Legge Regionale 4 marzo 2022, n. 2
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo).
Recepimento decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei
direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 1Modifiche all’articolo 11 della l.r. 17/2019
1. All’articolo 11 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:
a) sovraintendealleattivitàaziendali,necural’organizzazione,laprogrammazioneelapromozione,
gestendo le risorse umane;
b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l’organizzazione
e l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.”