Legge Regionale 21 novembre 2024, n. 29 “Istituzione della Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione”
Art. 1Istituzione e principi regolatori 1. È istituita l’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione, in sigla
ARTI e nel prosieguo Agenzia, con sede in Bari.
2. L’Agenzia, ente strumentale della Regione Puglia, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed
esercita la propria autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e
contabile sotto la vigilanza della Regione Puglia, nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di cui
all’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e nell’osservanza dei
vincoli di finanza pubblica.
3. L’Agenzia opera sulla base degli indirizzi generali definiti dalla Giunta regionale ed è sottoposta alla
vigilanza e al controllo della Regione Puglia.
Art. 2Finalità e competenze 1. L’Agenzia è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto
della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e
quale ente per il trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione della ricerca e dell’innovazione in
tutte le sue declinazioni.
2. L’Agenzia persegue quali proprie finalità istituzionali:
a) la promozione della competitività e dell’innovazione dei sistemi produttivi, dell’efficientamento
energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi
e della cooperazione interregionale, e, in generale, delle politiche regionali di sviluppo economico
intelligente, sostenibile e socialmente inclusivo;
b) lo sviluppo della conoscenza e il sostegno alla ricerca scientifica, all’innovazione tecnologica, alla
diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione e universitario;
c) il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale,
allo sviluppo del capitale umano, alle politiche giovanili e di attivazione giovanile;
d) il potenziamento dei processi di trasferimento tecnologico e lo sviluppo della conoscenza, necessari a
valorizzare i risultati della ricerca ottenuti dalle università, dai centri di ricerca e dalle imprese pugliesi.
3. L’Agenzia svolge le funzioni e i compiti necessari al perseguimento delle finalità istituzionali previste
dal comma 2, tra i quali si annoverano i seguenti, non costituenti elencazione tassativa: a) analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative,
da mettere a disposizione del decisore pubblico regionale per la definizione delle strategie e delle
politiche per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo regionale;
b) animazione e aggregazione del partenariato pubblico-privato;
c) valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e innovazione finanziati dalla Regione;
d) gestione di interventi di tipo sperimentale e innovativo rivolti al potenziamento del partenariato
pubblico-privato;
e) sviluppo di progettualità nazionale, europea e internazionale diretta, orientata alla promozione e
diffusione dell’innovazione in tutte le sue declinazioni;
f) valorizzazione dei risultati della ricerca di soggetti pubblici e privati e messa a punto di piani per il loro
sfruttamento industriale e commerciale;
g) assistenza ai percorsi di crescita e consolidamento di start up e piccole e medie imprese pugliesi;
h) sviluppo e gestione della conoscenza riguardante le tecnologie e le competenze presenti in Regione;
i) progettazione e gestione di azioni e interventi rivolti al potenziamento dell’ecosistema regionale della
ricerca, dell’innovazione e della conoscenza, promuovendo progettualità a livello nazionale, europeo
ed extraeuropeo, nonché il raccordo tra gli attori regionali e il sostegno alla partecipazione a reti
europee e internazionali;
j) ogni altra funzione in materia attribuitale con deliberazione della Giunta regionale.
4. I compiti di cui al comma 3 sono definiti tramite convenzione quadro di durata triennale, da stipularsi
previa deliberazione della Giunta regionale. La convenzione definisce, tra l’altro:
a) gli obiettivi generali attribuiti all’Agenzia;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare eventualmente all’Agenzia;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) gli strumenti e le modalità per la verifica dei risultati della gestione e per il controllo dei fattori
gestionali interni all’Agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse.
5. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Agenzia può realizzare progetti e attività a vario titolo candidabili
a finanziamento a valere su risorse nazionali e internazionali. Può, altresì, stipulare convenzioni e instaurare
rapporti di collaborazione con pubbliche amministrazioni, enti e organismi internazionali, nazionali e regionali
per lo svolgimento di attività di propria competenza
Art. 3Organi 1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Direttore generale;
d) il Comitato scientifico;
e) il Revisore unico.
2. Gli organi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono nominati dalla Giunta regionale nel
rispetto dei requisiti di onorabilità, eleggibilità, professionalità e competenza in relazione al settore specifico
di operatività dell’ARTI, previa verifica a cura della struttura regionale competente dell’insussistenza di cause
di incompatibilità, di diritto e di fatto, e di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, ai sensi della
normativa vigente. La deliberazione di nomina determina l’ammontare del compenso spettante secondo
criteri di moderazione in linea con le disposizioni della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia
di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati
amministrativi nella Regione Puglia).
