Legge Regionale 22 febbraio 2024, n. 5 Istituzione di una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative
nell’attività di contenimento della Xylella fastidiosa.
Art. 1Istituzione Commissione d’indagine, costituzione e composizione 1. È istituita una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative
nell’ambito delle attività di contenimento del batterio Xylella fastidiosa.
2. La Commissione è costituita con le modalità previste dall’articolo 31 dello Statuto della Regione
Puglia e dall’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio regionale, ed è formata da un numero di
componenti proporzionato alla composizione dei Gruppi consiliari, compreso il presidente, eletto, unitamente
ai componenti dell’Ufficio di Presidenza, tra i componenti dell’opposizione e nella seduta d’insediamento.
3. Salvo quanto previsto dalla presente legge, per la costituzione, la composizione, il funzionamento,
la discussione e il processo verbale della Commissione si applicano le norme del regolamento interno del
Consiglio regionale previste per le Commissioni.
Art. 2Modalità dell’indagine e durata 1. La Commissione dura in carica dodici mesi. Possono partecipare ai lavori, intervenendo nel dibattito e
formulando proposte, ma senza diritto di voto, tutti i consiglieri regionali non componenti della Commissione.
2. Dopo la seduta d’insediamento, il Presidente della Commissione richiede al Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale e alla Sezione osservatorio fitosanitario, un rapporto istruttorio completo,
redatto seguendo l’ordine cronologico, contenente tutti gli atti adottati da tutte le autorità interessate,
regionali, nazionali o internazionali, oppure gli atti proposti e non adottati, specificando l’attuazione o i profili
di problematicità nell’attuazione, eventuali iniziative giurisdizionali anche interferenti, con relativi esiti, e il
tutto corredato di ogni riferimento numerico statistico.
3 Il rapporto di cui al comma 2, realizzato anche per parti separate o per argomenti omogenei, è
depositato entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo istanza di proroga motivata e non superiore a trenta
giorni.
4. A seguito del deposito del rapporto di cui al comma 3, il Presidente provvede senza indugio alla
convocazione della Commissione, per deliberare eventuali audizioni sugli atti indicati dal rapporto o per
richiedere agli autori del rapporto eventuali integrazioni o estensioni del campo d’indagine.
5. Con le modalità e itermini di cui ai commi 2 e 3, l’Ufficio informazione e stampa del Consiglio regionale
provvede a redigere un rapporto istruttorio contenente tutte le note stampa prodotte sull’argomento dai
componenti degli organi d’indirizzo politico e dagli uffici amministrativi della Regione. Nello stesso termine
anche i singoli componenti della Commissione, nonché i dirigenti regionali, possono chiedere l’allegazione al
rapporto istruttorio di cui al comma 2, di atti amministrativi adottati o proposti da qualsiasi autorità nazionale
e internazionale, nonché al rapporto stampa di cui al presente comma, di note stampa, interviste, articoli, video, fotografie, post, oppure qualsiasi materiale informativo pertinente all’obiettivo dell’indagine.
6. Le sedute successive a quelle previste dai commi 2 e 4, sono dedicate alle audizioni deliberate e a
eventuali e successive integrazioni dei rapporti istruttori. Le audizioni sono svolte in forma interrogativa e
per brevi capitoli, avendo cura di assicurare una scansione logico cronologica, sul cui rispetto sovrintende,
dichiarando l’ammissibilità o l’inammissibilità, il Presidente della Commissione.
Art. 3Conclusione dei lavori 1. La Commissione conclude i suoi lavori con la votazione di una relazione. Alla relazione sono allegate
le eventuali relazioni conclusive di minoranza.
2. La relazione di cui al comma 1 consiste in una prima parte contenente i rapporti di cui ai commi 2
e 5 dell’articolo 2, una seconda parte contenente la trascrizione in forma riassuntiva delle domande e delle
risposte oggetto delle audizioni e una terza parte, redatta dal Presidente della Commissione e sentito l’Ufficio
di Presidenza, contenente le conclusioni.
3. La votazione finale, a cui partecipano i componenti della Commissione oppure i loro sostituti purché
iscritti allo stesso gruppo politico, si svolge sulla terza parte conclusiva della relazione proposta dal Presidente
ai sensi del comma 2 e sulle ulteriori ed eventuali conclusioni presentate dagli altri commissari. Le conclusioni
respinte dalla Commissione sono allegate alla relazione come conclusioni di minoranza.
Art. 4Clausola di invarianza finanziaria 1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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