Anno 2021
Numero 5
Data 19/04/2021
Abrogato No
Materia
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 19 aprile 2021, n. 5

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco)



Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della l r. 25/2018 


1.   Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco) sono soppresse le seguenti parole: “organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro” e “sociali”.



Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della l r. 25/2018 


1.   All’articolo 2 della l r. 25/2018  sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “di volontariato” e “e sociale”;

b) la lettera d) del comma 1 è abrogata.




Art. 3

Modifiche all’articolo 3 della l r. 25/2018 


1. All’articolo 3 della l r. 25/2018  sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola: “Puglia” sono aggiunte le seguenti: “erogati per le finalità di cui all’articolo 1”;

b) il comma 6 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “6. Le associazioni iscritte d’ufficio all’Albo regionale ai sensi del comma 5 adeguano i requisiti posseduti alle nuove previsioni delle presenti disposizioni.




Art. 4

Modifiche all’articolo 5 della l r. 25/2018 


1.   All’articolo 5 della l r. 25/2018  sono apportate le seguenti modifiche:

 a) alla lettera e) del comma 1 le parole: “ad altra associazione avente glistessi fini o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede” sono sostituite dalle seguenti: “avviene in conformità alla normativa statale vigente”;

 b) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

         “2 Lo statuto è conforme al modello tipo approvato dalla Giunta regionale, in osservanza delle presenti disposizioni.




Art. 5

Modifiche all’articolo 7 della l r. 25/2018 


1. All’articolo 7  della l r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è abrogato;

 b) al comma 6 le parole: “richiedano in pari data” sono sostituite dalle seguenti: “che svolgono la propria attività nel medesimo Comune richiedano in pari data”




Art. 6

Modifiche all’articolo 9 della l r. 25/2018 


1.   Al comma 2 dell’articolo 9 della l r. 25/2018 le parole: “30 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”.


Art. 7

Modifiche all’articolo 11 della l r. 25/2018 


1.   La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11  è abrogata.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.