Legge Regionale 22 febbraio 2024, n. 4 Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo) e modifica alla legge
regionale 24 luglio 2012, n. 19 (Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico).
CAPO 1Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42
Art. 1Modifiche alla l.r. 42/2013 1. Nella legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo), le parole: “Area politiche per
lo sviluppo rurale”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “struttura competente dell’Assessorato
regionale all’Agricoltura”.
Art. 2Modifiche all’articolo 1 della l.r. 42/2013 1. L’articolo 1 della l. r. 42/2013 è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Finalità)
1.La Regione sostiene la multifunzionalità dell’impresa agricola e la diversificazione delle attività
agricole anche tramite la valorizzazione dell’agriturismo, al fine di:
a) tutelare e qualificare le risorse agro-silvo-pastorali di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività imprenditoriali agricole nelle aree rurali, attraverso
l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità della vita;
c) consentire la diversificazione dei redditi derivanti da attività agricole;
d) favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente, del territorio e della biodiversità;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale, tutelando le peculiarità naturalistiche, paesaggistiche,
storiche, architettoniche ed ambientali;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, di qualità e biologiche, nonché le connesse
tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare;
h) incentivare il risparmio energetico e utilizzare le fonti di energia rinnovabili.
Art. 3Modifiche all’articolo. 2 della l.r. 42/2013 1. All’articolo 2 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità disciplinate dalla presente
legge ed esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche in forma
societaria o associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione
con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.”;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i
suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo
determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, nonché, ai sensi dell’articolo 68, comma 10,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola
e attività agrituristica. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento
di attività e servizi complementari. Per attività e servizi complementari si intendono le attività
occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni
locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.”;
c) le lettere b), c) e d) del comma 3, sono sostituite dalle seguenti:
“b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di
aziende agricole ubicate in ambito regionale o in territori contigui diregioni limitrofe, ivi compresi
i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati
dai marchi DOP, IGT, DOC, DOCG e IGP, per i prodotti di qualità garantiti dalla Regione Puglia o
compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e i prodotti biologici;
c) organizzare, anche all’esterno delle strutture aziendali, degustazioni ed eventi promozionali, ivi
inclusa la mescita di vini, di birra e di distillati prodotti nella regione, di prodotti provenienti
prevalentemente dalla propria azienda integrati con prodotti di aziende agricole locali, anche
in collaborazione con soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati, anche per finalità
turistiche, alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del relativo territorio,
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative,
ivi comprese quelle volte a promuovere il benessere psico-fisico della persona, culturali,
didattiche, divulgative, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo.”;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3 bis. L’impresa agricola esercente attività agrituristica, d’ora in avanti impresa agrituristica, può
rendere disponibili agli ospiti aree utilizzabili per il pic-nic con possibilità di consumare sul posto
pasti, spuntini e prodotti forniti direttamente dall’impresa stessa, nel rispetto delle norme igienicosanitarie, nonché spazi attrezzati al fine di consentire lo svolgimento del lavoro a distanza.”.
Art. 4Modifiche all’articolo 3 della l.r. 42/2013 1. All’articolo 3 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzate le strutture e i fabbricati o le porzioni di
fabbricati, sia a destinazione abitativa che strumentale rispetto all’esercizio dell’attività agricola, esistenti sul fondo.”;
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. I fabbricati e le strutture destinati alla utilizzazione agrituristica possiedono i requisiti strutturali e
igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. I Comuni,
nell’ambito delle proprie competenze, possono prevedere deroghe al rispetto dei suddetti requisiti in
funzione delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità dei fabbricati,
specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti,
nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata.”;
c) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo:
“L’esercizio delle attività agrituristiche previste
nell’articolo 2 non richiede il cambio di destinazione d’uso dei locali e delle strutture a tal fine
impiegate presenti sul fondo.”;
d) il comma 7, è sostituito dal seguente:
“7. Fatto salvo quanto stabilito sotto il profilo urbanistico, edilizio e, se previsto, paesaggistico,
l’ospitalità in spazi aperti può essere svolta da aziende. Le piazzole da utilizzare per agri-campeggio,
destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone,
possiedono una superficie minima di sessanta metri quadrati e sono sistemate a una distanza non
inferiore a 2 metri l’una dall’altra. Possono essere realizzate fino a un massimo di tre piazzole per
ettaro di superficie aziendale e di quindici piazzole per azienda per la sistemazione di una tenda
o altro mezzo di pernottamento per piazzola. Possono essere fornite unità abitative mobili per la
sosta e il soggiorno degli ospiti privi di propri mezzi di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan,
camper, casette mobili, anche eventualmente a forma di botte, e altre tipologie, a condizione che
siano in linea con la normativa urbanistica e prive di impianti o strutture fisse. Con deliberazione
della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli spazi all’aperto, nonché dei
servizi igienico sanitari, tenuto conto, in particolare, della disciplina edilizia prevista, per analoghe
strutture ricettive turistiche all’aperto.”;
e) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
“9 bis. Agli interventi di natura edilizia effettuati sui fabbricati, pertinenze e accessori, destinati
all’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per
l’attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977).”.
