1. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della l.r. 25/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

“g bis) compatibilità urbanistica delle reti e degli impianti di distruzione dell’energia: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, a eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private e le reti e impianti, hanno valore di pubblica utilità e sono compatibili con tutte le zone territoriali omogenee definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, salvo il caso di reti e impianti che ricadono in aree o immobili previsti all’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché in siti del Patrimonio mondiale UNESCO, per i quali la compatibilità va accertata da parte degli enti competenti nell’ambito dei rispettivi procedimenti autorizzativi oppure in sede di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 5;

b)dopo la lettera l), è inserita la seguente:

“l bis) Autorità competente: Ente regione o altro ente da questo delegato a istruire e concludere il procedimento di autorizzazione o ad adottare altro titolo abilitativo previsto dalla presente legge. L’Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo, ove occorre, dichiara espressamente anche la pubblica utilità e cura la procedura di esproprio prevista dagli articoli 9, 10 e 11;

c) dopo la lettera o), è inserita la seguente:

“o.1) Autocertificazione: è la dichiarazione unilaterale con cui il gestore può realizzare gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione e al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti previsti al comma 3 dell’articolo 4;

d) la lettera o ter) è sostituita dalla seguente:

“o ter) ripristini, rinnovo e manutenzione di cessa elettrica: insieme delle attività e delle operazioni per il rinnovamento della fascia e del varco a corredo dell’elettrodotto, a sezione rettangolare, e la conservazione della dimensione di rispetto della cessa elettrica, comprendente il taglio a raso della superficie di proiezione al suolo della cessa stessa;”. 




Art. 4

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/2008


1. L’articolo 4 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di reti e impianti di distribuzione dell’energia elettrica)

1. La costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi da 2 a 8, è soggetta ad autorizzazione unica. Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o più province, è considerata autorità competente la provincia maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che gestisce il procedimento unico di concerto con le altre province interessate.

2. Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o più regioni, si applica quanto disposto dal paragrafo 2.2. delle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione (d.m. 22 ottobre 2022).

3. Sono realizzabili mediante la denuncia di inizio lavori (DIL):

a) la realizzazione di reti di media tensione interrate, senza limiti di estensione, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022 (Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati);

b) la realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo fino a 5 Km;

c) la realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi fino a 2 Km;

d) la realizzazione delle opere indispensabili alle reti di cui alle lettere a), b) e c), ivi comprese le cabine elettriche;

e) fermo restando le eventuali obbligatorie verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo, la sostituzione dei sostegni con variazione dell’altezza pari al massimo al 30 per cento dell’altezza dei sostegni esistenti.

4. Sono realizzabili, mediante l’autocertificazione prevista nell’articolo 7, gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione e al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) che comportano, nel rispetto dei vincoli esistenti e fermo restando la disponibilità dell’area interessata:

a) la realizzazione di reti di media tensione interrati su viabilità pubblica, senza limiti di estensione, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, previsto nel d.p.c.m. 14 febbraio 2022, e l’atto di assenso dell’ente proprietario della strada;

b) una variazione del tracciato entro cinquanta metri asse linea laddove è rispettato l’obiettivo di qualità di cui alla l. 36/2001 e gli eventuali sostegni hanno una altezza massima di quindici metri fuori terra;

c) una variazione dell’altezza massima fuori terra dei sostegni che non determina comunque il superamento di quindici metri fuori terra;

d) se questo non comporta un’ulteriore riduzione dell’uso del terreno interessato dalla variante, una variazione della tipologia di impianto da aereo in conduttori nudi a cavo aereo, con esclusione di interventi interrati;

e) il potenziamento della rete tramite linee fino a 1.000 V, se è rispettato l’obiettivo di qualità previsto nella l. 36/2001, e gli eventuali sostegni hanno una altezza massima di quindici metri fuori terra.

