Legge Regionale 6 ottobre 2021, n. 35 Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i generi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile.
Art. 1Oggetto e finalità 1. La Regione riconosce che la parità di genere, sancita dagli articoli 3 e 37
della Costituzione italiana, individuata come Obiettivo 5 dell’Agenda 2030
dell’Organizzazione delle nazioni unite (ONU) per lo sviluppo sostenibile, è il
presupposto per un sistema equo di cittadinanza e convivenza e per lo sviluppo
socioeconomico del territorio.
2. La Regione, in coerenza con le strategie nazionali in
materia di parità di genere, riconosce, altresì, che il diritto alla parità
retributiva tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari
valore è uno dei principi fondamentali sanciti dall’ordinamento europeo e che il
superamento della differenziazione retributiva basata sul genere rappresenta uno
strumento per garantire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione delle donne all’organizzazione sociale, economica e
politica.
3. La Regione valorizza la centralità del ruolo delle donne
nella società e promuove la diffusione di una cultura paritaria a tutti i
livelli, operando nel rispetto delle identità e nella valorizzazione delle
differenze di genere.
4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 le presenti disposizioni favoriscono:
a) il rispetto del principio di parità retributiva tra i
generi e il contrasto ai differenziali retributivi di genere; b) la
permanenza, il reinserimento e l’affermazione delle donne, sia lavoratrici
dipendenti che libere professioniste, nel mercato del lavoro; c) la
valorizzazione delle abilità, dei saperi e delle competenze delle donne; d)
l’uso degli strumenti e delle misure per la conciliazione dei tempi di vita ed i
tempi di lavoro e per il sostegno del lavoro di cura.
CAPO 1Strumenti a sostegno della parità retributiva
Art. 2Azioni per il superamento della differenziazione retributiva basata
sul genere 1. Al fine di perseguire l’effettiva attuazione del principio
di parità retributiva, secondo quanto stabilito dal Piano di azione dell’Unione
europea per il 2017-2019 (Affrontare il problema del divario retributivo di
genere), la Regione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 46 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), favorisce,
anche mediante la concessione di benefici economici:
a) le imprese, incluse quelle a partecipazione pubblica, le
società cooperative e gli enti del terzo settore, con meno di cento dipendenti
che rendono conoscibile, tramite strumenti telematici liberamente accessibili e
che aggiornano con cadenza annuale, i dati relativi alla situazione del
personale distinte, in relazione al genere, con particolare attenzione a quelli
relativi alla formazione, alla promozione professionale, ai passaggi di
categoria o qualifica, alla retribuzione effettivamente corrisposta; b) la
diffusione di buone pratiche attraverso la creazione di reti di imprese che si
distinguono per il perseguimento e l’attuazione della parità retributiva.
Art. 3Elenco regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di
genere 1. Al fine di favorire comportamenti virtuosi in ordine
alla parità retributiva da parte delle imprese che operano sul territorio
regionale è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di
lavoro, l’elenco delle imprese virtuose in materia, di seguito denominato
elenco.
2. All’elenco possono iscriversi i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), in possesso dei requisiti stabiliti dalla
deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 16, che attuano la
parità retributiva tra donne e uomini.
3. A favore dei soggetti iscritti nell’elenco è
previsto un sistema di premialità, nell’attribuzione dei benefici economici
comunque denominati ed erogati, come declinato nell’articolo 5, comma 4, e
disciplinato nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 16.
Art. 4Istituzione della giornata regionale contro le discriminazioni di
genere sul lavoro 1. Al fine di favorire comportamenti virtuosi in ordine alla parità retributiva,
si istituisce la giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul
lavoro da celebrarsi ogni anno il giorno 9 febbraio, ove saranno premiate le
aziende iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3, che si saranno
particolarmente distinte per aver messo in pratica particolari e innovative
azioni in materia di parità.
