Legge Regionale 8 giugno 2021, n. 17 Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo)
Art. 1Modifiche all’articolo 3
della l.r.
17/2019 1. Al comma 1 dell’articolo 3
della legge
regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie diviaggio e
turismo) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: “associazioni” è aggiunta la seguente: “datoriali”; b)
dopo la parola: “regionale” sono aggiunte le seguenti: “, sottoscrittrici del
contratto collettivo nazionale di settore”.
Art. 2Modifiche all’articolo 7
della l.r.
17/2019 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7
è inserito il seguente:
“3 bis. L’apertura di filiale di agenzia di viaggio e turismo in
franchising è soggetta alle disposizioni di cui al comma 1.”.
Art. 3Modifiche all’articolo 11
della l.r.
17/2019 1. Al comma 3 dell’articolo 11
della l.r.
17/2019 le parole: “opera con carattere di esclusività nell’agenzia” sono
sostituite dalle seguenti: “attività lavorativa con carattere di esclusività e
continuità in un’unica agenzia di viaggi.”.
Art. 4Modifiche all’articolo 12
della l.r.
17/2019 1. Al comma 4 dell’articolo 12
della l.r.
17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) la parola: “C1” è sostituita dalla seguente:
“B2”; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “diploma di laurea
triennale nella lingua inglese;
Art. 5Modifiche all’articolo 13
della l.r.
17/2019 1. All’articolo 13
della l.r.
17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: “e per i candidati che siano stati alle
dipendenze ufficiali di un’agenzia di viaggi da almeno tre anni e per i titolari
di agenzie di viaggi con forma di ditte individuali o di società di persone da
almeno tre anni” sono soppresse;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. I soggetti esonerati dalla frequenza del corso di
formazione, elencati al comma 3, ai finidell’ammissione all’esame di
abilitazione, devono aver svolto uno stage della durata minima di trecento ore,
presso un’agenzia di viaggi o tour operator.;
3 ter. I corsi sono facoltativi per i candidati che siano stati
alle dipendenze ufficiali di un’agenzia di viaggi da almeno tre anni e per i
titolari di agenzie di viaggi con forma di ditte individuali o di società di
persone da almeno tre anni.;
3 quater. Il richiedente ha l’obbligo di formulare apposita
richiesta di stage presso un soggetto ospitante tramite Posta elettronica
certificata (PEC) o in altra forma prevista dalla normativa. Nel caso riceve tre
dinieghi allo svolgimento, il richiedente è esonerato dall’obbligo di stage di
cui al comma 3 bis. La mancata risposta da parte delle agenzie e dei tour
operator (soggetti ospitanti lo stage) entro quindici giorni lavorativi dalla
data del ricevimento della richiesta vale come diniego.”
Art. 6Modifiche all’articolo 15
della l.r.
17/2019 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15
della l.r.
17/2019 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Della commissione d’esame deve far parte un direttore tecnico di
agenzia di viaggi abilitato.”.
Art. 7Modifiche all’articolo 19
della l.r.
17/2019 1. All’articolo 19
della l.r.
17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola: “abilitazione” è aggiunta la seguente: “in
Puglia.”; b) il comma 5 è soppresso.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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