5. In assenza di opposizioni da parte dei privati e delle amministrazioni interessate, è consentito all’esercente di costruire ed esercire impianti elettrici e relative opere accessorie con tensione nominale fino a 1.000 V che si diramano da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di DIL oppure che sia direttamente connesso a un impianto in media tensione, autorizzato ai sensi delle presenti norme. L’esercente è tenuto a comunicare all’amministrazione competente la data di inizio lavori e la consistenza degli stessi.

6. Non sono soggetti ad autorizzazione né ad altro titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, anche ai fini dell’ammodernamento tecnologico (quali, a titolo esemplificativo, la installazione di dispositivi, apparecchiature elettromeccaniche, funi di guardia, dispositivi di avvistamento, la sostituzione di sostegni con relative fondazioni anche in adiacenza ai preesistenti, entro la distanza massima di cinque metri, il cambio di conduttori, mensole e le estensioni di impianti di terra, nonché la mera installazione del contatore e del relativo manufatto di protezione senza alcuna modifica o realizzazione di linee, finalizzata in particolare all’alimentazione di forniture transitorie);

b) interventi riguardanti reti e impianti di distribuzione dell’energia elettrica di bassa tensione fino a 1.000 V;

c) interventi di deramificazione e taglio piante, a eccezione del taglio di piante di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e all’articolo 136 del d.lgs. 42/2004.

7. Non sono soggetti ad autorizzazione né ad altro titolo abilitativo gli interventi di ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria delle cesse elettriche. L’esercente è tenuto a eseguire l’intervento almeno una volta ogni tre anni, comunicando all’amministrazione competente e all’autorità di controllo la data di inizio lavori, la consistenza dell’intervento in termini lineari, la ditta qualificata iscritta all’albo regionale affidataria dei lavori e il nominativo del direttore dei lavori iscritto all’albo del Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF). All’interno della cessa i lavori di manutenzione possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno.

8. Si considerano autorizzati, ai fini della presente legge, le linee e gli impianti fino a 20.000 V la cui realizzazione è prevista nei piani urbanistici esecutivi di cui all’articolo 16 e successivi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).”.  




Art. 5

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/2008


1. L’articolo 5 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Autorizzazione unica)

1. L’istanza di autorizzazione unica è presentata, preferibilmente in formato digitale, all’Autorità competente corredata dal progetto definitivo costituito almeno da:
 
a) piano tecnico delle opere da costruire, comprensivo delle opere indispensabili alla costruzione e all’esercizio delle stesse;
 
b) idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle reti e degli impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle quote impegnate nella posa in opera di elettrodotti interrati;
 
c) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa in materia di valutazione di incidenza e di verifica di assoggettabilità a VIA, relativa al progetto in autorizzazione;
 
d) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa relativa alle zone soggette a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004;
 
e) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;
 
f) documentazione riportante l’indicazione delle particelle catastali, l’estensione delle aree, il piano particellare e l’elenco delle ditte catastali interessate, qualora il richiedente intenda ottenere anche il vincolo preordinato all’esproprio nonché la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
 
g) eventuale specifica documentazione richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l’ottenimento di autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, che confluiscono nel procedimento unico;
 
h) nei casi previsti dalla normativa vigente, l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista nell’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), oppure la dichiarazione motivata di non assoggettabilità alla procedura, se i lavori non comportano nuovi scavi o le strutture interrate sono collocate in corrispondenza di infrastrutture esistenti, ai sensi di quanto previsto dal d.p.c.m. 14 febbraio 2022;
 
i) planimetria in scala adeguata riportante gli attraversamenti e i parallelismi delle opere da costruire con eventuali infrastrutture esistenti di enti interferiti e gestori di servizi, così come le sezioni riportanti le distanze di sicurezza rispetto al profilo limite di detti impianti.
 
2. In caso di progetti in aree sottoposte a vincolo, l’istanza è inoltre corredata dalla documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Se non sussistono interferenze con aree soggette a vincoli, il richiedente ne dà attestazione nell’istanza di autorizzazione.
 
