Legge Regionale 19 aprile 2021, n. 5 Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco)
Art. 1Modifiche all’articolo 1
della l
r. 25/2018 1. Al comma 1 dell’articolo 1
della legge
regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco)
sono soppresse le seguenti parole: “organizzate in modo volontario e senza
finalità di lucro” e “sociali”.
Art. 2Modifiche all’articolo 2
della l
r. 25/2018 1. All’articolo 2
della l
r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “di
volontariato” e “e sociale”;
b) la lettera d) del comma 1 è abrogata.
Art. 3Modifiche all’articolo 3
della l
r. 25/2018 1. All’articolo 3
della l
r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola: “Puglia” sono aggiunte le
seguenti: “erogati per le finalità di cui all’articolo 1”;
b) il comma 6 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “6. Le
associazioni iscritte d’ufficio all’Albo regionale ai sensi del comma 5 adeguano
i requisiti posseduti alle nuove previsioni delle presenti disposizioni.
Art. 4Modifiche all’articolo 5
della l
r. 25/2018 1. All’articolo 5
della l
r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 1 le parole: “ad altra
associazione avente glistessi fini o, in difetto, al comune in cui
l’associazione ha sede” sono sostituite dalle seguenti: “avviene in conformità
alla normativa statale vigente”;
b) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal
seguente:
“2 Lo statuto è conforme al modello tipo
approvato dalla Giunta regionale, in osservanza delle presenti disposizioni.
Art. 5Modifiche all’articolo 7
della l
r. 25/2018 1. All’articolo 7
della l
r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 6 le parole: “richiedano in pari data” sono
sostituite dalle seguenti: “che svolgono la propria attività nel medesimo Comune
richiedano in pari data”
Art. 6Modifiche all’articolo 9
della l
r. 25/2018 1. Al comma 2 dell’articolo 9
della l
r. 25/2018 le parole: “30 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre”.
Art. 7Modifiche all’articolo 11
della l
r. 25/2018 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11
è abrogata.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|