Art. 5Modifiche all’articolo 4 della l.r. 42/2013 1. All’articolo 4 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: “dedicato all’attività agricola” sono sostituite dalle seguenti: “dell’attività
agricola”;
b) alla lettera a) del comma 3, la parola: “quaranta” è sostituita dalla seguente: “cinquanta”;
c) i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, sono abrogati;
d) i commi 5, 6 e 7, sono sostituiti dai seguenti:
“5. L’attività di ospitalità in alloggi è esercitata mediante l’utilizzo di camere e unità abitative, nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie.
6. L’ospitalità in spazi aperti può essere svolta nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 3, comma 7.
7. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla
promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell’offerta
enogastronomica, l’attività di somministrazione di pasti e bevande prevista nell’articolo 2, comma 3,
lettera b), ivi compresa la prima colazione, è svolta nell’osservanza dei seguenti parametri e criteri:
a) utilizzare una quota di prodotti propri non inferiore al 20 per cento del totale dei prodotti impiegati nella somministrazione. Tale quota è ridotta al 15 per cento perle imprese che praticano
l’agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande biologici, nonché perle imprese agrituristiche
operanti in aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa europea;
b) possibilità di utilizzare una quota non inferiore al 40 per cento dei prodotti impiegati nella
somministrazione provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale o in territori
contigui di regioni limitrofe, con preferenza per i prodotti provenienti da forme organizzate di
vendita diretta;
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare almeno il 60 per cento dei prodotti
impiegati nell’attività di somministrazione;
d) laparterimanentedeiprodottiutilizzatidevepreferibilmenteproveniredaimpreseagroalimentari
ubicate in ambito regionale che trasformano produzioni agricole regionali o in territori contigui
di regioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa di
regioni contigue, possono essere utilizzati prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le
caratteristiche di qualità e tipicità, nella misura massima del 25 per cento del totale;
f) nel caso di preparazione di diete speciali necessarie per motivi di salute ivi comprese le
intolleranze alimentari, è consentito l’utilizzo di prodotti in deroga a quanto previsto nelle lettere
dalla a) alla e).”;
e) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
“7 bis. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati
nell’azienda agricola nonché quelliricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso
lavorazioni esterne e, nel limite del 50 per cento del totale dei prodotti di cui al comma 7, lettera a),
quelli ottenuti nell’ambito di contratti di rete o accordi e contratti di filiera sottoscritti dall’azienda
agricola con altre aziende agricole della zona, o comunque ubicate nel territorio regionale, oppure
provenienti da cooperative o consorzi con sede ubicata nel territorio regionale di cui l’azienda stessa
sia socia.
7 ter. Nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 7, l’attività di somministrazione può essere svolta
anche mediante il servizio di asporto o di consegna a domicilio.
7 quater. Nel limite di trenta giorni all’anno, è consentita, anche oltre il limite di cui al comma 3,
lettera c), l’organizzazione, all’esterno del complesso aziendale e anche mediante l’utilizzo distrutture
mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, dell’attività di somministrazione di pasti e bevande
costituita dai prodotti di cui al presente articolo, ferma restando l’osservanza delle vigenti norme
igienico-sanitarie.
