Legge Regionale 22 febbraio 2024, n. 8

Disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato d’ulivo derivante da espianti a causa del batterio Xylella e delle creazioni artigianali di prodotti a contrassegno Albero d’ulivo secolare e monumentale della Puglia,



Art. 1

Finalità


1. La Regione Puglia riconosce il pregio naturalistico, storico, culturale e identitario degli alberi d’ulivo e, in particolare, di quelli aventi le caratteristiche di ulivo secolare o di ulivo monumentale ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). In quest’ottica intende tutelare, garantire e valorizzare la filiera produttiva che adopera il legno pregiato d’ulivo derivante da espianti conseguenti all’adozione delle misure fitosanitarie di contenimento della diffusione del batterio Xylella.

2. Per le finalità previste nel comma 1, la Regione istituisce centri regionali di raccolta, stagionatura e prelavorazione del legno derivante dagli espianti, favorendo inoltre l’avviamento e l’attività di imprese artigianali che ne facciano uso quale materia prima e sostenendo azioni di promozione, anche incentivando la partecipazione di tali imprese a fiere, saloni e altre iniziative.

3. La Regione istituisce e incentiva la creazione di spazi espositivi volti alla musealizzazione, alla esaltazione e conservazione della memoria storica espressa dagli ulivi secolari e monumentali di particolare pregio anagrafico ed estetico.




Art. 2

Centri regionali di raccolta, stagionatura e prelavorazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali


1. La Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale, individua, in ogni provincia colpita dal batterio Xylella, i centri regionali di raccolta, stagionatura e prelavorazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali eventualmente anche rimossi integralmente, di seguito denominati Centri regionali. A tal fine si individuano strutture pubbliche o private che dichiarano la disponibilità, all’esito di un tavolo tecnico e di concertazione con gli operatori del settore ligneo, con le organizzazioni rappresentative delle imprese, dell’industria e dell’artigianato, e con le associazioni di categoria. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo avviso rivolto a tutti gli operatori del settore, sono individuati i gestori dei Centri regionali, ai quali sono concessi contributi a fondo perduto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a parziale copertura dei costi di esercizio.

2. La Regione, con deliberazione di Giunta regionale, previo avviso rivolto a tutti gli operatori delsettore, individua le strutture pubbliche o private da destinare a Centro di raccolta di cui al comma 1 nonché i gestori dei Centri regionali, ai quali, per lo svolgimento delle attività previste nella presente legge, sono concessi contributi a fondo perduto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a parziale copertura dei costi di esercizio.

3. Presso i Centri regionali è possibile procedere alla vendita, esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 3, comma 3, o al conferimento del legname ottenuto dalle eradicazioni degli alberi d’ulivo affetti dal batterio della Xylella fastidiosa ai sensi della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia), ivi compreso il legname derivante dagli espianti preventivi operati nell’ambito delle zone cuscinetto.

4. Per le finalità della presente legge, la Regione appronta un sistema di tracciabilità a garanzia dei prodotti realizzati con il legno conferito presso i Centri regionali, al fine di favorire, promuovere e sostenere il riuso del legno derivante dall’Albero d’ulivo secolare della Puglia. Sono assicurate modalità tali da consentire la univoca individuazione del legno derivante dagli ulivi monumentali, l’originaria collocazione dell’albero e le sue caratteristiche fondamentali.




Art. 3

Attività dei Centri regionali di raccolta, stagionatura e prelavorazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali


1. Nei Centri regionali, dopo il conferimento, vengono effettuate la selezione, la catalogazione, la custodia degli ulivi oggetto di espianto, mediante la redazione di apposite schede di identificazione e tracciamento.

2. I tronchi selezionati e catalogati presso i Centri regionali, in base alla valutazione da effettuarsi a seconda delle caratteristiche del legno, possono essere conservati intatti o, in alternativa, stagionati e ridotti in tavole da destinare alla vendita. 


3. Al fine di ridurre le pratiche, comunque consentite, dell’incenerimento del legname, lo stoccaggio e la stagionatura, la Regione favorisce lo svolgimento delle attività di opificio artigianale e semi industriale, nonché quelle laboratoriali di tipo artigianale, con particolare riferimento alla protezione e valorizzazione dei tronchi scultorei monumentali destinati esclusivamente alle lavorazioni dell’artigianato artistico, promuovendo l’adozione di lavorazioni sostenibili, finalizzate al riuso e alla riduzione dell’impatto ambientale. 

4. La Regione promuove e sostiene, mediante apposite misure economiche, il commercio del legno derivante da espianti finalizzato alla lavorazione e trasformazione.



Art. 4

Accreditamento alla formazione professionale


1. Ai fini della presente legge, nell’ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, la Regione accredita i corsi professionali di formazione in ebanisteria e operatori e tecnici del legno, anche post diploma, da tenersi presso le sedi accreditate per la formazione.

2. Nell’ambito dei corsi di formazione previsti nel comma 1, la Regione valorizza le docenze tenute da imprenditori artigiani pugliesi e dai Maestri artigiani riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente.

3. La Regione promuove inoltre i progetti formativi integrativi negli istituti scolastici secondari di indirizzo, finalizzati a promuovere la cultura di tutela e valorizzazione e sostenere il ricambio generazionale nel settore ligneo.




Art. 5

Istituzione del contrassegno Albero d’ulivo secolare della Puglia e Albero d’ulivo monumentale della Puglia


1. Per favorire e diffondere la conoscenza dei cittadini e per meglio esercitare le azioni di tutela e valorizzazione delle creazioni artigianali prodotte con il legno degli ulivi secolari della Puglia, lavorato e distribuito dai Centri regionali, è istituito il contrassegno regionale Albero d’ulivo secolare della Puglia e Albero d’ulivo monumentale della Puglia.
 
2. Il contrassegno identifica i prodotti, siano essi semilavorati o finiti, realizzati utilizzando rispettivamente il legname ricavato da ulivi secolari o da ulivi monumentali transitati attraverso i Centri regionali. Il suo utilizzo è obbligatorio a tali fini ed è concesso ai Centri regionali e alle imprese che operano nel settore della lavorazione artistica del legno. 
 
3. Con la deliberazione prevista nell’articolo 2 sono disciplinate le modalità di concessione e d’uso del contrassegno. La Giunta regionale individua specifiche modalità con cui valorizzare le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 4, con particolare riguardo ai materiali derivanti da ulivi monumentali.



Art. 6

Promozione delle relazioni tra operatori economici del settore ligneo


1. La Regione Puglia promuove e favorisce le più ampie relazioni tra operatori economici del settore ligneo e agricoltori o gestori dei Centri regionali, anche con l’ausilio delle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell’artigianato e dell’agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e del distretto produttivo legno e arredo della Puglia ai sensi della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi).



Art. 7

Clausola valutativa


1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente e alle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell’artigianato e dell’agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge.



Art. 8

Rispetto della normativa dell’Unione europea


1. I contributi di cui alla presente legge, se configurano aiuti di Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, se necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea.

 2. La struttura regionale competente che concede le agevolazioni di cui all’articolo 2 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto nell’articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generalisulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.




Art. 9

Norma finanziaria


1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 150 mila per l’anno 2024, si provvede con le quote accantonate del risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2023 con reiscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, del bilancio regionale. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 è assegnata una dotazione finanziaria di euro 150 mila, in termini di competenza con copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1.

2. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge possono concorrere, inoltre, le risorse del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, approvato con decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484 (Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia).

3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge possono concorrere, inoltre, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2021-2027, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.