Legge Regionale 30 novembre 2023, n. 31 “Istituzione della Fondazione Secondo Federico”.
Art. 1Oggetto, partecipazioni e finalità 1. La Regione Puglia, con le presenti disposizioni, promuove la costituzione di una fondazione di
partecipazione denominata “Fondazione Secondo Federico”, quale fondazione di partecipazione, aperta
all’adesione degli enti locali del territorio, che ne possono essere soci fondatori se convengono per la stipula
dell’atto costitutivo. La “Fondazione Secondo Federico” ha la finalità di voler operare in linea, non soltanto
con quello che resta materialmente dell’eredità federiciana, ma con azioni ispirate alla sua visione del mondo
e della cultura, alla sua intelligenza politica. Possono aderire, in un momento successivo a quello costitutivo,
assumendo la qualità di soci partecipanti, altri enti pubblici territoriali, le Camere di commercio, gli organismi
imprenditoriali e associativi, le istituzioni scolastiche, le università, gli enti e le istituzioni della Chiesa cattolica
o di altre confessioni religiose, le fabbricerie, gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del
terzo settore, le fondazioni.
2. La Fondazione Secondo Federico, di seguito Fondazione, ha personalità giuridica di diritto privato ed
è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, dalle norme del codice civile e
dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può̀ distribuire utili. Essa opera nel rispetto dei principi
costituzionali, del codice civile e delle leggi in materia. Svolge, inoltre, la propria attività secondo le disposizioni
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero
per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.), nonché delle leggi
regionali in materia.
4. La Fondazione ha la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico,
artistico e culturale presente nella provincia di Foggia e nel resto della Puglia, legato alla figura di Federico II,
sostenendone, in modo particolare, la conoscenza e la fruizione attraverso l’integrazione tra espressioni della
cultura digitale, industriale e artigianale, nella dimensione europea e mediterranea. Ha, inoltre, lo scopo di
promuovere interventi e programmi in ambito culturale e sociale ispirati alla figura di Federico II.
5. La Fondazione ha sede in Foggia, città che fu sede imperiale di Federico II, in uno degli immobili
di proprietà della Regione Puglia o di altri enti pubblici e collabora con gli enti, le organizzazioni culturali,
scientifiche, economiche e sociali aventi sede nel territorio regionale per la realizzazione dei propri scopi.
Art. 2Partecipazione della Regione Puglia alla Fondazione 1. La partecipazione della Regione Puglia, in qualità di socio fondatore-promotore alla Fondazione, è
subordinata all’approvazione dello Statuto e alla stipulazione dell’atto costitutivo entro l’anno 2023.
2. La Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione della
Fondazione ed esercita i diritti della Regione Puglia inerenti alla qualità di socio fondatore
Art. 3Statuto della Fondazione 1. Lo Statuto individua la sede della Fondazione, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 1, comma
5 e disciplina le modalità per l’individuazione e l’adesione dei soci partecipanti che abbiano comunicato alla
Regione, con apposito atto, la volontà di partecipazione alla Fondazione.
2. Lo Statuto determina:
a) lo scopo della Fondazione in ossequio con quanto previsto dagli articoli 1 e 4;
b) la composizione e le competenze dei suoi organi;
c) i soggetti pubblici o privati che concorrono alla Fondazione e i criteri in base ai quali è ammessa la
loro partecipazione;
d) la composizione del patrimonio di dotazione della Fondazione e del patrimonio di gestione;
e) i diritti spettanti ai soci fondatori-promotori e ai soci partecipanti;
f) le procedure di modifica dello Statuto, la destinazione totale degli avanzi di gestione a scopi istituzionali,
con il divieto di distribuzione di utili o altre utilità patrimoniali durante la vita della Fondazione;
g) i criteri di devoluzione del patrimonio a enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità̀ in
sede di liquidazione.
3. Lo Statuto prevede, inoltre: a) le modalità di partecipazione dei fondatori privati il cui apporto complessivo al patrimonio di dotazione
della Fondazione non può̀ superare la misura del 49 per cento del patrimonio stesso;
b) le nomine del presidente della Fondazione, del presidente del Collegio dei revisori o del Revisore
unico, dell’Organo di controllo, riservate alla Regione Puglia.
Art. 4Obiettivi specifici della Fondazione 1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro:
a) la ricerca e la promozione dei luoghi, dei manufatti storici, delle rappresentazioni, delle opere e del
pensiero direttamente legati alla presenza di Federico II nella provincia di Foggia e nella Puglia;
b) la promozione, lo sviluppo, la produzione e la diffusione della cultura digitale, industriale e artigianale
applicate ai luoghi, ai manufatti storici, alle rappresentazioni, alle opere e al pensiero legati alla
presenza di Federico II in provincia di Foggia e nella Puglia;
c) la promozione di attività di ricerca e di formazione tecnica, professionale, scientifica e manageriale
nel campo della politica e della tecnica legislativa, degli studi di scienza, tecnologia, ingegneria e
matematica (STEM), dell’innovazione artistica e culturale;
d) la promozione della cultura della responsabilità sociale dell’impresa in rapporto alle realtà̀ locali e alle
relazioni tra esse e i contesti europei e mediterranei;
e) il rinnovo dell’offerta culturale legata alla matrice federiciana in chiave di distretto culturale e il suo
utilizzo per la riqualificazione dei valori identitari del territorio della città e della provincia di Foggia;
f) il sostegno di giovani, studenti, ricercatori e studiosi con cittadinanza europea o di Paesi con accesso
al Mare Mediterraneo nello sviluppo delle loro attività di studio, ricerca e lavoro, rapportate a taluno
degli obiettivi specifici sopra elencati;
g) la promozione della produzione o la produzione di paesaggi e manufatti digitali di matrice federiciana,
costruiti o ricostruiti filologicamente nel contesto della provincia di Foggia; h) la promozione turistica e culturale dei territori e dei luoghi legati alla storia di Federico II;
i) la valorizzazione e la gestione dei beni culturali, o di quelli comunque nella sua disponibilità, ricevuti
o acquisiti a qualsiasi titolo, e delle attività museali, nonché delle connesse attività di promozione e
comunicazione e di formazione;
j) ogni altra attività culturale, turistica e storica legata alla figura di Federico II.
Art. 5Presidente e vicepresidente della Fondazione 1. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede gli organi di indirizzo
e di gestione, cura che abbiano esecuzione gli atti da essi deliberati, convoca e presiede l’Assemblea dei soci
fondatori e partecipanti.
2. Gli organi di indirizzo e di gestione eleggono tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce
il presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Il presidente e il vicepresidente della Fondazione svolgono tale incarico a titolo gratuito, salvo
il rimborso delle spese certificate relative allo svolgimento della funzione con oneri a carico del fondo di
gestione di cui all’articolo 6.
Art. 6Patrimonio della Fondazione e norma finanziaria 1. La Regione Puglia concorre alla costituzione del fondo o patrimonio di dotazione della Fondazione di partecipazione “Secondo Federico” con un finanziamento di euro 250 mila, nell’ambito dello stanziamento assegnato in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2023 nel bilancio regionale autonomo, sulla missione 5, programma 2, titolo 3, dall’articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023). 2. La Regione Puglia concorre al fondo di gestione della Fondazione con un importo pari a euro 250 mila, nell’ambito dello stanziamento di cui all’articolo 39 della l.r. 32/2022 sulla missione 5, programma 2, titolo 1, assegnati in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025. 3. Per gli esercizi finanziari successivisi provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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