Art. 5Disposizioni in materia di premialità 1. Per le finalità di cui al capo I, nei bandi per l’erogazione, da parte della
Regione Puglia, in favore di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori,
di fondi comunitari, nazionali e regionali e nei capitolati di appalto della
Regione Puglia, delle aziende sanitarie, delle società controllate e degli enti
partecipati attinenti all’esecuzione di opere o servizi, è inserita la clausola
esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario, appaltatore o sub
appaltatore, nella esecuzione del contratto di applicare e di far applicare, nei
confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci
lavoratori, eguale retribuzione tra donne e uomini a parità di inquadramento e
mansioni.
2. L’obbligo di cui al comma 1 deve essere osservato
per l’intero periodo in cui l’imprenditore beneficia delle agevolazioni
concesse, anche in via indiretta, dalla Regione Puglia e sino all’approvazione
della rendicontazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. La violazione dell’obbligo di cui al comma 1, in
sede di esecuzione del contratto, costituisce causa di risoluzione dello stesso
stipulato al fine di conseguire i benefici di cui al comma 1.
4. Fermo restando l’osservanza dell’obbligo di cui al
comma 1, la premialità prevista in favore dei soggetti iscritti nel richiamato
elenco, che applicano la parità retributiva, ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
determina l’attribuzione di un punteggio tecnico aggiuntivo pari all’1 per cento
di quello totale attribuibile in sede di gara.
CAPO 2Strumenti a sostegno del lavoro delle donne
Art. 6Misure rivolte a favorire e sostenere la permanenzadelle donne nel
mercato del lavoro 1. La Regione riconosce nel lavoro un fondamentale
fattore di sviluppo individuale e sociale della persona e, al fine di favorire
la conciliazione tra il lavoro e la cura della famiglia, promuove specifici
interventi volti a contrastare il fenomeno delle molestie sul luogo di lavoro,
ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 198/2006 e in ottemperanza della
Convenzione ILO 190/2019, nonché ogni comportamento illecito o forma di
espressione, posti in essere dal datore di lavoro, volte a ottenere le
dimissioni volontarie da parte delle donne che si trovino nel periodo
compreso tra il congedo di maternità obbligatorio di cui all’articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità, a norma
dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e il primo triennio di
puerperio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale
adotta atti di indirizzo nei confronti delle competenti strutture regionali,
degli enti strumentali e delle società controllate, disponendo in particolare,
nei bandi e negli avvisi pubblici, clausole che prevedono:
a) la sospensione dei benefici, anche economici, alle
imprese condannate, in costanza della esecuzione/ attuazione dei predetti bandi
e avvisi, con sentenza passata in giudicato nell’ambito di giudizi aventi a
oggetto le dimissioni oppure il licenziamento dichiarati illegittimi in quanto
posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della
maternità e della paternità nonché per le discriminazioni per molestia o
molestia sessuale sui luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs.
198/2006; b) l’esclusione delle imprese da qualunque beneficio, comunque
erogato o attribuito dalla Regione, per il biennio successivo alla data di
pubblicazione della sentenza di cui alla lettera a).
Art. 7Misure per favorire l’occupazione femminile stabile e di
qualità 1. Per la promozione dell’occupazione femminile, la Regione sostiene e
valorizza, attraverso specifici interventi e azioni, le imprese che si avvalgono
del lavoro femminile privilegiando forme contrattuali stabili, assicurando
adeguata remunerazione, con percentuali di incremento del lavoro femminile non
inferiore al 10 per cento rispetto al triennio precedente.
2. Nel rispetto della normativa vigente, negli avvisi
pubblici adottati dai soggetti individuati nell’articolo 5, comma 1, è
riconosciuta una premialità alle imprese di cui al comma 1, nella misura di cui
all’articolo 5, comma 4.
3. La premialità di cui al comma 2 è cumulabile a
quella di cui all’articolo 3, comma 3, ove ne ricorrano i presupposti.