3. Nel rispetto dei principi di semplificazione, l’autorizzazione unica prevista nel comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla tutela dell’interesse archeologico.
 
4. Il richiedente effettua, a sua cura e spese, la pubblicazione, sul sito informatico della Regione, dell’avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione. Detto avviso contiene l’indicazione che il piano tecnico dell’opera resta depositato presso l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione e presso i comuni interessati per il periodo di quindici giorni, nonché l’indicazione dell’ufficio dove sono presentate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati.
 
5. Il richiedente non è tenuto a effettuare avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativo laddove il numero dei soggetti privati interessati è superiore a cinquanta.
 
6. Il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all’articolo 14 bis della l. 241/1990, nell’ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l’esercizio della rete e dell’impianto di distribuzione e delle opere indispensabili.
 
7. La documentazione elencata al comma 1, integrata, per le aree sottoposte a vincolo, dalla documentazione prevista nel comma 2, ferma restando l’ulteriore documentazione eventualmente prevista dalle normative di settore e da quelle speciali regionali, è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità.
 
8. L’amministrazione comunica al richiedente le osservazioni e opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.
 
9. Il procedimento unico è concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 bis e seguenti della l. 241/1990. Il procedimento unico è concluso nel termine di centottanta giorni per i procedimenti relativamente ai quali sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA).
 
10. I pareri e i nulla-osta sono rilasciati dalle amministrazioni interessate entro i termini previsti dall’articolo 14 bis della l. 241/1990. Decorso tale termine, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso e con salvezza delle eccezioni previste, il parere dell’Ente interessato al procedimento, ivi compreso quello urbanistico, si intende espresso favorevolmente. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza.
 
11. L’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti.
 
12. L’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere anche a fini espropriativi e per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
 
13. Se in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi è richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessita di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, l’amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. 



Art. 6

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/2008


1. L’articolo 6 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Procedimento di denuncia inizio lavori)

1. La DIL è presentata dal gestore della rete di distribuzione al comune territorialmente competente tramite lo sportello unico delle imprese, ove istituito, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, accompagnata dal progetto definitivo e da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, anche interno all’azienda, che asseveri sotto la propria responsabilità la conformità e la compatibilità delle opere da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti, l’assenza di vincoli, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. In caso di interventi che interessano territori di due o più comuni, è considerata Autorità competente il comune maggiormente interessato dal progetto in termini di estensione lineare o areale dell’intervento progettato e gli altri comuni coinvolti partecipano all’iter con il rilascio dei pareri e nulla osta di propria competenza.

2. In caso di interventi soggetti a DIL, per i quali è necessario acquisire svincolo idrogeologico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, oppure autorizzazioni in funzione di tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, tali provvedimenti sono acquisiti e allegati alla DIL, salvo che il comune provvede direttamente per gli atti di sua competenza. Il gestore, ai fini della integrazione dei pareri necessari alla presentazione della DIL richiesti alle autorità competenti e per i quali non ha ottenuto riscontro entro il termine di quarantacinque giorni, può depositare la DIL allo stato degli atti e chiedere che il Comune, per gli atti che esulino la propria competenza, indichi una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 bis della 241/1990 per acquisire i pareri e nulla osta mancanti ai fini della corretta presentazione o integrazione della DIL.

3. Il comune, entro il termine indicato al comma 2, eccettuato il caso di ricorso alla conferenza di servizi, ove è riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato e alle amministrazioni eventualmente interessate l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, indicando, ove possibile, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere la DIL conforme alle previsioni di legge e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la DIL, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme a quanto previsto nei commi 1 e 2.

4. Il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio dell’ultimo atto di assenso previsto.

5. Decorso il termine indicato nell’ordine previsto nel comma 3, il comune, in presenza delle condizioni e dei termini previsti dall’articolo 21-nonies della l. 241/1990, adotta comunque i provvedimenti previsti.

6. E’ sempre in facoltà del gestore di ricorrere al procedimento di autorizzazione unica anche nel caso di interventi assentibili con la DIL.




