Legge Regionale 22 febbraio 2024, n. 9 Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza
regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP.
Art. 1Finalità e oggetto 1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza e valorizzazione dei prodotti di eccellenza regionali, con specifico riguardo ai prodotti agroalimentari ai quali, per la qualità delle materie prime e la modalità di lavorazione, è stato attribuito dall’Unione europea il marchio comunitario a Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP). (1) 2. La Regione, nel rispetto della piena tutela delle DOP e delle IGP, riconosce nei prodotti di eccellenza
regionali pugliesi uno strumento efficace per promuovere e salvaguardare le produzioni agroalimentari,
enogastronomiche territoriali e la biodiversità, per difendere la storia e le tradizioni, per tutelare i saperi
locali, per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali e turistiche, nonché per promuovere
un’identità del gusto di un determinato territorio e dei comuni che lo rappresentano.
3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, definisce e attua politiche di intervento, conformandosi
ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e semplificazione, promuovendo lo sviluppo degli
strumenti integrati, con particolare riferimento all’integrazione di filiera e al suo rafforzamento, nonché allo
sviluppo di strumenti per la regolazione dei mercati agricoli e agroalimentari. Tali politiche sono definite e
attuate nell’ambito di una leale collaborazione tra isoggetti pubblici con competenze in materia di agricoltura
e sviluppo rurale, turismo, cultura, politiche attive del lavoro e formazione, anche attraverso la partecipazione
delle parti economiche e sociali.
4. Ai fini della presente legge, per prodotti di eccellenza regionali pugliesi di qualità si intendono i prodotti
agricoli e agroalimentari designati IGP o DOP, oppure registrati ai sensi delle specialità tradizionali garantite,
nonché i prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Puglia riconosciuti aisensi del decreto ministeriale
8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998) relativi alle seguenti filiere:
a) lattiero-casearia;
b) ortofrutticola;
c) cerealicola;
d) olivicola;
e) vitivinicola, in relazione all’uva da tavola.
(1) Comma così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 24, comma 1.
Art. 2Misure di sostegno 1. Per le finalità della presente legge, fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato, la
Regione attraverso l’erogazione di contributi economici:
a) sostiene il funzionamento dei consorzi di tutela dei prodotti di eccellenza regionali di qualità; b) promuove e supporta le attività di tutela, promozione e informazione, di comunicazione istituzionale,
di educazione alimentare, di orientamento del consumo dei prodotti di eccellenza regionali pugliesi;
c) promuove e supporta la realizzazione di indagini,studi, diagnosi, monitoraggio e programmi o progetti
di ricerca finalizzati alla valorizzazione, sperimentazione, ricerca e sviluppo, con specifico riferimento
ai temi dell’innovazione in agricoltura e al trasferimento tecnologico, ivi compresi progetti tesi a:
1) realizzare percorsi enogastronomici con i prodotti di eccellenza pugliesi;
2) istituire un museo delle tradizioni e del gusto e dei prodotti di eccellenza pugliesi;
3) sostenere e promuovere percorsi formativi aventi a oggetto la produzione e la gestione dei
prodotti regionali di eccellenza pugliesi.
2. I contributi previsti al comma 1 possono essere concessi ai consorzi di tutela, con sede nel territorio
regionale, riconosciuti ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria
1999)nonché ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n.238 (Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino), sulla base di programmi preventivamente deliberati e
presentati dagli stessi consorzi nell’arco di ciascun anno solare. I programmi individuano le attività, gli obiettivi
specifici e le spese connesse per consentirne la realizzazione.
3. In sede di prima applicazione e per i primi tre anni di vigenza della presente legge, oltre ai consorzi
di cui al comma 2, concorrono inoltre alla concessione delle misure di sostegno previste al comma 1 anche i
consorzi di tutela non riconosciuti.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri, le modalità di assegnazione e
rendicontazione delle risorse previsti al comma 1. Nella determinazione dei criteri di assegnazione delle
risorse, la Giunta regionale favorisce i consorzi aventi a oggetto la tutela e valorizzazione dei prodotti DOP o
IGP i cui disciplinari di produzione impongono la provenienza regionale del prodotto primario. 5. La Regione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa eurounitaria, statale e regionale, può
cofinanziare progetti ricadenti sul territorio regionale inseriti in programmi di intervento statali purché
coerenti con la programmazione regionale. 6. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono cumulabili nei limiti di quanto previsto da norme
eurounitarie, statali e regionali e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 3Tavolo permanente del partenariato territoriale delle comunità dell’agroalimentare,
della cultura del cibo e del suo territorio 1. È istituito il Tavolo permanente del partenariato territoriale delle comunità dell’agroalimentare, della
cultura del cibo e del suo territorio, di seguito Tavolo.
2. Il Tavolo ha funzione consultiva nelle materie connesse all’attuazione delle iniziative previste dalla
presente legge. 3. Il Tavolo è composto da:
a) un rappresentante per ciascun consorzio di tutela riconosciuto nell’ambito della filiera lattierocasearia;
b) un rappresentante per ciascunc onsorzi di tutela riconosciuto nell’ambito delle filiere orto frutticola
e cerealicola;
c) un rappresentante per ciascun consorzio di tutela riconosciuto nell’ambito della filiera della
olivicoltura; d) i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio
regionale.
4. Nell’ambito del Tavolo, la Giunta regionale, d’intesa con lo stesso, può riconoscere tavoli tematici di
filiera con le relative funzioni.
5. Il Tavolo è presieduto dall’Assessore con delega all’Agricoltura o da un suo delegato. 6. La Giunta regionale, conpro pria deliberazione, disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento
del Tavolo.
7. La durata in carica dei componenti del Tavolo è pari alla durata della legislatura. I componenti restano
comunque in carica in regime di proroga sino alla designazione di nuovi componenti.
8. La partecipazione al Tavolo e agli eventuali organismi previsti nel presente articolo è a titolo gratuito.
Art. 4Formazione degli operatori 1. La Regione prevede, nell’ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale,
specifiche iniziative formative degli operatori coinvolti nella produzione e gestione dei prodotti di eccellenza
regionali e nella promozione e gestione dei consorzi di tutela pugliesi dei prodotti DOP e IGP.
Art. 5Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i
risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione
consiliare una relazione sui risultati ottenuti a fronte delle risorse finanziarie impegnate.
Art. 6Norma finanziaria 1. Per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1,titolo 1, in un capitolo di nuova istituzione denominato
“Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza
regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP”, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2024 in termini di competenza e cassa e per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e
2026 in termini di competenza, di euro 50 mila, con contestuale riduzione di pari importo dalla missione 1,
programma 11, titolo 1.
2. Per gli esercizi finanziari successivisi provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali
e pluriennali di bilancio.
3. Al finanziamento delle misure previste nella presente legge, nei limiti di quanto previsto da norme
eurounitarie, statali e regionali e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, possono
concorrere risorse europee, statali e regionali.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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