Anno 2024
Numero 30
Data 21/11/2024
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 21 novembre 2024, n. 30

“Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia”



Art. 1

Oggetto e finalità


1. La presente legge detta norme e dispone interventi graduali finalizzati alla tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia.


Art. 2

Procedure di gara


1. La Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali indicano in tutte le procedure di gara, in coerenza con quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore.

2. I soggetti di cui al comma 1 verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l’ora. (1) 

3. Se gli operatori economici dichiarano di applicare, in sede di offerta, un differente contratto collettivo, i soggetti di cui al comma 1 verificano, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 36/2023, che tale contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

4. I soggetti di cui al comma 1 conducono il giudizio di equivalenza sulla base dei dodici parametri indicati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la Circolare 28 luglio 2020, n. 2. Può ritenersi sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti in numero massimo di due parametri, accertando preventivamente che il diverso contratto collettivo indicato dagli operatori economici in sede di offerta preveda una retribuzione minima inderogabile pari a nove euro l’ora. La verifica da effettuare verte sulla equivalenza sia delle tutele normative che delle tutele economiche dei diversi contratti collettivi.



(1) Comma modificato dall'art. 21 della l.r. 39/2024


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.