7 quinquies. Qualora per cause di forza maggiore, dichiarate dallo Stato o dalla Regione e derivanti
in particolare da epidemie, pandemie, calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, non sia possibile
rispettare i parametri di connessione di cui al comma 1, nonché i criteri e parametri di cui al comma
7, il Comune in cui ha sede legale l’impresa agrituristica può autorizzare temporaneamente l’esercizio
dell’attività in deroga ai citati parametri e criteri, a seguito di comunicazione da parte dell’impresa
stessa.
7 sexies. L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di
somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.”.
Art. 6Inserimento dell’articolo 4 bis alla l.r. 42/2013 1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 42/2013, è inserito il seguente:
“Art. 4 bis (Attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva)
1. Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), rientra anche l’organizzazione:
a) di servizi ricreativi compresi quelli volti a promuovere il benessere psico-fisico della persona;
b) di attività seminariali, di informazione, divulgazione e promozione in materia di tradizione rurale,
storica ed economica locale anche attraverso l’uso di biblioteche aziendali e raccolte di oggetti;
c) di corsi, inclusi quelli di cucina incentrati sulla tradizione enogastronomica rurale locale e per
assaggiatori di prodotti regionali;
d) di escursioni con guida sia su percorsi volti alla valorizzazione del patrimonio storico o culturale,
sia su percorsi naturalistici con punti di osservazione della fauna e della flora autoctona all’interno
o all’esterno dell’azienda, nel rispetto della normativa vigente in materia di professioni turistiche;
e) di passeggiate a cavallo e della pesca sportiva praticata utilizzando laghetti aziendali;
f) di attività, anche giornaliere, ludico-ricreative e di intrattenimento per bambini e ragazzi.
2. Nelle attività previste nel comma 1, lettera a), non rientrano le pratiche sanitarie e le attività che non
abbiano alcuna diretta correlazione con l’ambito rurale. Nel caso di trattamenti che richiedono specifiche
competenze, l’operatore deve risultare in possesso di adeguati attestati.
3. L’utilizzo delle attrezzature sportive e delle strutture sportive, natatorie o ricreative, nella disponibilità
dell’azienda agrituristica, è consentito soltanto da parte degli ospiti che usufruiscono delle attività di
ospitalità e somministrazione e non dà luogo al pagamento di autonomo corrispettivo in quanto servizio
integrativo e accessorio.”.
Art. 7Modifiche all’articolo 5 della l.r. 42/2013 1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5 della l.r. 42/2013, sono sostituiti dai seguenti:
“2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 3 e delle particolari caratteristiche storiche,
artistiche, architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per l’attività agrituristica, specie per quanto
attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate
dimensioni dell’attività esercitata, stabilisce specifici parametri edilizi atti a consentire lo svolgimento di
attività agrituristiche in tali edifici, anche in deroga alle norme previste per i pubblici esercizi.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti
e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, per la lavorazione,
trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresi il congelamento di materie prime di origine
animale o vegetale destinate a essere utilizzate nella preparazione dei cibi e la lavorazione di conserve
vegetali, confetture o marmellate, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.
4. L’operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo, ai sensi dell’articolo 5 del
regolamento (CE) n. 852/2004, le procedure operative necessarie per garantire che l’attività di produzione,
preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel
rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni. Ai sensi di quanto previsto
nell’articolo 5, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), l’autorità sanitaria,
nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del
relativo piano aziendale di autocontrollo, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle
produzioni necessarie per l’attività agrituristica, dell’opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti,
dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri.
5. La macellazione di animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola è consentita
esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Non rientra nel campo
di applicazione del predetto regolamento e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature
dedicate la macellazione sino a cinquecento capi all’anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di
acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell’ambito della stessa azienda di produzione
primaria. 6. Per le imprese agrituristiche che svolgono attività di alloggio nel limite di dieci posti letto, sono
considerati idonei i locali in possesso del requisito dell’abitabilità. Nel caso di somministrazione di pasti in
numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere utilizzata la cucina domestica.”.
