Anno 2024
Numero 39
Data 29/11/2024
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 29 novembre 2024, n. 39

Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026



Art. 1

Attività di recupero e valorizzazione di immobili


1.    I proventi derivanti dalle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie locali, alienato alla Regione Puglia per il ripianamento del disavanzo sanitario ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), per l’esercizio finanziario 2024, sono prioritariamente impiegati dalla società di cartolarizzazione di cui all’articolo 42 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni perla formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia) per il cofinanziamento di progetti di valorizzazione del patrimonio immobiliare della società stessa, nel limite massimo di euro 1 milione.


Art. 2

Collaudo tecnico funzionale della diga del Monte Melillo presso il torrente Locone. Contributo straordinario al Consorzio di bonifica centro sud Puglia 


1.  Al fine di avviare le procedure di collaudo tecnico funzionale della diga del Monte Melillo presso il torrente Locone e nelle more della definizione del compenso totale da determinarsi ai sensi delle linee guida per il collaudo delle grandi dighe, ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta), è assegnato un contributo straordinario al Consorzio di bonifica centro sud Puglia per l’esercizio finanziario 2024.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.




Art. 3

Risorse aggiuntive a favore del servizio sanitario regionale per l’esercizio 2024


1.   Al fine di far fronte ai maggiori oneri per spese correnti sostenute nel corso dell’esercizio 2024 dal servizio sanitario regionale, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 30 milioni. 


Art. 4

Contributo agli investimenti in sanità


1.    Al fine di concorrere al finanziamento in favore delle aziende sanitarie locali per la realizzazione e il completamento di investimenti strutturali, di manutenzione straordinaria e per l’acquisizione di arredi e attrezzature, è autorizzato un contributo straordinario di euro 45 milioni a valere sull’esercizio finanziario 2024.

2.  Per le finalità stabilite al comma 1, da attuarsi attraverso investimenti diretti oppure mediante l’erogazione di contributi agli investimenti nel rispetto dell’articolo 3, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è autorizzato ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il ricorso all’indebitamento per un importo massimo di euro 45 milioni. Il debito autorizzato può essere contratto, con deliberazione della Giunta regionale, solo per far fronte a effettive esigenze di cassa, ai sensi dell’articolo 40, comma 2 bis, del d. lgs. 118/2011.

3.  Alla contabilizzazione del finanziamento e degli interventi previsti dal presente articolo si provvede, nell’ambito del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026, come segue: per la parte entrata, con assegnazione nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2024 di una dotazione finanziaria di euro 45 milioni, mediante imputazione, in termini di competenza e cassa, al titolo 6, tipologia 300; per la parte spesa, con assegnazione nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2024 di una dotazione finanziaria di euro 45 milioni, mediante imputazione, in termini di competenza e cassa, alla missione 20, programma 3, titolo 2.

4.   In relazione all’assegnazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni al prelievo della dotazione finanziaria di cui al comma 3 e all’iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi. Le variazioni di cui al presente comma sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

5.   L’onere presunto annuale di ammortamento, per il rimborso della quota capitale e relativa quota interessi, del debito autorizzato con il presente articolo, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa depositi e prestiti, è valutato in euro 4,05 milioni annui per un periodo stimato pari a quindici anni a decorrere dall’esercizio finanziario 2025 con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2024-2026, per quota capitale a valere sulla missione 50, programma 2, titolo 4 per euro 2 milioni 250 mila nell’esercizio finanziario 2025 ed euro 2 milioni 350 mila nell’esercizio finanziario 2026, e per quota interessi a valere sulla missione 50, programma 1, titolo 1 per euro 1 milione 800 mila nell’esercizio finanziario 2025 ed euro 1 milione 700 mila nell’esercizio finanziario 2026. Per le annualità successive si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.




Art. 5

Completamento delle attività dirette alla piena operatività del numero unico europeo di emergenza


1. Per le finalità di cui all’articolo 117 della legge regionale 29 dicembre 2022 n. 32 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia. Legge di stabilità regionale 2023), l’attribuzione delle funzioni attinenti alla gestione del numero unico europeo di emergenza (NUE) a un commissario straordinario è prorogata per un ulteriore triennio.

