Anno 2022
Numero 2
Data 04/03/2022
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 marzo 2022, n. 2

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo). Recepimento decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).



Art. 1

Modifiche all’articolo 11 della l.r. 17/2019


1. All’articolo 11 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:

a) sovraintendealleattivitàaziendali,necural’organizzazione,laprogrammazioneelapromozione, gestendo le risorse umane;

b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.”




Art. 2

Modifiche all’articolo 12 della l.r. 17/2019


1. L’articolo 12 della l.r. 17/2019 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Abilitazione e requisiti)

1. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici stabiliti dal decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).




Art. 3

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 17/2019


1. L’articolo 13 della l.r. 17/2019 è abrogato.


Art. 4

Modifiche all’articolo 14 della l.r. 17/2019


1. L’articolo 14 della l.r. 17/2019 è abrogato.


Art. 5

Modifiche all’articolo 15 della l.r. 17/2019


1. L’articolo 15 della l.r. 17/2019 è abrogato.


Art. 6

Modifiche all’articolo 16 della l.r. 17/2019


1. L’articolo 16 della l.r. 17/2019 è abrogato.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.