Art. 8Formazione dedicata per il reinserimento lavorativo delle donne
disoccupate 1. Nell’ambito delle misure per la promozione e il sostegno all’occupazione
femminile, è assicurata un’offerta formativa adeguata e rispondente all’esigenze
formative espresse dal sistema produttivo e imprenditoriale, accreditando
specifici percorsi di formazione e riqualificazione rivolti alle donne
inoccupate e/o fuoriuscite dal mondo del lavoro e/o in condizioni di fragilità e
vulnerabilità, ai fini della valorizzazione delle competenze e per un concreto
reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per colmare il divario di competenze tra i generi e
favorire l’occupazione femminile in ambiti lavorativi innovativi, i percorsi di
formazione e riqualificazione di cui al comma 1, devono essere orientati
preferibilmente all’apprendimento delle discipline scientifico-tecnologiche
(STEM) e dell’educazione finanziaria e digitale nonché prevedere azioni
formative di self empowerment e leadership al femminile.
Art. 9Misure per il reinserimento sociale e lavorativodelle donne vittime
di violenza 1. La Regione, nell’ambito delle azioni di cui all’articolo 5
della legge
regionale 4 luglio 2014, n. 29 (Norme per la prevenzione e il contrasto
della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà
e dell’autodeterminazione delle donne), attiva interventi per il reinserimento
sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza.
2. La Regione, alle imprese che aderiscono agli accordi
di rete con i soggetti istituzionali preposti alla realizzazione delle azioni e
degli interventi di cui al comma 1, riconosce i benefici di cui all’articolo 7,
comma 2.
3. Nel rispetto della normativa vigente e, previo
avviso pubblico annuale, la Regione riconosce contributi alle imprese, agli enti
del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106) e alle società cooperative per l’attuazione
di progetti che favoriscono percorsi lavorativi dedicati alle donne vittime di
violenza.
Art. 10Sportello donna 1. La Regione, al fine di favorire il lavoro autonomo e dipendente delle donne
senza distinzione di etàanagrafica, nonché l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, promuove l’istituzione di un apposito Sportellodonna presso i centri per
l’impiego del territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la
stipula di protocolli d’intesa tra i centri per l’impiego,i Comuni e le
associazioni di categoria delle imprese e i Centri per l’assistenza tecnica alle
imprese (CAT),ricadenti nelle rispettive aree geografiche di competenza.
Art. 11Misure per il benessere lavorativo del personale femminilenelle
pubbliche amministrazioni locali 1. Al fine di favorire la diffusione su tutto il territorio regionale di buone
pratiche per l’affermazione dellepari opportunità, il contrasto a ogni forma di
discriminazione, la conciliazione dei tempi di vita e dei tempidi lavoro, la
Regione promuove il coordinamento dei Comitati di cui all’articolo 57, commi 1,
2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
istituiti nei Comuni della Puglia, con quello regionale.
CAPO 3Strumenti per la valorizzazione della competenza delle donne
Art. 12Misure per sostenere l’imprenditorialità femminile 1. La Regione, al fine di valorizzare la presenza delle donne nel mondo del
lavoro e della vita economica,ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere f) e
g), nonché dell’articolo 26,
comma 3, della legge
regionale 21 marzo 2007, n. 7 (Norme per le politiche di genere e i servizi
di conciliazione vita-lavoro in Puglia), promuove specifici interventi e azioni
volte a favorire:
a) l’accesso al credito a tassi agevolati, sia alle
donne imprenditrici che alle lavoratrici autonome, attraverso anche la stipula
di appositi protocolli di intesa con l’Associazione bancaria italiana
(ABI); b) percorsi di accompagnamento alla creazione e gestione di imprese
femminili; c) linee di finanziamento dedicate alla creazione di start up a
prevalente composizione femminile.
Art. 13Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli
enti strumentali e delle societàcontrollate o partecipate dalla
Regione 1. La Regione, ai fini di cui all’articolo 1, nonché in coerenza con le azioni
positive di cui all’articolo 18
della l.r.