2.   Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione. 




Art. 6

Atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 6 bis della l. 212/2000


1. Sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio di cui all’articolo 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) gli atti:

a) automatizzati e sostanzialmente automatizzati emessi dalla Regione Puglia a seguito di violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio gli atti di accertamento e irrogazione delle relative sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento, relativi ai seguenti tributi:

1) tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria);

2) tasse sulle concessioni regionali di cui agli articoli 1 e 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario);

3) addizionale regionale all’accisa sul gas naturale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione);

4) tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ad eccezione degli atti di accertamento e di irrogazione sanzioni derivanti da processo verbale di constatazione.

b) di pronta liquidazione emessi dalla Regione Puglia a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio gli atti di liquidazione o di esecuzione relativi ai seguenti tributi:
1) addizionale regionale all’accisa sul gas naturale di cui al d. lgs. 398/1990;
2) tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della l. 549/1995.
2. Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo previste dall’ordinamento tributario.


Art. 7

Modifiche alla l.r. 8/2018


1.  Alla legge regionale 27 marzo 2018, n. 8 (Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 14 è abrogato;

b) il comma 5 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente: “5.Nel caso di contestazione del tributo a seguito dei processi verbali, salvi i casi di fondato pericolo per la riscossione, l’emissione dell’avviso di accertamento è preceduta dalla notifica dello schema di atto. Nel termine di sessanta giorni il contribuente può presentare controdeduzioni ed eventualmente, su richiesta, accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine dei sessanta giorni dalla notifica dello schema di atto. Se la scadenza ditale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato.”. 




Art. 8

Integrazione dell’articolo 1 della l.r. 25/2003 in materia di esenzione della tassa automobilistica per disabili


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Hanno diritto all’esenzione di cui al comma 1, con le stesse modalità e indipendentemente dalla patologia sofferta, i soggetti titolari di indennità di accompagnamento qualora al disabile sia stata riconosciuta invalidità civile con permanente inabilità lavorativa al cento per cento con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente dell’accompagnatore ovvero con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana.”. 




Art. 9

Interventi a favore dell’associazionismo sportivo e ricreativo. Modifica alla l. r. 33/2006


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2006 n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Regione può perseguire le finalità di cui al comma 1 anche attraverso la concessione di patrocinio a titolo oneroso. La Giunta regionale definisce le modalità operative di concessione ed attuazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 6 bis della presente legge.”




Art. 10

Prestazioni sanitarie non adeguatamente tariffate


1.   Per gli anni 2024, 2025 e 2026, fermo restando il rispetto e nei limiti del finanziamento annuale del fondo sanitario regionale e al fine di garantire la continuità assistenziale in favore degli assistiti e non interrompere l’erogazione dell’attività sanitaria, per le sole prestazioni urgenti e indifferibili, è consentito il riconoscimento di un incremento delle funzioni assistenziali e progettuali di cui all’articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in favore degli ospedali privati accreditati classificati equiparati, a condizione che gli stessi siano già inseriti nella rete emergenza urgenza ospedaliera e già dotati di pronto soccorso, e comunque col solo limite che il valore complessivo della remunerazione delle funzioni, di cui al presente articolo, non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.

2.  Con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si dà attuazione alle previsioni di cui al comma 1.

3.  Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in10 milioni di euro per anno e quale finanziamento massimo per le annualità 2024, 2025 e 2026, trovano copertura nello stanziamento annuo del fondo sanitario regionale di cui alla missione 13, programma 1, titolo 1.




Art. 11

Contributo straordinario in favore di Aeroporti di Puglia s.p.a.


1.  Al fine di ristorare le spese sostenute da Aeroporti di Puglia s.p.a. per l’evento internazionale G7 2024, relative ad interventi necessari per garantire l’adeguata accoglienza alle delegazioni ospiti in Puglia, è assegnato, per l’esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario nel limite massimo di euro 1 milione.

2.   Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite dell’importo delle spese rendicontate.

3.   Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. 