Art. 7

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 25/2008


1. L’articolo 7 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Autocertificazione)

1. L’autocertificazione prevista nell’articolo 4, comma 4, contiene:

a) la dichiarazione del gestore circa la preesistenza della rete o dell’impianto oggetto di intervento e che la tipologia di intervento da svolgersi rientra nella casistica prevista nello stesso articolo 4, comma 4;

b) la dichiarazione dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso e delle autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi delle normative di settore, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;

c) i dati identificativi dell’impresa alla quale il gestore intende affidare la realizzazione dei lavori; d) dichiarazione di aver ottenuto il consenso dei proprietari delle aree interessate dalle varianti di tracciato.

2. Resta ferma l’esecuzione sotto sorveglianza archeologica delle opere comportanti scavi a quote e/o in aree diverse da quelle già impegnate.

3. All’autocertificazione è allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, anche interno all’azienda, che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi alla normativa in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e alle altre norme vigenti per la tipologia di impianto che si intende realizzare, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché al piano paesaggistico.”. 




Art. 8

Modifiche all’articolo 8 della l.r. 25/2008


1. All’articolo 8 della l.r. 25/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1 bis. Se è previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessioni, gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.”; 

b) al comma 2, dopo le parole:
“appositi atti di sottomissione” sono aggiunte le seguenti: ”entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione oppure del provvedimento di concessione”



Art. 9

Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/2008


1. Al comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 25/2008 le parole: “, l’istante può chiedere che l’amministrazione competente autorizzi gli impianti e ne dichiari la pubblica utilità” sono sostituite dalle seguenti: ”, l’istante può chiedere che l’amministrazione competente a istruire il procedimento di autorizzazione unica ne dichiari la pubblica utilità”.



Art. 10

Modifiche all’articolo 12 della l.r. 25/2008


1. L’articolo 12 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente: “

Art. 12 (Disposizioni urbanistiche)

1. La realizzazione di linee e impianti elettrici, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private e facenti parte della rete interna dell’utente, non è soggetta a permesso a costruire o ad altro titolo abilitativo edilizio disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A).

2. Le linee e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica disciplinati dalla presente legge, sia con opere di trasformazione primaria che secondaria, a eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica di trasformazione in aree private e facenti parte della rete interna dell’utente, sono compatibili con tutte le zone territoriali omogenee definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967), salvo il caso di reti e impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136 del d.lgs. 42/2004, nonché in siti del Patrimonio mondiale UNESCO, per i quali la compatibilità va accertata da parte degli Enti competenti nell’ambito dei rispettivi procedimenti autorizzativi oppure in sede di rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’articolo 5.

3. La costruzione di opere edilizie da adibire a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione è assentita in seno al procedimento di autorizzazione delle opere elettriche che sono destinate ad accogliere. In tali casi, la domanda di autorizzazione prevista nell’articolo 5 è corredata anche del progetto esecutivo delle opere edilizie. Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell’articolo 17 del d.p.r. 380/2001 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l’area interessata.

4. Per la realizzazione delle reti e impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti.

5. Il provvedimento di autorizzazione unica previsto nell’articolo 5 determina la localizzazione in via definitiva delle opere.”




Art. 11

Modifiche all’articolo 16 della l.r. 25/2008


1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 25/2008, dopo le parole: ”Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie” sono inserite le seguenti: ”, ivi compresi i trasformatori e le vasche di raccolta,”



Art. 12

Modifiche all’articolo 17 della l.r. 25/2008


1. All’articolo 17 della l.r. 25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ”Gestione delle interferenze con opere pubbliche o di pubblica utilità”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. i provvedimenti assunti ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono autorizzazione della variante all’impianto concordata con l’esercente, hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e sono preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento a termini degli articoli 5 e 9.”.




Art. 13

Modifiche all’articolo 21 della l.r. 25/2008


1. L’articolo 21 della l.r. 25/2008, è sostituito dal seguente:

“Art. 21 (Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso.

