Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 25
Disciplina delle associazioni Pro loco
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia
riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio
regionale,organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno
degli strumenti della promozione turisticadi base, nonché della valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, sociali ed
enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all’attrattività del
proprio territorio.
Art. 2Definizione
e ambito d’intervento 1. Le pro loco sono
associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di
promozione e valorizzazione turistica e sociale delle realtà e delle
potenzialità naturalistiche, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed
enogastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti
obiettivi nel rispetto delle normative vigenti per l’esercizio delle attività e
professioni turistiche:
a) valorizzare le risorse
turistico-culturali locali mediante iniziative dirette alla tutela e alla
salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della località, in cui è
costituita l’associazione;
b) organizzazione, anche
in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni,
attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione
dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica
e culturale;
c) servizi di
accoglienza, assistenza ed informazione turistica;
d) promozione di attività
di utilità e solidarietà sociale.
2. Le pro loco operano di
norma nel territorio comunale in cui hanno sede. Nell’ambito di progetti e interventi
aventi valenza sovracomunale possono operare al di fuori del territorio di
competenza, di norma previo accordo con le pro loco territorialmente
interessate.
3. Le pro loco possono
articolarsi in ambiti territoriali sub-comunali attraverso specifici comitati
di iniziativa locali.
Art. 3Albo
regionale delle associazioni pro loco 1. E’ istituito presso la
struttura della Giunta regionale, competente per materia, l’Albo regionale
delle associazioni pro loco.
2. Per ottenere
l’iscrizione all’Albo regionale deve essere presentata domanda alla struttura
indicata al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore.
3. L’iscrizione all’Albo
regionale è disposta con atto del dirigente competente per materia e
costituisce condizione indispensabile per:
a) fruire della
denominazione “Pro loco”;
b) accedere a qualsiasi
provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione Puglia;
c) partecipare alla
designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco, nei
casi stabiliti dalla legge;
d) stipulare le
convenzioni o le collaborazioni di cui all’articolo 11.
4. L’Albo regionale delle
associazioni pro loco è di pubblica consultazione ed è pubblicato nel portale internet
della Regione e in sede di prima formazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
5. Le pro loco iscritte,
alla data di entrata in vigore della presente legge, all’Albo regionale
istituito ai sensi della legge regionale 11 maggio 1990, n. 27 (Nuova
disciplina relativa all’albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco
della Puglia abrogazione della l.r. 28 agosto 1979, n. 51), sono iscritte
d’ufficio all’Albo regionale di nuova formazione.
6. Le associazioni
iscritte di cui al comma 5 devono adeguare i requisiti posseduti alle nuove
previsioni, inclusi i contenuti degli statuti che devono essere adeguati allo
statuto tipo allegato alla presente legge.
7. L’Albo regionale è
soggetto a revisione triennale. In sede di prima applicazione la revisione è effettuata
entro la data del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di entrata in
vigore delle presenti disposizioni.
Art. 4Requisiti
per l’iscrizione all’Albo regionale 1. Può essere iscritta
all’Albo regionale l’associazione pro loco che svolge le attività previste
dall’articolo 2 e per la quale concorrono le seguenti condizioni:
a) sia costituita con
atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo
statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la
promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali
e del territorio;
b) svolga la propria
attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all’Albo
regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre
specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località
caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo
turistico-ambientale;
c) risultino iscritti almeno
venti soci con diritto di voto;
d) disponga di adeguati
locali sociali.
Art. 5Statuto
delle associazioni pro loco 1. Ai fini
dell’iscrizione all’Albo regionale lo statuto deve prevedere:
a) la possibilità di
iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non
residenti,
operano per il
raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune
in cui
ha sede la pro loco;
b) la partecipazione
attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell’associazione da parte di
tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza;
c) le norme sull’elezione
e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
d) che tutte le risorse
finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali;
e) la devoluzione, in
caso di scioglimento dell’associazione pro loco, dei beni ad altra associazione
avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede.
2. Lo statuto deve essere
conforme a quello tipo, allegato “A” alle presenti disposizioni.
3. La competente
struttura regionale con proprio atto provvede ad adeguare lo schema tipo di cui
al comma 2 in relazione ai mutamenti legislativi intervenuti per effetto di
norme regionali, nazionali o comunitarie.
Art. 6Riconoscimento
delle strutture associative delle pro loco 1. La Regione Puglia
riconosce l’attività delle strutture associative delle pro loco maggiormente rappresentative
a livello regionale che svolgono, per le stesse pro loco, attività di
coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza.
2. Sono da considerarsi
maggiormente rappresentative le strutture associative delle pro loco cui aderisca
un numero di pro loco non inferiore al 20 per cento di quelle operanti sul
territorio provinciale.
3. La Regione riconosce,
con atto del dirigente della struttura competente per materia, le strutture associative
delle pro loco quali organismi di coordinamento delle attività delle
associazioni pro loco associate.
4. Le strutture
associative, di cui al comma 1, devono avere sede e operare nel territorio
regionale.
5. La Regione definisce
forme di consultazione delle strutture associative delle pro loco di cui al
comma 1, nella fase di organizzazione dell’offerta turistica regionale e in
generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie
funzioni.
6. La Regione può
definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle pro loco
di cui al comma 1, avvalendosi dell’Agenzia regionale turismo (ARET)
Pugliapromozione, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2
relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.
Art. 7Procedure
per l’iscrizione all’Albo regionale 1. Ai fini
dell’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco, l’associazione presenta alla
competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede,
esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima
struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita
domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La
domanda, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia conforme
all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) copia del certificato
di attribuzione del codice fiscale;
c) elenco soci;
d) dichiarazione resa in
forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli
organi previsti dallo statuto;
e) relazione
programmatica sulle attività e sui relativi progetti;
f) nel caso di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la
località nella
quale si richiede
d’istituire l’associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche,
ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la
valorizzazione turistica e culturale.