Art. 8Modifiche all’articolo 6 della l.r. 42/2013 1. All’articolo 6 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. La Regione istituisce l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche definite
all’articolo 2, anche con finalità di monitoraggio dell’andamento del settore agrituristico a livello
regionale. L’iscrizione è condizione necessaria per la Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) di cui all’articolo 9. L’elenco è tenuto dalla struttura competente dell’Assessorato regionale
all’Agricoltura.”;
b) dopo la lettera b) del comma 2, è aggiunta la seguente:
“b bis) non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).”;
c) al comma 3, dopo le parole: “per conoscenza” sono inserite le seguenti: “dal Comune”;
d) il comma 4, è sostituito dal seguente:
“4. Il Comune competente perterritorio, tenuto conto di quanto previsto nell’articolo 4 e in conformità
alle linee guida vigenti in materia, provvede all’istruttoria della domanda e richiede eventuale
documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro trenta giorni dalla data di acquisizione di tutta
la documentazione di rito, prevista a corredo della richiesta di iscrizione, il Comune trasmette alla
struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e al soggetto richiedente le proprie
determinazioni. L’Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle
determinazioni del Comune, provvede all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici,
inviando il relativo certificato di iscrizione all’azienda interessata e al Comune di competenza.”;
e) al comma 5, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “trenta”;
f) al comma 7, le parole: “, nonché l’elenco aggiornato con l’annotazione degli iscritti operanti ai sensi
dell’articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “. Il predetto elenco aggiornato”;
g) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
“10 bis. Le informazioni contenute nell’elenco regionale sono comunicate al Repertorio nazionale
dell’agriturismo di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 giugno
2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio
nazionale dell’agriturismo), anche per le finalità previste nell’articolo 13 della l. 96/2006.”.
Art. 9Modifiche all’articolo 7 della l.r. 42/2013 1. All’articolo 7 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola: “autorizzate” è sostituita dalla seguente: “esercitate”;
b) al comma 4, la parola: “autorizzato” è sostituita dalla seguente: “previsto”;
c) al comma 5, le parole: “dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10” sono sostituite dalle
seguenti: “della SCIA di cui all’articolo 9.”.
Art. 10Modifiche all’articolo 8 della l.r. 42/2013 1. All’articolo 8 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: “Requisito professionale”;
b) al comma 1, le parole: “dall’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 7”;
c) il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica viene conseguito con la
partecipazione a specifico corso di formazione. I corsi sono erogati dagli enti di formazione accreditati
dalla Regione ai sensi della normativa vigente e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più
rappresentative a livello regionale.”.
Art. 11Modifiche all’articolo 9 della l.r. 42/2013 1. L’articolo 9 della l.r. 42/2013, è sostituito dal seguente:
“Art. 9 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
1. L’imprenditore agricolo, a seguito dell’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e in
possesso del certificato di abilitazione previsto nell’articolo 8, inoltra al Comune nel cui territorio sono
ubicati i fabbricati da utilizzare per le attività agrituristiche, una Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), aisensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della documentazione
attestante il possesso deirequisitiprevistidalla presente legge redatta,se possibile, in forma di dichiarazioni
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che
precede l’inizio dello svolgimento delle predette attività. Il soggetto interessato può avviare le attività
agrituristiche dalla data di presentazione della SCIA. Copia della SCIA è trasmessa in modalità telematica
dal Comune alla struttura regionale competente dell’Assessorato all’agricoltura ai fini dell’aggiornamento
dell’elenco di cui all’articolo 6.
2. Il Comune, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge o difformità rispetto a
quanto riportato nella SCIA, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, formula i
conseguenti rilievi, indicando i tempi per l’adeguamento aglistessi. Nel caso di mancato adeguamento nel
termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, il Comune assume i necessari provvedimenti
anche al fine di inibire la prosecuzione dell’attività, comunicandoli alla Regione anche ai fini della
cancellazione dell’azienda dall’elenco regionale di cui all’articolo 6.
3. Nel caso di trasferimento dell’azienda agricola o subentro da parte degli eredi, fermo restando il
possesso del requisito soggettivo previsto nell’articolo 2, comma 1, il nuovo titolare, anche se non in
possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla presente legge, ivi compreso il requisito professionale, è
autorizzato alla prosecuzione provvisoria dell’attività agrituristica per non oltre centottanta giorni, fermo
restando l’obbligo dirinnovare l’inoltro della SCIA, previa acquisizione del certificato di iscrizione all’elenco
regionale degli operatori agrituristici, entro il termine previsto per l’esercizio provvisorio, pena l’adozione
di provvedimenti di inibizione alla prosecuzione dell’attività.