7/2007, riconosce e valorizza le competenze quali elementi per affermare la
centralità del ruolo delle donne nella società, assicurando la rappresentanza
paritaria tra i generi nei ruoli apicali delle strutture amministrative
regionali nonché in tutti gli organi di amministrazione e di controllo degli
enti strumentali, delle società controllate o partecipate.
2. A tal fine, nelle nomine e designazioni di
competenza regionale ciascun genere è rappresentato in misura non inferiore al
40 per cento, fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di pari
opportunità stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.
3. In sede di prima applicazione, la misura di cui al
comma 2, per l’anno 2021 è calcolata con riferimento alle nomine e alle
designazioni effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni al 31 dicembre.
CAPO 4Strumenti a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Art. 14Strumenti e misure per la conciliazione vita-lavoro eper il sostegno
del lavoro di cura 1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 15
della l.r.
7/2007, al fine di promuovere e sostenere la conciliazione tra i tempi di
vita e i tempi di lavoro, nonché un’equa distribuzione del lavoro di cura,
programma e finanzia strumenti e misure che siano integrativi e complementari
rispetto a quanto disposto dal legislatore nazionale, stabilendone i requisiti
di accesso in ragione delle finalità dei singoli interventi.
2. Le imprese che utilizzano il lavoro agile quale
modalità ordinaria di organizzazione del personale e delle prestazioni di
lavoro, nonché la banca del tempo, la banca delle ore, il telelavoro, accedono
ai sistemi premianti di cui all’articolo 5.
CAPO 5Disposizioni per il monitoraggio e l’attuazione
Art. 15Monitoraggio 1. Al fine di assicurare un monitoraggio costante e puntuale dell’attuazione
delle presenti disposizioni e dell’effettivo superamento del divario retributivo
di genere, nonché l’accesso alle medesime prospettive di carriera, la Regione
promuove la stipula di protocolli di intesa con ISTAT, Camere di commercio e
altri organismi, al fine di acquisire dati sull’andamento del divario di genere
nei livelli retributivi, avvalendosi dell’Ufficio Statistico regionale per
l’aggregazione, elaborazione e analisi dei dati acquisiti.
Art. 16Misure di attuazione 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti disposizioni, previa consultazione con gli Organismi di parità
regionale, sentite le Commissioni consiliari permanenti competenti, adotta con
propria deliberazione, indirizzi e direttive di attuazione che disciplinano le
politiche e gli interventi previsti dalla presente legge e, in
particolare:
a) le modalità e i criteri per il riconoscimento delle
agevolazioni e delle premialità stabilite nei capi I, II, III e IV; b) i
requisiti per l’iscrizione, la pubblicazione, la gestione e l’aggiornamento
dell’elenco di cui all’articolo 3.
CAPO 6Disposizioni finali
Art. 17Rispetto della normativa dell’Unione europea 1. I contributi di cui alle presenti disposizioni, ove configurino aiuti di
Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le
modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede,
ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione
europea.
2. La struttura organizzativa che concede le
agevolazioni di cui all’articolo 2 adempie agli obblighi imposti dalla normativa
europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 52,
comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione europea), dandone esplicito riferimento nei relativi
atti.
Art. 18Clausola valutativa 1. La Giunta regionale, annualmente, predispone e trasmette al Consiglio
regionale dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di
cui alla presente legge, sulle attività poste in essere e le eventuali criticità
emerse.
Art. 19Norma finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in
euro 500 mila per ciascuno degli esercizi 2022, 2023, e per l’esercizio
successivo previa approvazione del bilancio pluriennale, si provvede con
iscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della
missione 15, programma 3, titolo 1, del bilancio regionale, e contestuale
prelevamento per gli esercizi 2022, 2023 di corrispondente somma dalla missione
20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento
di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede
nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di
bilancio.
3. All’attuazione degli interventi di cui alle presenti
disposizioni possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi
cofinanziati con i fondi Strutturali e di investimento europei (SIE) per gli
anni 2021-2027.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|