Art. 12

Modifiche all’articolo 9 della l.r. 51/2021


1.   Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “dei posti di professore di ruolo” sono aggiunte le seguenti: “e di ricercatori”;

b) dopo le parole “dell’area medica dell’Università degli Studi di Foggia” sono aggiunte le seguenti: “utili al raggiungimento dei requisiti disciplinari minimi.”.




Art. 13

Modifica alla l.r. 37/2023


1.   Al comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2024) le parole “da associazioni di volontariato” sono sostituite dalle seguenti: “da organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS)”.


Art. 14

Modifica alla l.r. 1/2005


1.   Dopo l’articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia) è aggiunto il seguente:

“Art. 25 bis (Rinnovo contratti di lavoro autonomo del personale impegnato nella medicina penitenziaria) 1. I contratti di lavoro autonomo del personale trasferito alle aziende del SSR in esecuzione dell’artico 3, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria) possono essere rinnovati in ragione di necessità correlate alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogati nell’ambito della medicina penitenziaria.”.




Art. 15

Modifica alla l.r. 45/2012


1.   L’articolo 35 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013–2016 della Regione Puglia) è sostituito dal seguente: “Art. 35 (Contributi di bonifica)

1. Fino a completa estinzione della debitoria, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) la Regione Puglia corrisponde ai Consorzi di bonifica i contributi consortili, dovuti a qualsiasi titolo, mediante compensazione con le somme rispettivamente erogate a titolo di anticipazioni in esecuzione delle seguenti norme:

a) articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2007, n.10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia);

b) articolo 3, comma 9, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia);

c) articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008);

d) articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia);

e) articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 – 2012 della Regione Puglia);

f) articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia).

2.    Ai sensi dell’articolo 1249 c.c., per la compensazione si osservano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1193 c.c.
3.    I Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge come modificata, elaborano un piano di rientro delle anticipazioni effettivamente accertate di cui al comma 1, con imputazione dei pagamenti secondo i criteri di cui all’articolo 1193 c.c.
4.    Il piano di rientro ha una durata massima di venticinque anni, senza oneri aggiuntivi e prevede una clausola di revisione annuale della debitoria residua che tiene conto delle compensazioni di cui al comma 1, effettuate alla data del 31 dicembre di ogni anno.
5.   I Consorzi di bonifica trasmettono il piano di rientro al Servizio Irrigazione e bonifica del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale e ambientale, che effettua l’istruttoria preliminare secondo la disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6.     I Consorzi di bonifica adottano il piano di rientro a cura del competente organo consortile e trasmettono, entro 15 giorni, al Servizio Irrigazione e bonifica del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale e ambientale per il controllo previsto dall’articolo 35, comma 4, della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica).
7.    Il piano di rientro è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 giugno 2025.
8.    Il Consorzio di bonifica centro sud Puglia propone un piano di rientro delle anticipazioni erogate ai consorzi commissariati soppressi, secondo la disciplina di cui all’articolo 11 della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati).”.



Art. 16

Modifiche alla l.r. 1/2017


1.  Alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “6. La situazione debitoria nei confronti di amministrazioni pubbliche e di società pubbliche e private può essere definita in via transattiva anche in deroga alle condizioni di cui al presente articolo, ivi compresi i debiti maturati fino al 31 dicembre 2023. A tal fine, il Commissario straordinario unico predispone una specifica istruttoria da sottoporre alla Giunta regionale per le conseguenti iniziative.”.

b) il comma 3 dell’articolo 6 della è sostituito dal seguente: “3. Entro il 31 dicembre 2024, il Commissario straordinario unico provvede alla notifica degli atti per la riscossione dei tributi consortili per l’anno 2023 in favore dei consorzi commissariati e, all’esito della verifica di cui all’articolo 25, comma 2, della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4  (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), indice le elezioni degli organi consortili ai sensi della precitata legge regionale entro e non oltre il 30 giugno 2025.”.

c) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: “1. Raggiunto l’equilibrio della gestione corrente da parte del Consorzio di bonifica centro sud Puglia, anche attraverso modifiche delle competenze funzionali, con relativa attribuzione delle funzioni ad altri soggetti, da realizzarsi con apposita legge o con deliberazione della Giunta regionale, la Regione Puglia non può erogare alcun finanziamento, comunque denominato, a titolo di contributo a copertura delle spese di gestione, in ordine alle funzioni disciplinate dalle presenti disposizioni, a favore dei Consorzi di bonifica, salvo che in ottemperanza a disposizioni legislative statali.”.

d) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Art. 11 (Riequilibrio della gestione corrente del Consorzio di bonifica centro sud Puglia)

1. Il Consorzio di bonifica centro sud Puglia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, elabora un piano di equilibrio al massimo decennale, finalizzato al raggiungimento tendenziale e progressivo del pareggio di bilancio della gestione corrente, al netto dei contributi regionali, attraverso la riduzione dei costi di gestione e l’adeguamento di tariffe e contributi consortili.

2. Il pareggio di bilancio deve essere raggiunto, nell’arco temporale massimo di dieci anni attraverso:

a) la ripresa dell’iscrizione a ruolo e la relativa riscossione dei contributi di bonifica e di irrigazione dovuti dai soggetti consorziati, avendo riguardo ai piani di classifica approvati e ai criteri di riparto ivi contemplati;

b) il dimensionamento ottimale del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate al Consorzio;

c) l’utilizzo temporaneo in convenzione di servizi resi da enti e/o agenzie strumentali della Regione;

d) la rivisitazione dei costi indiretti, con contestuale ristrutturazione dell’organigramma aziendale, sia in termini funzionali che numerici;

e) la rinegoziazione e l’efficientamento dei costi di approvvigionamento, vettoriamento e sollevamento dell’acqua;

f) la realizzazione delle opere strategiche nell’ambito degli strumenti di programmazione del Consorzio e del piano pluriennale degli investimenti di cui all’articolo 8, comma 4, della presente legge;

g) ogni altra azione espressamente indicata nel piano di riequilibrio di cui al comma 1.

3. Il Consorzio di bonifica centro sud Puglia trasmette il piano di riequilibrio al Servizio Irrigazione e bonifica del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale e ambientale che effettua un’istruttoria preliminare secondo la disciplina della l. 241/1990.
4. Il Consorzio di bonifica centro sud Puglia adotta il piano di riequilibrio a cura del competente organo consortile, previo parere del Revisore unico, e lo trasmette, entro 15 giorni, al Servizio Irrigazione e bonifica del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale e ambientale per il controllo previsto dall’articolo 35, comma 4, della l.r. 4/2012.
5. Il piano di riequilibrio è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro il giugno 2025. Eventuali successive modifiche possono essere proposte in conseguenza al verificarsi di circostanze sopravvenute ed imprevedibili.
6. Il Consorzio di bonifica centro sud Puglia, previo parere del Revisore unico, approva u relazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio, riportando gli esiti del monitoraggio nell’attuazione delle azioni di cui al precedente comma 2, evidenziando altresì la riduzione annuale del disavanzo e il disavanzo residuo.
7. La relazione annuale è sottoposta al controllo di cui all’articolo 35, comma 4, della l 4/2012.
8. Per il 2025, la Regione Puglia procede all’erogazione del contributo straordinario per la gestione corrente di cui all’articolo 12 nei limiti dello stanziamento previsto, previa approvazione del piano di riequilibrio. Per le annualità successive e per tutta la durata del piano, la Regione Puglia procede all’erogazione del contributo straordinario per la gestione corrente di cui all’articolo 12, nei limiti dello stanziamento previsto, previa approvazione della relazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio e all’esito del controllo positivo di cui all’articolo 35, comma 4, della l.r. 4/2012.
9. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Consorzio di bonifica centro sud Puglia elabora un piano di rientro delle anticipazioni effettivamente erogate ai Consorzi commissariati soppressi in esecuzione delle seguenti norme:
a) articolo 6 della l.r. 10/2007;
b) articolo 3, comma 9, della l.r. 40/2007;
c) articolo 11 della l.r. 18/2008;
d) articolo 6 della l.r. 10/2009;
e) articolo 7 della l.r. 34/2009;
f) articolo 21 della l.r. 19/2010.
10. Il piano di rientro ha una durata massima di venticinque anni senza oneri aggiuntivi e prevede una clausola di revisione annuale della debitoria residua che tiene conto delle compensazioni di cui all’articolo 35 della l.r. 45/2012, effettuate alla data del 31 dicembre di ogni anno, con imputazione dei pagamenti secondo i criteri di cui all’articolo 1193 c.c.
11. Il Consorzio di bonifica centro sud Puglia trasmette il piano di rientro al Servizio Irrigazione e bonifica del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale e ambientale, che effettua un’istruttoria preliminare secondo la disciplina della l. 241/1990.
12. Il Consorzio di bonifica centro sud Puglia adotta il piano di rientro a cura del competente organo consortile e lo trasmette, entro 15 giorni, al Servizio Irrigazione e bonifica del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale e ambientale per il controllo previsto dall’articolo 35, comma 4, della l.r. 4/2012.
13. Il piano di rientro è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 giugno 2025.”.
e) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
“Art. 13 bis (Disposizioni transitorie)
1. Senza soluzione di continuità nell’esercizio della funzione consortile, fino all’approvazione degli atti di programmazione del territorio del Consorzio di bonifica Centro sud Puglia di cui agli articoli 3, 13 e 17 della l.r. 4/2012, restano in vigore, ad ogni effetto di legge, i piani comprensoriali di bonifica e i piani di classifica dei Consorzi di bonifica commissariati, in relazione a ciascun comprensorio consortile di competenza.
2. Fino all’approvazione degli atti di programmazione del territorio del Consorzio di bonifica Centro sud Puglia, i distretti previsti dall’articolo 2, comma 4, della presente legge coincidono con i precedenti comprensori di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia.”. 