4. Il titolare dell’attività agrituristica deve comunicare al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati
nella SCIA entro trenta giorni dall’intervenuta variazione.”.
Art. 12Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 42/2013 1. L’articolo 10 della l.r. 42/2013, è abrogato.
Art. 13Modifiche all’articolo 11 della l.r. 42/2013 1. All’articolo 11 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. L’impresa agrituristica è tenuta a:
a) intraprendere l’attività entro il termine massimo di centottanta giorni dalla presentazione della
SCIA di cui all’articolo 9;
b) esporre al pubblico copia del certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici di cui all’articolo 6, nonché della SCIA;
c) comunicare al Comune l’eventuale sospensione dell’attività che non può essere comunque
superiore ad un anno;
d) rispettare i limiti e le modalità di esercizio dell’attività indicati nella SCIA;
e) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche
delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno e comunicate alla Regione
Puglia, come previsto alla lettera f);
f) inviare telematicamente, se svolge attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti, entro il 1
ottobre di ciascun anno, all’Agenzia regionale del turismo Puglia promozione, una dichiarazione
contenente l’indicazione dei prezzi massimi praticati e riferiti all’anno seguente, come previsto
dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n.49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e
dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso
pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a
fini statistici);
g) inviare all’Agenzia regionale del turismo Puglia promozione, nei termini previsti e secondo le
modalità della normativa nazionale e regionale vigente, i dati statistici della propria ricettività.
L’Agenzia regionale del turismo Puglia promozione invia semestralmente all’Osservatorio
regionale dell’agriturismo, i dati statistici aggregati relativi alla ricettività agrituristica per
comune;
h) rispettare i prezzi massimi esposti;
i) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati;
j) osservare le disposizioni di cui all’articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza, emanato
con regio decreto 773/1931;
k) registrare giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite mediante apposita procedura
telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati
personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è
effettuata con cadenza mensile,secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT aisensi dell’articolo
7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e
sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto
1988, n. 400).”;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. In caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui alle lettere a), c), h), i) e j) del comma 1, il
Comune può, previa diffida, sospendere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di agriturismo, per
un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni.”;
c) il comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. L’esercizio dell’attività di agriturismo può esserer evocato da Comune, con motivato provvedimento,
se l’impresa agrituristica:
a) senza giustificato motivo non ha intrapreso l’attività entro centottanta giorni dalla data di
inoltro della SCIA di cui all’articolo 9 o l’ha sospesa da almeno due anni;
b) è stata cancellata dall’elenco regionale di cui all’articolo 6;
c) non ha mantenuto i requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 6;
d) ha subito, nel corso dell’anno, due provvedimenti di sospensione dell’attività agrituristica da
parte del Comune.”;
d) al comma 4, le parole: “dell’autorizzazione comunale” sono soppresse;
e) al comma 5, le parole: “dell’autorizzazione comunale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’esercizio
dell’attività agrituristica”
Art. 14Inserimento dell’articolo 11 bis alla l.r. 42/2013 1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 42/2013, è inserito il seguente:
“Art. 11 bis (Periodi di apertura)
1. L’attività agrituristica può essere svolta durante tutto l’anno oppure, previa comunicazione al Comune,
secondo periodi stabiliti dall’impresa agrituristica.”.
Art. 15Modifiche all’articolo 12 della l.r. 42/2013 1. L’articolo 12 della l.r. 42/2013, è sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Riserva di denominazione. Classificazione).
1. L’uso della denominazione agriturismo, e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente
alle imprese agricole che esercitano l’attività agrituristica ai sensi della presente legge.
2. La struttura regionale competente dell’Assessorato all’agricoltura stabilisce le modalità e i criteri di
classificazione omogenei, nonché disciplina l’uso del marchio collettivo che contraddistingue, nel
territorio regionale, le imprese agrituristiche in coerenza con il decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione
delle aziende agrituristiche) e con il decreto del Ministro delle politiche agricole 3 giugno 2014 (Modalità di
applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo),
sentito l’Osservatorio regionale dell’agriturismo per eventuali peculiarità regionali.