Art. 4Il Presidente del Consiglio di amministrazione 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale su
proposta del Presidente della Regione ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in
possesso di documentata esperienza pluriennale, a livello nazionale o internazionale, nei settori di operatività
dell’ARTI.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia;
b) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione, garantisce la coerenza dell’azione
dell’Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza dettati dalla Giunta regionale;
c) convoca e presiede il Comitato scientifico;
d) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione e sentito il Comitato scientifico,
coordina, pianifica e indirizza la politica e le attività scientifiche dell’Agenzia;
e) congiuntamente al Direttore generale, cura i rapporti con l’amministrazione regionale e rappresenta
l’Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;
f) presenta annualmente alla Giunta regionale, che l’approva previa istruttoria della struttura regionale
competente, la relazione sull’attività svolta dall’Agenzia, redatta congiuntamente al Direttore generale;
g) presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e coordina le riunioni definendone l’ordine
del giorno;
h) propone alla Giunta regionale la valutazione del Direttore generale;
i) laddove ne ravvisi la necessità e sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce al Direttore
generale deleghe, anche di rappresentanza;
j) trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all’articolo 10, comma 1.
3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con facoltà di rinnovo per un
ulteriore triennio, previa valutazione dei risultati conseguiti. L’incarico non può comunque eccedere la durata
della consiliatura regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni,
l’incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e, comunque, per un periodo non
superiore a novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale.
4. Il trattamento economico del Presidente del Consiglio di amministrazione è determinato dalla Giunta
regionale all’atto della nomina, previa acquisizione del parere delle strutture regionali competenti secondo
criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. 1/2011.
Art. 5Art. 5 1. Il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due membri nominati con deliberazione
della Giunta regionale nel rispetto dell’equilibrio di genere, dura in carica tre anni. L’incarico è rinnovabile per
una sola volta e, come statuito per il Presidente, non può eccedere la durata della consiliatura regionale.
Valgono per il Consiglio di amministrazione le disposizioni in tema di prorogatio contenute nell’articolo
4, comma 3. Per i membri del Consiglio di amministrazione nominati nel triennio in sostituzione di altri
membri cessati a vario titolo nel corso del mandato, l’incarico termina allo scadere dell’intero Consiglio di
amministrazione.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevata e comprovata
professionalità ed esperienza nei settori di operatività dell’ARTI, con competenze professionali diversificate e,
per quanto possibile, complementari. Ai componenti è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta
regionale all’atto della nomina, secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. 1/2011.
3. Nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi strategici e generali fissati dalla Giunta regionale, il Consiglio
di amministrazione definisce gli obiettivi specifici dell’Agenzia e, in particolare:
a) coordina, pianifica e indirizza l’attività dell’Agenzia;
b) su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione adotta i seguenti atti regolatori,
programmatori e organizzativi predisposti dal Direttore generale:
1) l’atto generale di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e di contabilità;
2) il piano annuale e triennale delle attività dell’Agenzia;
3) il modello organizzativo dell’Agenzia;
4) il programma triennale dei fabbisogni di personale e il piano assunzionale;
5) il bilancio preventivo e consuntivo dell’Agenzia;
6) il piano della performance e la relazione finale sulla performance;
7) ogni altro atto o provvedimento che si renda necessario ai fini della gestione dell’Agenzia.
Art. 6Il Comitato scientifico 1. Il Comitato scientifico è l’organo tecnico consultivo che coadiuva il Presidente del Consiglio di
amministrazione nella attuazione dei compiti di cui all’articolo 2, comma 3, e nello svolgimento degli ulteriori
compiti a esso spettanti nonché il Direttore generale nella definizione del piano annuale e triennale delle
attività dell’Agenzia.
2. Il Comitato scientifico è composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Direttore
del Dipartimento regionale competente in materia di innovazione o da un dirigente regionale apicale suo
delegato, e da un massimo di quattro ulteriori componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale
all’interno di un elenco di candidati indicati dal Consiglio di amministrazione, previa valutazione del relativo
curriculum, tra personalità in campo scientifico riconosciute a livello nazionale o internazionale, in possesso
di documentata e specifica esperienza pluriennale nei settori di operatività dell’ARTI.
3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi o indennità di alcun genere, salvo
l’eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate, da autorizzarsi e da calcolare in conformità alle
disposizioni recate dalla l.r. 1/2011 e da liquidarsi a cura del Direttore generale.