2. È fatta salva la possibilità di procedere alla conclusione dei procedimenti in corso ai sensi della normativa previgente, in quanto compatibile con la disciplina di cui alle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, adottate con d.m. 20 ottobre 2022, a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo.

3. Nei casi di cui al comma 2, resta in ogni caso facoltà dell’istante optare espressamente per l’applicazione della normativa regionale sopravvenuta, di intesa con l’autorità competente, con riferimento alle fasi procedimentali non ancora concluse.”.




Art. 14

Clausola di invarianza


1. Dall’attuazione del capo l non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



CAPO 2

Disposizioni diverse





Art. 15

Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2023


1. La lettera l) del comma 2, dell’articolo 12 della legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse), è sostituita dalla seguente:

“l) stabilisce i criteri per la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse, nonché delle sistemazioni idraulico-forestali, e, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge regionali di settore vigenti, delle disposizioni per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del soprassuolo forestale nelle aree di pertinenza di gasdotti e acquedotti, posti sopra e sotto terra, e al fine di garantire l’efficienza delle opere stesse;




Art. 16

Modifica all’articolo 41 della l.r. 51/2021


1. Al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), dopo le parole: “catalogazione e fruizione” sono aggiunte le seguenti: “ferme restando l’osservanza dell’articolo 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e le competenze del Ministero della Cultura-Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche territorialmente competenti”.



Art. 17

Modifica all’articolo 1 della l.r. 1/2022


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali) le parole: “e del decreto ministeriale 22 luglio 1996 (Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe)” sono sostituite dalle seguenti: “in particolare dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del medesimo decreto”.



Art. 18

Soppressione dell’articolo 5 della l.r. 10/2022


1. L’articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2022, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 33 ‘Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico’) è abrogato.


Art. 19

Modifica all’articolo 13 della l.r. 33/2008


1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 15 dicembre 2008, n. 33 (Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie), come modificato dall’articolo 7 della l.r. 10/2022, dopo le parole: “da inquinamenti radioattivi” sono aggiunte le seguenti: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in materia di organi di vigilanza.”. 



Art. 20

Modifica all’articolo 2 della l.r. 3/2023


1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2023, n. 3 (Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica) le parole: “il distacco” sono sostituite dalle seguenti: “l’utilizzo”.



Art. 21

Modifica all’articolo 25 della l.r. 38/1994


1. All’articolo 25 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), come modificato dall’articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2024), il comma 3 bis è abrogato.



Art. 22

Modifica all’articolo 3 della l.r. 42/2013


1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo), come modificato dall’articolo 4 dalla legge regionale 19 febbraio 2024, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo) e modifica alla legge regionale 24 luglio 2012, n. 19 (Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico), è sostituito dal seguente:

“3. I fabbricati e le strutture destinati alla utilizzazione agrituristica possiedono i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione, ferme restando le norme in tema di accessibilità per le strutture ricettive. I Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, possono prevedere deroghe al rispetto dei suddetti requisiti in funzione delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità dei fabbricati, specie per quanto attiene all’altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata, garantendo gli accomodamenti ragionevoli del caso per l’accessibilità delle persone con disabilità.”.




Art. 23

Modifica all’articolo 5 della l.r. 42/2013


1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 42/2013, come modificato dall’articolo 7 della l.r. 4/2024, è sostituito dal seguente:

“2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 3 e delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per l’attività agrituristica, specie per quanto attiene all’altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata, stabilisce specifici parametri edilizi atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici, anche in deroga alle norme previste per i pubblici esercizi, garantendo gli accomodamenti ragionevoli del caso per l’accessibilità delle persone con disabilità.”




Art. 24

Modifica all’articolo 1 della l.r. 9/2024


1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 9 (Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza e valorizzazione dei prodotti di eccellenza regionali, con specifico riguardo ai prodotti agroalimentari ai quali, per la qualità delle materie prime e la modalità di lavorazione, è stato attribuito dall’Unione europea il marchio comunitario a Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP).”.