3. Le imprese agrituristiche sono classificate in base ai criteri omogenei di classificazione delle aziende
agrituristiche definiti a livello nazionale.
4. Alle imprese agrituristiche viene rilasciato dalla Regione apposito marchio con l’indicazione della specifica
categoria di classificazione e il relativo simbolo.”.
Art. 16Modifiche all’articolo 13 della l.r. 42/2013 1. All’articolo 13 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. L’Osservatorio è composto dai rappresentanti degli assessorati regionali all’agricoltura e al turismo,
nonché da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale e per ciascuna delle associazioni agrituristiche maggiormente
rappresentative a livello regionale, nonché dal rappresentante dell’Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI).”;
b) al comma 4, le parole: “durano in carica cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “restano in carica
per tutta la legislatura.”;
c) dopo la lettera b) del comma 5, sono aggiunte le seguenti:
“b bis) cura la pubblicazione periodica di un rapporto sullo stato dell’agriturismo in Puglia;
b ter) collabora con il Comitato consultivo nazionale per l’agriturismo istituito con decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2013 (Istituzione comitato consultivo per
l’agriturismo).”.
Art. 17Modifiche all’articolo 14 della l.r. 42/2013 1. L’articolo 14 della l.r. 42/2013, è sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Programmazione e sviluppo dell’agriturismo).
1. La Regione, di concerto con l’Osservatorio regionale dell’agriturismo, predispone un programma di
durata triennale, aggiornato annualmente, finalizzato alla promozione a livello nazionale e internazionale
delle attività agrituristiche svolte in ambito regionale.
2. La Regione, in collaborazione con le associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello
regionale, sostiene lo sviluppo dell’agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione,
formazione professionale e promozione.”.
Art. 18Modifiche all’articolo 15 della l.r. 42/2013 1. All’articolo 15 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, per la
violazione delle quali è prevista una sanzione amministrativa, sono esercitate dai Comuni, fatto salvo
quanto previsto nel comma 3 bis.”;
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. I rapporti di cui all’articolo 17 della legge n. 689/1981 sono trasmessi, con riferimento alle violazioni
di cui all’articolo 16, comma 2, lettere dalla a) alla l), al Comune territorialmente competente che
destina i relativi proventi al finanziamento delle attività istituzionali svolte, mentre per la violazione di
cui alla lettera m), il rapporto è trasmesso al competente Ufficio regionale del contenzioso provinciale
per gli adempimenti previsti dalla legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in ogni Provincia
dell’Ufficio regionale del contenzioso).”;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3 bis. Resta ferma la competenza dei soggetti individuati dalla normativa statale e regionale
relativamente ai controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.”.
Art. 19Modifiche all’articolo 16 della l.r. 42/2013 1. L’articolo 16 della l.r. 42/2013, è sostituito dal seguente:
“Art. 16 (Disposizioni sanzionatorie)
1. L’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative ha lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere
l’esercizio abusivo delle attività agrituristiche, di tutelare la professionalità degli imprenditori agricoli e di
garantire agli utenti il legittimo diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le regole della buona
arte e della migliore qualità.
2. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono irrogate le sanzioni pecuniarie
amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti: a) in caso di mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo: da un minimo
edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 3 mila;
b) in caso di mancata esposizione in modo ben visibile al pubblico del certificato di iscrizione
nell’elenco regionale degli operatori agrituristici: da un minimo edittale di euro 100 a un massimo
edittale di euro 600;
c) in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, della SCIA: da un minimo edittale
di euro 100 a un massimo edittale di euro 600;
d) in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, ovvero di erronea o incompleta
compilazione, della tabella delle tariffe praticate e comunicate all’Agenzia regionale del turismo
Puglia promozione: da un minimo edittale di euro 200 a un massimo edittale di euro milleduecento;
e) in caso di applicazione di prezzi superiori a quelli esposti: da un minimo edittale di euro 500 a un
massimo edittale di euro 3 mila;
f) in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 109 del regio decreto 773/1931:
da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 6 mila;
g) in caso di mancato invio all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione della dichiarazione
annuale contenente l’indicazione delle tariffe massime che l’impresa agrituristica si impegna ad
applicare per l’anno seguente: da un minimo edittale di euro 100 a un massimo edittale di euro
600;
h) in relazione alla trasmissione dei dati sul movimento turistico:
1. da euro 200 a euro 600 per l’omessa trasmissione mensile dei dati;
2. da euro 100 a euro 300 in caso di ritardata trasmissione mensile dei dati;
3. da euro 200 a euro 600 per le ipotesi in cui la trasmissione mensile, nei contenuti, risulti
difforme dai dati desumibili presso i registri della struttura.