Art. 17

Modifica alla l.r. 4/2012


1.  Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica) è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di risolvere la frammentazione nella gestione dei corsi d’acqua, nei comprensori ove esistono corsi d’acqua naturali e artificiali, non gestiti attualmente dai Consorzi di bonifica, la Regione può affidarne la gestione, la manutenzione e la custodia ai consorzi stessi, tenuto conto della interconnessione con le altre opere di bonifica. A tal fine è stipulata con il Consorzio apposita convenzione contenente l’elencazione specifica dei corsi d’acqua sopraindicati e il corrispettivo finanziamento.”. 




Art. 18

Modifiche alla l.r. 37/2023


1. Alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024 - 2026 della Regione Puglia - legge distabilità regionale 2024)sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Art. 8 (Gestione, manutenzione e custodia dei corsi d’acqua)

1. In attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norma in materia ambientale), al fine di sottoscrivere le convenzioni con i consorzi di bonifica di cui all’artico 6, comma 2, della l.r. 4/2012 per la gestione, manutenzione e custodia dei singoli corsi d’acqua interconnessi con le opere di bonifica, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambi della missione 16, programma 1, titolo 2 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 5 milioni. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.”.

b) l’articolo 9 è abrogato.



Art. 19

Modifica alla l.r. 17/1999


1. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 (Misure di rilievo finanziario per la programmazione e la razionalizzazione della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999 - 2001)) è sostituito dal seguente:

“4. Le amministrazioni comunali destinano i fondi rivenienti dalle alienazioni di terreni di uso civico e dalle affrancazioni dei canoni alla realizzazione di opere di valorizzazione dei restanti demani civici, ovvero per accertamenti e verifiche demaniali, previa autorizzazione allo svincolo delle somme con provvedimento della competente struttura regionale.”.




Art. 20

Modifica alla l.r. 21/2011


1.  L’articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) è sostituito dal seguente: “Art. 10 (Formazione dei piani attuativi e permesso di costruire convenzionato)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti alla disciplina di cui alle vigenti leggi, che resta immutata.

2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la convenzione è approvata dalla Giunta comunale se conforme allo strumento urbanistico generale vigente e dal Consiglio comunale negli altri casi.”. 




Art. 21

Modifica alla l.r. 30/2024


1.   All’articolo 2, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia) le parole ”un trattamento economico minimo” sono sostituite dalle seguenti: “una retribuzione minima tabellare”.