Art. 25

Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/2024


1. L’articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2024, n. 25 (Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso) è modificato come segue:

a) al comma 6 le parole “percorsi che sono coerenti con le priorità nazionali e regionali del sistema dell’istruzione e della formazione, che possono integrarsi con il Patto triennale dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica e con il Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia, differenziati a seconda delle fasce di età.” sono sostituite dalle seguenti “percorsi che sono coerenti con le priorità nazionali e regionali del sistema educativo di istruzione e formazione, che possono integrarsi con il Piano triennale dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.”;

b) al comma 10 le parole: “negli appositi registri” sono sostituite dalle seguenti: nell’apposito registro”;

c) al comma 18 le parole: “nei registri regionali e nazionali” sono sostituite dalle seguenti: “nelle rispettive sezioni a) e b) del RUNTS”;

d) al comma 32 dopo le parole: “Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 11 e 14 in quanto già finanziati nell’ambito del Fondo sanitario indistinto”;

e) al comma 33 dopo le parole: “Il medesimo stanziamento” sono aggiunte le seguenti “ad eccezione degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 11 e 14 in quanto già finanziati nell’ambito del Fondo sanitario indistinto”.




Art. 26

Entrata in vigore dei Livelli essenziali di assistenza e del relativo nomenclatore


1. Per assicurare i più ampi e innovativi livelli essenziali di assistenza sanitaria evitando disparità assistenziali in danno dei cittadini pugliesi, e in virtù della copertura finanziaria erogata dallo Stato e già disponibile per il 2024 nel Fondo sanitario regionale, è disposta la totale e immediata vigenza ed esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), con i relativi adeguamenti al nomenclatore regionale, e del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023 (Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica).

2. L’immediata vigenza ed esecuzione disposta dal comma 1 è in deroga a qualsiasi atto amministrativo, anche di rango statale con cui siano state disposte deroghe ai termini di entrata in vigore.

3. I livelli essenziali di assistenza garantiti in modalità provvisoria, temporale, sperimentale o di progetto pilota, in forza di leggi regionali o deliberazioni della Giunta regionale, purché previsti dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017, sono da considerarsi erogati e garantiti in forma ordinaria e strutturale.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 si provvede con le somme già disponibili dai trasferimenti del Fondo sanitario regionale per il 2024, derivanti dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017, dall’articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – legge di stabilità 2022), e dall’articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 - legge di stabilità 2024).




Art. 27

Displasia dell’anca - monitoraggio


1. Per verificare l’attuazione delle linee guida in materia di monitoraggio della displasia evolutiva dell’anca, così da prevenire le più gravi conseguenze di artrosi precoce o gravi limitazioni alla deambulazione dei bambini, spetta ai pediatri di libera scelta la verifica sull’avvenuta indagine ecografica e l’invio del referto all’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (AReSS) Puglia, specificando il tempo trascorso dalla nascita all’esame diagnostico in relazione alla positività o meno alla manovra di Ortolani.

2. Entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente disposizione, l’AReSS Puglia invia a ogni pediatra di libera scelta una circolare operativa sulle modalità di invio e raccolta dei dati, utilizzando le più efficienti modalità informatiche. Nelle more dell’invio della circolare, l’invio del referto e delle relative specificazioni avviene a mezzo di posta elettronica certificata, ponendo a carico della stessa AReSS la lavorazione dei dati, nel rispetto della normativa in materia di informazioni sensibili, così da consentire l’accesso per motivi di monitoraggio epidemiologico, studi e ricerche. 




Art. 28

Modifica della l.r. 19/2013


1. Al termine delle lettere a. e b. del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) aggiungere le seguenti parole: “, anche ricadenti nelle aree di applicazione dell’articolo 10.”.

2. Le pratiche di cui all’articolo 4 della l.r. 19/2013, come modificata dal comma 1, in attesa di parere dell’Autorità di bacino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate dai rispettivi Comuni. 




