Anno 2024
Numero 5
Data 22/02/2024
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 febbraio 2024, n. 5

Istituzione di una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’attività di contenimento della Xylella fastidiosa.



Art. 1

Istituzione Commissione d’indagine, costituzione e composizione


1. È istituita una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’ambito delle attività di contenimento del batterio Xylella fastidiosa.

2. La Commissione è costituita con le modalità previste dall’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia e dall’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio regionale, ed è formata da un numero di componenti proporzionato alla composizione dei Gruppi consiliari, compreso il presidente, eletto, unitamente ai componenti dell’Ufficio di Presidenza, tra i componenti dell’opposizione e nella seduta d’insediamento.

3. Salvo quanto previsto dalla presente legge, per la costituzione, la composizione, il funzionamento, la discussione e il processo verbale della Commissione si applicano le norme del regolamento interno del Consiglio regionale previste per le Commissioni.




Art. 2

Modalità dell’indagine e durata


1. La Commissione dura in carica dodici mesi. Possono partecipare ai lavori, intervenendo nel dibattito e formulando proposte, ma senza diritto di voto, tutti i consiglieri regionali non componenti della Commissione.

2. Dopo la seduta d’insediamento, il Presidente della Commissione richiede al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale e alla Sezione osservatorio fitosanitario, un rapporto istruttorio completo, redatto seguendo l’ordine cronologico, contenente tutti gli atti adottati da tutte le autorità interessate, regionali, nazionali o internazionali, oppure gli atti proposti e non adottati, specificando l’attuazione o i profili di problematicità nell’attuazione, eventuali iniziative giurisdizionali anche interferenti, con relativi esiti, e il tutto corredato di ogni riferimento numerico statistico.

3 Il rapporto di cui al comma 2, realizzato anche per parti separate o per argomenti omogenei, è depositato entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo istanza di proroga motivata e non superiore a trenta giorni.

4. A seguito del deposito del rapporto di cui al comma 3, il Presidente provvede senza indugio alla convocazione della Commissione, per deliberare eventuali audizioni sugli atti indicati dal rapporto o per richiedere agli autori del rapporto eventuali integrazioni o estensioni del campo d’indagine.

5. Con le modalità e itermini di cui ai commi 2 e 3, l’Ufficio informazione e stampa del Consiglio regionale provvede a redigere un rapporto istruttorio contenente tutte le note stampa prodotte sull’argomento dai componenti degli organi d’indirizzo politico e dagli uffici amministrativi della Regione. Nello stesso termine anche i singoli componenti della Commissione, nonché i dirigenti regionali, possono chiedere l’allegazione al rapporto istruttorio di cui al comma 2, di atti amministrativi adottati o proposti da qualsiasi autorità nazionale e internazionale, nonché al rapporto stampa di cui al presente comma, di note stampa, interviste, articoli, video, fotografie, post, oppure qualsiasi materiale informativo pertinente all’obiettivo dell’indagine.

6. Le sedute successive a quelle previste dai commi 2 e 4, sono dedicate alle audizioni deliberate e a eventuali e successive integrazioni dei rapporti istruttori. Le audizioni sono svolte in forma interrogativa e per brevi capitoli, avendo cura di assicurare una scansione logico cronologica, sul cui rispetto sovrintende, dichiarando l’ammissibilità o l’inammissibilità, il Presidente della Commissione.





Art. 3

Conclusione dei lavori


1. La Commissione conclude i suoi lavori con la votazione di una relazione. Alla relazione sono allegate le eventuali relazioni conclusive di minoranza.

2. La relazione di cui al comma 1 consiste in una prima parte contenente i rapporti di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 2, una seconda parte contenente la trascrizione in forma riassuntiva delle domande e delle risposte oggetto delle audizioni e una terza parte, redatta dal Presidente della Commissione e sentito l’Ufficio di Presidenza, contenente le conclusioni.

3. La votazione finale, a cui partecipano i componenti della Commissione oppure i loro sostituti purché iscritti allo stesso gruppo politico, si svolge sulla terza parte conclusiva della relazione proposta dal Presidente ai sensi del comma 2 e sulle ulteriori ed eventuali conclusioni presentate dagli altri commissari. Le conclusioni respinte dalla Commissione sono allegate alla relazione come conclusioni di minoranza.




Art. 4

Indennità di funzione (1) 


1. Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità di funzione parametrata alla indennità percepita dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante imputazione di euro 14 mila sul bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2025 in termini di competenza e cassa, a valere sulla missione 1, programma 1, titolo 1



(1) Articolo sostituito dall'art. 176, comma 2 della L.R. 42/2024


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.