Legge Regionale 30 giugno 2022, n. 11
Modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio)
Art. 1Modifica all’articolo 12 della l.r. 20/2001
1. Dopo la lettera e-ter) del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme
generali di governo e uso del territorio), è aggiunta la seguente:
“e-quater) variazione della destinazione d’uso del territorio incluso nei comparti destinati a
insediamenti produttivi degli strumenti urbanistici generali vigenti (zone omogenee D), purché
rientrante nelle seguenti categorie funzionali: artigianale, commerciale e per la distribuzione,
direzionale. In sede di pianificazione attuativa dovrà essere assicurata, in relazione alle attività
da insediare, la dotazione di aree a standards di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati
alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765).