Art. 29

Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico


1. Nell’ambito delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 4 e al comma 1 dell’articolo 11 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di assetto idrogeologico (PAI), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia (AdB) 30 novembre 2005 n. 39, la realizzazione delle opere stagionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del d.p.r. 380/2001, nonché l’installazione delle attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero cosi come indicate all’articolo 45 delle NTA del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), non sono soggette all’acquisizione del parere tecnico previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 4 e dai commi 4 e 5 dell’articolo 11 delle NTA del PAI. Per i suddetti interventi, se ricadenti nelle aree di cui al comma 1 dell’articolo 4 delle NTA del PAI, in funzione della valutazione del rischio a essa associato, dovrà comunque essere trasmesso al competente ufficio tecnico comunale uno studio di compatibilità idrologica e idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell’area interessata. Per i suddetti interventi, qualora ricadenti nelle aree di cui al comma 1 dell’articolo 11 delle NTA del PAI, in funzione della valutazione del rischio a essi associato, dovrà comunque essere trasmesso al competente ufficio tecnico comunale uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell’area interessata. Inoltre, relativamente alle aree a pericolosità idraulica, i suddetti interventi non dovranno comportare alterazioni morfologiche o di permeabilità. Tali aree dovranno comunque essere opportunamente segnalate con apposita cartellonistica e dovrà essere assicurata la predisposizione di procedure tali per cui, in presenza di allerta meteo, sia inibito l’accesso alle aree sensibili di allagamento, utilizzando un idoneo sistema di allertamento e di allarme e, in caso di fruizione pubblica, dovrà essere opportunamente aggiornato il Piano di protezione civile comunale.”.



Art. 30

Attuazione dell’articolo 7 della l.r. 20/2023


1. Per dare attuazione all’articolo 7, comma 4, della legge regionale 17 luglio 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down), la Giunta regionale è tenuta al proprio adempimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
 
2. Fatti salvi gli obiettivi generali e specifici degli interventi, nonché le modalità per l’individuazione dei partner che provvedono alla realizzazione degli stessi, i criteri d’individuazione della sede prevedono preferenza per immobili di proprietà di enti pubblici, di significativa qualità architettonica, di contesto ambientale pregevole e dotati di aree pertinenziali per attività all’aperto, oppure per suoli di proprietà di enti pubblici su cui sono proposti progetti innovativi, in ogni caso dichiarati disponibili, oppure assegnati, dall’ente proprietario ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 20/2023, anche con riferimento alla realizzazione di eventuali lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento e nuova costruzione.
 
3. Il procedimento di individuazione dei sei Centri sanitari di eccellenza è concluso entro il 30 novembre 2024, così da consentire il primo stanziamento per la gestione annuale, allo stato stimata per euro 12 milioni complessivi, con le norme per la formazione del bilancio regionale 2025 e pluriennale 2025-2027.



Art. 31

Modifiche alla l.r. 20/2001


1. Alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 dell’articolo 7 le parole: “, se approvato,” sono soppresse;

b) i commi 9 bis e 10 dell’articolo 7 sono sostituiti dai seguenti: “9 bis. Qualora la Giunta regionale deliberi la compatibilità del PTCP con il DRAG e con il PPTR, la Provincia o la Città Metropolitana approva in via definitiva il Piano. Nel caso in cui la Giunta regionale deliberi la compatibilità del Piano indicando le modifiche necessarie ad attestare la definitiva compatibilità di cui al comma 11, il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano, entro novanta giorni, indice una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia, o il Sindaco metropolitano, o suo Assessore delegato, nonché, ai fini della conformazione e dell’adeguamento del PTCP alle previsioni del PPTR, un rappresentante del Ministero della Cultura. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo. 10. La Conferenza assume la determinazione di adeguamento del PTCP alle modifiche di cui al comma 9 bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prima convocazione, l’inutile decorso del quale comporta la definitività della deliberazione regionale di cui al comma 9 bis.”;

c) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 11 sono sostituiti dai seguenti: “7. Il PUG così adottato è inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale o al Consiglio metropolitano ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvato e rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi il PPTR approvato con deliberazione di Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), in attuazione di quanto previsto dall’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), oppure agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 8. La Giunta regionale e la Giunta provinciale o il Consiglio metropolitano si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo.” 9. Qualora sia la Giunta regionale che la Giunta provinciale o il Consiglio metropolitano provinciale deliberino la compatibilità del PUG rispettivamente con il DRAG, con il PTCP e con il PPTR, il Consiglio comunale approva in via definitiva il Piano. Nel caso in cui la Giunta regionale o la Giunta provinciale oppure il Consiglio metropolitano deliberino la compatibilità del Piano indicando le modifiche necessarie ad attestarne la definitiva compatibilità di cui al comma 11, il Sindaco promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del primo invio del PUG, una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano o suo Assessore delegato, il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato nonché, ai fini della conformazione e dell’adeguamento del PTCP alle previsioni del PPTR, un rappresentante del Ministero della Cultura. In sede di Conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.”;

d) i commi 9 bis e 9 ter dell’articolo 11 sono abrogati;

e) dopo il comma 14 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente: “14 bis. Nei casi previsti nell’articolo 12, comma 1, della presente legge per i quali non è previsto l’adeguamento alle previsioni del PPTR ai sensi dell’articolo 97 delle relative NTA, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale o della Giunta provinciale oppure del Consiglio metropolitano che individuano le modifiche necessarie ad attestare la compatibilità del Piano, il Consiglio comunale può adottare il PUG adeguato e lo invia per l’attestazione di compatibilità allo Giunta regionale e alla Giunta provinciale o al Consiglio metropolitano, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione della deliberazione del Consiglio comunale. In alternativa, può convocare la conferenza di servizi conformemente al comma 9 bis.”




Art. 32

Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/2020 


1. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali Costa Ripagnola e Mar Piccolo) è aggiunto il seguente:

“5 bis. Fino all’approvazione del Piano, in deroga ai divieti di cui alle lettere b) e c) del comma 5 nonché della lettera d) del comma 4, solo ove consentito dal PPTR approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 ed, ove prescritto, in conformità e applicazione dell’articolo 95 delle NTA del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), nonché dal Piano di assetto idrogeologico (PAI) approvato con delibera del Comitato istituzionale 30 novembre 2005, n. 39, possono essere realizzate opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse, previa conclusione di apposito accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000, previo parere favorevole dell’ente di gestione, ove istituito e operante, oppure del soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 14, d’intesa con la struttura regionale di cui all’articolo 23 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia).




Art. 33

Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2020 


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 30/2020 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Fino all’approvazione del Piano, in deroga ai divieti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, solo ove consentito dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 e, ove prescritto, in conformità e applicazione dell’articolo 95 delle NTA del PPTR, nonché dal Piano di assetto idrogeologico (PAI) approvato con delibera del Comitato istituzionale 30 novembre 2005, n. 39, possono essere realizzate opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse, previa conclusione di apposito accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000, previo parere favorevole dell’ente di gestione, ove istituito e operante, oppure del soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 14, di intesa con la struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997. 




Art. 34

Concessione di contributi per grandi eventi sportivi e manifestazioni sportive realizzati e da realizzarsi in Puglia


1. Per garantire un maggiore cofinanziamento di eventi e manifestazioni sportive realizzate sul territorio regionale, si provvede, per l’esercizio finanziario 2024, a una integrazione delle risorse previste in bilancio regionale nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 1, previa riduzione della missione 6, programma 1, titolo 2.



Art. 35

Modifica all’articolo 68 della l.r. 37/2023


1. Il comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024–2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024) è sostituito dal seguente:

“2. Il brand territoriale è associato ai territori dei comuni di Bisceglie, Trani, Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Andria, Trinitapoli.”.




CAPO 3

Disposizione finale





Art. 36

Disposizione finale


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.