La trasmissione si ritiene omessa se effettuata con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto a
quello fissato per la scadenza. La sanzione amministrativa è ridotta alla metà del minimo edittale
se il soggetto sanzionato, entro quindici giorni dalla contestazione o notifica della violazione,
provvede spontaneamente a regolarizzare la propria posizione producendo le omesse trasmissioni
mensili o regolarizzando il contenuto di quelle eventualmente difformi dandone contestuale
comunicazione, tramite PEC, al comune territorialmente competente. In tal caso il pagamento
della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione dei dati;
i) in caso di omessa presentazione della domanda di variazione della ragione sociale o della titolarità
dell’impresa o di modifiche strutturali dell’azienda agrituristica: da un minimo edittale di euro 200
a un massimo edittale di euro milleduecento;
j) in caso di denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o
agrituristico e dei termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei
requisiti soggettivi per ottenerlo: da un minimo edittale di euro 3 mila a un massimo edittale di
euro 9 mila, nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale
e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo;
k) nel caso in cui, nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, si induca in errore i potenziali
utenti tramite informazioni ingannevoli: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale
di euro 3 mila;
l) in caso di esercizio dell’attività agrituristica intrapresa, anche in forma occasionale, senza che sia
stata presentata la SCIA: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 6 mila.
Il Comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell’esercizio aperto senza titolo abilitativo.
L’attività agrituristica non può essere intrapresa dall’imprenditore responsabile dell’infrazione di
cui alla presente lettera nei dodici mesi successivi all’emissione dell’ordinanza;
m) in caso di mancato invio nei termini previsti dalla normativa vigente all’Agenzia regionale del
turismo Puglia promozione dei dati statistici relativi all’attività ricettiva dell’impresa agrituristica:
da un minimo edittale di euro 100 a un massimo edittale di euro 600.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al comma 2, perla quale non sia intervenuto
il pagamento in misura ridotta, ne commetta un’altra della stessa natura. 4. Il procedimento volto all’applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge n.
689/1981.
5. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo
unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e
regionali vigenti.”.
Art. 20Inserimento dell’articolo 16 bis alla l.r. 42/2013 1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 42/2013, è inserito il seguente:
“Art. 16-bis (Monitoraggio e valutazione)
1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a
cadenza annuale alle competenti Commissioni consiliari permanenti con apposita relazione dove sono
riportati in particolare:
a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1;
b) i dati relativi all’attività di vigilanza e controllo svolte dagli enti competenti ai sensi dell’articolo 15;
c) i dati relativi ai provvedimenti di inibizione adottati aisensi degli articoli 9 e 11, nonché alle sanzioni
irrogate ai sensi dell’articolo 16;
d) i dati afferenti all’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all’articolo 6.”.
Art. 21Disposizioni attuative e transitorie 1. I componenti dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 13 della l.r. 42/2013, in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
2. Alla scadenza del mandato in corso, si procede alla nomina dell’Osservatorio regionale ai sensi
dell’articolo 13 della l.r. 42/2013, come modificato dall’articolo 16 della presente legge.
Art. 22Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
CAPO 2Modifica alla legge regionale 24 luglio 2012, n. 19
Art. 23Modifica all’articolo 4 della l.r. 19/2012 “1. La Regione concede contributi alle associazioni e organizzazioni degli allevatori pugliesi, in possesso
di personalità giuridica, per l’attività di assistenza tecnica rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata
a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare, aldi fuori
dell’ordinaria gestione aziendale.”
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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