Art. 22

Modifiche alla l.r. 16/2019


1. Alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 16 (Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3, comma 3, dopo le parole: “e dei pensionati maggiormente rappresentative”, sono aggiunte le seguenti: “nonché un rappresentante dei sindacati dei pensionati del lavoro autonomo dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio,”;

b) all’articolo 4, comma 1, lettera e), dopo le parole: “e pensionati,” sono aggiunte le seguenti: “organizzazioni sindacali dei pensionati del lavoro autonomo,”;

c) all’articolo 6, comma 1, lettera b), dopo le parole: “e dei pensionati,” sono aggiunte le seguenti: “delle organizzazioni sindacali dei pensionati del lavoro autonomo,”.




Art. 23

Modifiche alla l.r. 9/2017


1.  All’articolo 9 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente “f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi, ad eccezione di coloro per i quali non sia stata già dichiarata la decadenza e abbiano depositato ricorso ai sensi degli articoli 39 comma 3; 40; 44, comma 1, lettera a); 47; 84 e seguenti, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) per l’accesso al concordato preventivo, quale strumento di regolazione della crisi, fatto salvo, in ogni caso, il buon esito del concordato ai fini del completo soddisfacimento degli obblighi retributivi; o abbiano richiesto qualunque altro strumento di regolazione della crisi previsto dal suddetto codice, compresa la composizione negoziata della crisi di cui all’articolo 12.“.

b)  al comma 5, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “f bis) coloro i quali hanno violato gli obblighi contributivi nei confronti del personale dipendente e quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa, a tutela dei lavoratori.”




Art. 24

Programma di ricerca e sperimentazione per il trattamento del glioblastoma


1. Al fine di allineare il sistema sanitario regionale con il progresso scientifico e tecnologico, è istituito un programma di ricerca e sperimentazione diretto a introdurre tecnologie innovative e non invasive per pazienti adulti affetti da glioblastoma.

2. L’azienda sanitaria locale di Bari è individuata quale azienda capofila per l’avvio del programma di cui al comma 1, provvedendo a definire, entro e non oltre dieci giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, le procedure attuative, compresa la negoziazione sui prezzi con le aziende produttrici. Per gli oneri derivanti dalla realizzazione del programma di ricerca è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. 




Art. 25

Contributo per la messa in sicurezza di cornicioni e parapetti della scuola secondaria di primo grado di Tuglie


1.   Al fine di garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, nonché di preservare la qualità e la funzionalità dell’edificio scolastico sede della scuola secondaria di primo grado di Tuglie di via Nicola Tramacere, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 3, titolo 2, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.

2.   Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 26

Istituzione della RSA San Nicandro Garganico, Troia e Campi salentina (1) 


1.   Sono istituite le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e Troia, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinate nell’organizzazione funzionale della Azienda sanitaria locale (ASL) di Foggia. E’ istituita la RSA di Campi salentina, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinata nell’organizzazione funzionale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce (ASL). (2) 

2.   La gestione interamente pubblica di cui al comma 1 è riferita, inderogabilmente, ai servizi e alle attività sanitarie.

3.   Il passaggio alla gestione interamente pubblica delle RSA avviene alla scadenza dei contratti di gestione attualmente in corso o in regime di proroga. Se il periodo di proroga scade prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, il subentro nella gestione pubblica diretta della ASL competente, avviene entro e non oltre quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, oppure entro novanta (3)  giorni in caso di ragioni opportunamente motivate sotto il profilo oggettivo.

4.   Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, transita nell’organico della ASL competente ai sensi dell’articolo 1, comma 268, lettera c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nel rispetto della normativa vigente, ove compatibile con il profilo professionale, valorizzando l’esperienza lavorativa svolta nella stessa tipologia di servizio.

5.  Entro e non oltre il 31 gennaio 2025, la regione provvede alla rimodulazione e relativa assegnazione dei posti letto prevista dal comma 1, con le priorità ivi previste. (4) 



(1) Rubrica così sostituita dall'art. 240, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024
(2) Periodo aggiunto dall'art. 240, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024
(3) Parola sostituita dall'art. 240, comma 1, lett. c) della l.r. 42/2024
(4) Comma così sostituito dall'art. 240, comma 1, lett. d) della l.r. 42/2024


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.