Art. 7Il revisore unico 1. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale che ne stabilisce il compenso conformemente alle
disposizioni della l.r. 1/2011, ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE).
La deliberazione di nomina determina l’ammontare del compenso spettante, previa acquisizione del parere
delle strutture regionali competenti.
2. Il revisore unico esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Agenzia, vigila
sull’adeguatezza della struttura organizzativa dell’ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
redige la relazione sul bilancio di previsione, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo, esprime il parere
preventivo obbligatorio sul programma triennale dei fabbisogni di personale e sul regolamento di contabilità
e rilascia l’atto di asseverazione sul piano assunzionale con riferimento ai parametri indicati dall’articolo 33,
comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) e ai suoi
decreti attuativi.
3. Se riscontra grave irregolarità nella gestione dell’Agenzia, il revisore unico ne riferisce immediatamente
al Presidente della Giunta regionale, fermi restando gli obblighi di segnalazione e denuncia che sul medesimo
incombono.
Art. 8Il Direttore generale 1. Il Direttore generale è nominato, su proposta dell’Assessore al ramo, con deliberazione della Giunta
regionale, che ne determina il compenso ed eventuali ulteriori indennità in misura comunque non superiore
a quelle previste per i Direttori di Dipartimento, previa acquisizione del parere delle strutture regionali
competenti e secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. 1/2011.
2. Il Direttore generale è scelto tra soggetti:
a) in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento regionale per la nomina a Direttore di Dipartimento
e di esperienza pregressa per un periodo di almeno cinque anni in incarichi di analoga responsabilità
oppure in ruoli dirigenziali apicali in strutture pubbliche o private;
b) in possesso di specifica specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla
formazione universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze manageriali in
strutture pubbliche o private.
3. L’individuazione avviene previo esperimento delle procedure previste per la selezione dei Direttori
di Dipartimento dell’amministrazione regionale. L’incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività
ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a tre anni, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio
previa valutazione dei risultati conseguiti. L’incarico non può comunque eccedere la durata della consiliatura
regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, lo stesso si
intende prorogato fino alla data di nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a
novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale. Nel caso di nomina di un dirigente del
settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Direttore generale attua gli indirizzi impartiti dal Consiglio di amministrazione, assicurando
l’imparzialità, l’economicità e l’efficienza dell’attività amministrativa. Al Direttore generale possono essere
conferite deleghe, anche di rappresentanza, da parte del Presidente e sentito il Consiglio di amministrazione.
Il Direttore generale esercita le funzioni di coordinamento generale, direzione e controllo delle attività
dell’Agenzia e quelle inerenti alla organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
dell’Agenzia. Provvede inoltre:
a) alla predisposizione del piano annuale e triennale delle attività dell’Agenzia, del piano e della relazione
finale sulla performance, della proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio
di esercizio, dei regolamenti, dell’atto generale di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, del
programma triennale dei fabbisogni di personale e del piano assunzionale;
b) alla attribuzione degli incarichi dirigenziali, al coordinamento dei dirigenti e al controllo della loro
attività, anche con poteri avocativi e sostitutivi in caso di inerzia, secondo la disciplina vigente;
c) a gestire il personale assegnato, emanando le direttive e verificando il conseguimento dei risultati,
garantendo l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
d) alla valutazione annuale dei dirigenti e dei dipendenti, congiuntamente all’Organismo indipendente di
valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Agenzia.
5. Il Direttore generale esercita ogni altra funzione compresa nella sua sfera di competenza, necessaria
per la gestione dell’Agenzia, e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo, la Giunta regionale
ne dispone la sostituzione con un Direttore di Dipartimento regionale o di altra Agenzia regionale
Art. 9Personale 1. Tutto il personale dipendente in servizio presso la soppressa Agenzia regionale per la tecnologia e
l’innovazione transita nell’istituita Agenzia, conservando lo stato giuridico ed economico già conseguito alla
data di cessazione dell’ARTI.
2. Oltre al personale di cui al comma 1, nel primo quinquennio decorrente dall’istituzione della nuova Agenzia, quest’ultima può procedere a nuove assunzioni, sulla base del piano assunzionale redatto in
attuazione del programma triennale del fabbisogno di personale e corredato dall’atto di asseverazione del
revisore unico redatto con riferimento ai parametri indicati all’articolo 33, comma 1, del d.l. 34/2019 e ai
suoi decreti attuativi, esercitando le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli enti di nuova
istituzione.
