Anno 2024
Numero 5
Data 22/02/2024
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 22 febbraio 2024, n. 5

Istituzione di una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’attività di contenimento della Xylella fastidiosa.



Art. 1

Istituzione Commissione d’indagine, costituzione e composizione


1. È istituita una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’ambito delle attività di contenimento del batterio Xylella fastidiosa.

2. La Commissione è costituita con le modalità previste dall’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia e dall’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio regionale, ed è formata da un numero di componenti proporzionato alla composizione dei Gruppi consiliari, compreso il presidente, eletto, unitamente ai componenti dell’Ufficio di Presidenza, tra i componenti dell’opposizione e nella seduta d’insediamento.

3. Salvo quanto previsto dalla presente legge, per la costituzione, la composizione, il funzionamento, la discussione e il processo verbale della Commissione si applicano le norme del regolamento interno del Consiglio regionale previste per le Commissioni.




Art. 2

Modalità dell’indagine e durata


1. La Commissione dura in carica dodici mesi. Possono partecipare ai lavori, intervenendo nel dibattito e formulando proposte, ma senza diritto di voto, tutti i consiglieri regionali non componenti della Commissione.

2. Dopo la seduta d’insediamento, il Presidente della Commissione richiede al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale e alla Sezione osservatorio fitosanitario, un rapporto istruttorio completo, redatto seguendo l’ordine cronologico, contenente tutti gli atti adottati da tutte le autorità interessate, regionali, nazionali o internazionali, oppure gli atti proposti e non adottati, specificando l’attuazione o i profili di problematicità nell’attuazione, eventuali iniziative giurisdizionali anche interferenti, con relativi esiti, e il tutto corredato di ogni riferimento numerico statistico.

3 Il rapporto di cui al comma 2, realizzato anche per parti separate o per argomenti omogenei, è depositato entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo istanza di proroga motivata e non superiore a trenta giorni.

4. A seguito del deposito del rapporto di cui al comma 3, il Presidente provvede senza indugio alla convocazione della Commissione, per deliberare eventuali audizioni sugli atti indicati dal rapporto o per richiedere agli autori del rapporto eventuali integrazioni o estensioni del campo d’indagine.

5. Con le modalità e itermini di cui ai commi 2 e 3, l’Ufficio informazione e stampa del Consiglio regionale provvede a redigere un rapporto istruttorio contenente tutte le note stampa prodotte sull’argomento dai componenti degli organi d’indirizzo politico e dagli uffici amministrativi della Regione. Nello stesso termine anche i singoli componenti della Commissione, nonché i dirigenti regionali, possono chiedere l’allegazione al rapporto istruttorio di cui al comma 2, di atti amministrativi adottati o proposti da qualsiasi autorità nazionale e internazionale, nonché al rapporto stampa di cui al presente comma, di note stampa, interviste, articoli, video, fotografie, post, oppure qualsiasi materiale informativo pertinente all’obiettivo dell’indagine.

6. Le sedute successive a quelle previste dai commi 2 e 4, sono dedicate alle audizioni deliberate e a eventuali e successive integrazioni dei rapporti istruttori. Le audizioni sono svolte in forma interrogativa e per brevi capitoli, avendo cura di assicurare una scansione logico cronologica, sul cui rispetto sovrintende, dichiarando l’ammissibilità o l’inammissibilità, il Presidente della Commissione.





Art. 3

Conclusione dei lavori


1. La Commissione conclude i suoi lavori con la votazione di una relazione. Alla relazione sono allegate le eventuali relazioni conclusive di minoranza.

2. La relazione di cui al comma 1 consiste in una prima parte contenente i rapporti di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 2, una seconda parte contenente la trascrizione in forma riassuntiva delle domande e delle risposte oggetto delle audizioni e una terza parte, redatta dal Presidente della Commissione e sentito l’Ufficio di Presidenza, contenente le conclusioni.

3. La votazione finale, a cui partecipano i componenti della Commissione oppure i loro sostituti purché iscritti allo stesso gruppo politico, si svolge sulla terza parte conclusiva della relazione proposta dal Presidente ai sensi del comma 2 e sulle ulteriori ed eventuali conclusioni presentate dagli altri commissari. Le conclusioni respinte dalla Commissione sono allegate alla relazione come conclusioni di minoranza.




Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria


1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.