2. La domanda deve
indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale l’associazione
intende ricevere le comunicazioni istituzionali.
3. La competente
struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza,
previa
opportuna istruttoria diretta
a verificare la veridicità e coerenza dell’intera documentazione, inclusa
l’effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a
tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di
determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell’associazione
nell’Albo regionale delle pro loco.
4. Devono essere
comunicati alla competente struttura e al comune di sede, esclusivamente in via
telematica, entro sessanta giorni:
a) le modificazioni
dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) la variazione di sede
di un’associazione pro loco già riconosciuta, qualora avviene all’interno dello
stesso comune;
c) lo scioglimento
dell’associazione.
5. In caso di vacanza
amministrativa, l’amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze
contabili o amministrative.
6. Nel caso in cui più
associazioni richiedano in pari data l’iscrizione all’Albo regionale delle pro
loco, la competente struttura regionale procede a una valutazione comparativa
tenuto conto dei seguenti elementi:
a) quantità e tipologia
dei soci sottoscrittori, dando preferenza alle istanze per le quali i relativi
sottoscrittori dimostrano
una specifica esperienza in materia turistica-culturale;
b) adeguatezza delle
strutture individuate per lo svolgimento delle attività statutarie;
c) qualità della
programmazione delle attività e dimostrazione del relativo livello di
fattibilità.
7. A parità di requisiti
si fa ricorso all’ordine cronologico di presentazione.
8. In sede di prima
applicazione della presente legge sono riaperti i termini per le iscrizioni
all’Albo regionale per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore della medesima presente legge.
Art. 8Comitato
regionale UNPLI 1. Il Comitato regionale
della Puglia dell’unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI) e le altre
strutture associative rappresentano le associazioni pro loco aderenti nei
rapporti con la Regione, ai sensi dell’articolo 6.
Art. 9Attività
di vigilanza, controllo e verifica 1. La competente struttura
regionale, avvalendosi dei comuni territorialmente competenti ed eventualmente
delle unioni regionali di rappresentanza, tramite i propri funzionari:
a) esplica le necessarie
attività di vigilanza e controllo;
b) verifica con cadenza
triennale l’attualità delle condizioni e dei requisiti fissati dalle presenti disposizioni,
con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci e alle attività
effettivamente poste in essere dall’associazione.
2. All’esito delle
attività di cui al comma 1, entro il 30 marzo del terzo anno successivo a
quello di entrata in vigore delle presenti norme e successivamente con cadenza
triennale, la medesima struttura, tramite determinazione
dirigenziale, dispone la conferma dell’iscrizione all’Albo, oppure la
cancellazione e la conseguente revoca del riconoscimento.
Art. 10Cancellazione
dall’Albo regionale 1. Con atto del dirigente
della struttura competente per materia, si procede alla cancellazione dall’Albo
regionale delle pro loco con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
a) gravi irregolarità
nella conduzione dell’associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o
nell’amministrazione dell’associazione, con particolare riferimento alle
procedure di formazione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) manifesta
impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività
e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.
2. La cancellazione è
disposta entro sessanta giorni dall’avvenuto accertamento della causa di cancellazione
Art. 11Convenzioni
e collaborazioni 1. I comuni e le unioni
di comuni possono consultare le pro loco nella redazione dei programmi e dei progetti
turistici locali e stipulare con esse convenzioni, nel rispetto delle normative
vigenti in materia, che definiscono i criteri e le modalità:
a) di organizzazione o
della gestione di eventi turistici locali;
b) di gestione degli
uffici per l’informazione e l’accoglienza di turisti;
c) di gestione delle
attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
d) per l’utilizzo a
titolo gratuito di locali e attrezzature del comune.
2. Al fine di uniformare
le caratteristiche e i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le
strutture associative delle pro loco di cui all’articolo 6, in accordo fra
loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai comuni
interessati, i quali possono modificarlo adattandolo alle esigenze
territoriali.
3. Le pro loco possono
liberamente stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi ed enti interessati
al settore turistico e culturale.
Art. 12Bandi
per contributi regionali 1. La Giunta regionale,
per le finalità di cui all’articolo 1, disciplina con proprio provvedimento i
criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di
contributi alle pro loco che presentano qualificati programmi relativi alle
attività di cui all’articolo 2.
2. La Giunta regionale
può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle strutture
associative delle pro loco, di cui all’articolo 6, per la realizzazione di
progetti di portata interprovinciale.
3. La Giunta regionale
può altresì erogare contributi alle strutture associative delle pro loco di
rilevanza regionale, di cui all’articolo 6, per la realizzazione di progetti di
portata regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di
coordinamento delle pro loco.
4. La Giunta regionale
disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva
per la concessione di contributi di cui ai commi 2 e 3.
Art. 13Clausola
valutativa 1. Il Consiglio regionale
esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i
risultati ottenuti. A tale fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale
presenta alla competente commissione consiliare permanente una relazione che
fornisce, in particolare, le informazioni sui seguenti aspetti:
a) aggiornamento sul
numero delle associazioni pro loco iscritte all’Albo regionale e sulle
eventuali cancellazioni, indicandone i motivi;
b) la diffusione delle
convenzioni regolamentate dall’articolo 11, e come queste abbiano contribuito
al miglioramento delle attività delle pro loco, evidenziandone le eventuali
criticità riscontrate;
c) l’utilizzo dei
contributi di cui all’articolo 12 destinati alle pro loco, alle rappresentanze
regionali e alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle
pro loco, indicando altresì i risultati conseguiti.
2. Le competenti
strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione
della presente legge.
Art. 14
Abrogazione 1. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge è abrogata la l.r. 27/1990.
Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|