3. Oltre che del personale da essa dipendente, l’Agenzia può avvalersi di personale distaccato o
comandato dalla Regione e dagli organismi da essa controllati, nonché da altri enti pubblici, nel rispetto della
normativa vigente in tema di reclutamento del personale nella pubblica amministrazione.
4. L’organico complessivo del personale dell’Agenzia è definito nel programma triennale dei fabbisogni,
sottoposto all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), numero 4).
Art. 10Controlli e vigilanza 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull’Agenzia approvando:
a) la convenzione quadro triennale di cui all’articolo 2, comma 4;
b) il regolamento di contabilità;
c) i bilanci di esercizio preventivi e consuntivi e le relative relazioni del revisore;
d) il programma triennale dei fabbisogni di personale e il piano assunzionale corredato dall’atto di
asseverazione del revisore unico redatto con riferimento ai parametri indicati all’articolo 33, comma
1, del d.l. 34/2019 e ai suoi decreti attuativi;
e) il piano annuale e triennale delle attività.
2. La Giunta regionale compie verifiche finalizzate alla valutazione dell’efficienza dei fattori gestionali
interni all’Agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse e l’efficacia dei risultati della gestione
dell’Agenzia.
3. La Giunta regionale designa il Direttore di Dipartimento o altra figura che cura e gestisce i rapporti con
l’Agenzia ed esercita i poteri di integrazione tra l’attività dell’Agenzia e la programmazione regionale.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, compete alla Giunta regionale:
a) la determinazione degli indirizzi e delle direttive a cui l’Agenzia deve attenersi nell’organizzazione e
nello svolgimento delle proprie attività e quelle per il contenimento della spesa;
b) la nomina degli organi dell’Agenzia e la definizione dei compensi spettanti;
c) il controllo dei risultati della gestione.
Art. 11Norma finanziaria 1. Agli oneri per il funzionamento dell’Agenzia si provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2024
e per gli esercizi finanziari 2025 e 2026, con la dotazione finanziaria iscritta nell’ambito della missione 14,
programma 3 “Ricerca e innovazione”, titolo 1, per complessivi 3.080 mila euro annui.
2. Al fine di allineare le dotazioni finanziarie della missione 14, programma 3, titolo 1, per le finalità di
cui al comma 1, al bilancio di previsione per gli anni 2024, 2025 e 2026, approvato con legge regionale 29
dicembre 2023, n. 38 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale
2024-2026), sono apportate le seguenti variazioni:
a) per l’esercizio finanziario 2024, competenza e cassa:
1) missione 14, programma 3, titolo 1, più 1.580 mila euro;
2) missione 6, programma 2, titolo 1, meno 630 mila euro;
3) missione 14, programma 2, titolo 1, meno 350 mila euro;
4) missione 14, programma 2, titolo 2, meno 600 mila euro;
b) per l’esercizio finanziario 2025, competenza:
1) missione 14, programma 3, titolo 1, più 1.080 mila euro;
2) missione 6, programma 2, titolo 1, meno 430 mila euro;
3) missione 14, programma 2, titolo 1, meno 250 mila euro;
4) missione 14, programma 2, titolo 2, meno 400 mila euro;
c) per l’esercizio finanziario 2026 si provvede in termini di competenza nell’ambito delle risorse già
stanziate sulla missione 14, programma 3, titolo 1. (1)
3. Per gli esercizi successivi si provvede con i pertinenti bilanci di previsione annuali e pluriennali.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 202, della l.r. 42/2024
Art. 12Norme transitorie, abrogazioni e disposizioni di rinvio 1. L’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, in sigla ARTI, istituita dall’articolo 65, comma 1,
della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e
bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), come modificata dalla legge regionale 7 febbraio 2018,
n. 4 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione - ARTI), è soppressa.
2. L’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione subentra in tutti i
rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, facenti capo alla soppressa Agenzia regionale per la tecnologia e
l’innovazione. In fase di prima applicazione delle disposizioni della presente legge confluiscono nell’Agenzia
tutto il personale dipendente, i beni materiali e immateriali, mobili e immobili, le attrezzature, i contratti e le
convenzioni dell’ARTI.
3. Fino all’insediamento dei nuovi organi previsti dalla presente legge, il Direttore amministrativo e i
componenti del Collegio dei revisori dei conti della cessata ARTI rimangono in carica per lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali.
4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la l.r. 4/2018;
b) il comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 1/2004.
5. Ogni richiamo o rinvio contenuto nella normativa regionale vigente o in altri documenti ufficiali è da
intendersi riferito all’Agenzia per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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