Legge Regionale 28 marzo 2024, n. 14 Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato.
Art. 1Oggetto e finalità 1. La presente legge disciplina incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società nel rispetto
dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), con la finalità di assicurare l’esercizio unitario
ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio idrico integrato (SII) nell’ambito
territoriale unico regionale, istituito con legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36), nonché con la finalità di creare le condizioni per l’individuazione, da parte
dell’autorità idrica pugliese, nell’esercizio delle proprie competenze, delle modalità di affidamento del SII che
ritiene più opportuna, tra quelle previste dal d.lgs. 201/2022 e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
Art. 2Società dei comuni pugliesi 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, in attuazione della disciplina statale di riordino dei Servizi pubblici
locali di rilevanza economica di cui al d.lgs. 201/2022 e della disciplina statale del SII di cui al d.lgs. 152/2006,
i comuni pugliesi possono costituire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una società per azioni, denominata Società veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo
analogo congiunto di tutti i comuni ricadenti nel territorio regionale, da esercitare indipendentemente dalla
partecipazione al capitale sociale
Art. 3Capitale sociale e finanziamento regionale 1. Per il capitale sociale la Regione mette a disposizione l’importo massimo di euro 400 mila, da dividere
tra tutti i comuni in base alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del SII, come riportata,
nell’allegato A, all’esito dell’adesione di ciascun comune alla società. Il capitale sociale è interamente pubblico,
pertanto non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della società, ed è incedibile.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il capitale sociale può essere aumentato o diminuito
con deliberazione dell’Assemblea straordinaria della Società veicolo, alle condizioni e nei termini da questa
stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
3. La Regione mette a disposizione della Società veicolo un contributo straordinario di euro 300 mila
per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della società, così promuovendo la tutela ottimale dei beni del patrimonio idrico comunale attraverso modalità
organizzative sovracomunali, in linea con quanto previsto dal d.lgs. 201/2022.
Art. 4Incentivi 1. La Regione eroga gli incentivi previsti nell’articolo 3 e al comma 2 del presente articolo se sono
soddisfatte le previsioni di cui alla presente legge.
2. A seguito della costituzione della Società veicolo nel termine previsto nell’articolo 2, la Regione avvierà
il trasferimento graduale a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, delle azioni di Acquedotto
Pugliese s.p.a. in favore dei comuni aderenti, in proporzione alla consistenza delle infrastrutture destinate alla
gestione del SII, come riportata nell’allegato A. Ciascun comune aderente si impegna a trasferire le suddette
azioni alla Società veicolo entro trenta giorni dall’acquisizione, pena la decadenza dell’incentivo.
Art. 5Costituzione del Comitato di coordinamento e controllo 1. Tutti i comuni pugliesi, anche non aderenti, sono titolari dei poteri di indirizzo, coordinamento,
controllo e supervisione sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della Società veicolo e li
esercitano congiuntamente. Nel caso in cui alla data del 30 giugno 2025 non tutti i comuni pugliesi abbiano
aderito alla Società veicolo, i suddetti poteri sono esercitati tramite il Comitato di coordinamento e controllo
previsto nel presente articolo e seguenti.
2. Il Comitato di cui al comma 1, è costituito nel caso previsto, sulla base di un atto di convenzione
ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), ai fini dell’esercizio congiunto delle funzioni del controllo analogo.
3. A tale scopo il sindaco del comune sottoscrittore con maggior numero di abitanti convoca i sindaci
dei comuni sottoscrittori e invita inoltre i sindaci degli altri comuni ricadenti nel territorio regionale, anche
non partecipanti al capitale della società. Ogni comune invitato può aderire alla convenzione anche in un
momento successivo.
Art. 6Elezione del Comitato, durata e funzionamento 1. Il Comitato è un organo collegiale composto da sei sindaci eletti secondo le previsioni della convenzione
di cui all’articolo 5, in modo da assicurare:
a) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;
b) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione da 5.001 a 15 mila abitanti;
c) un componente in rappresentanza deisindaci di comuni con popolazione da 15.001 a 30 mila abitanti;
d) un componente in rappresentanza deisindaci di comuni con popolazione da 30.001 a 50 mila abitanti;
e) un componente in rappresentanza deisindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100 mila abitanti
non capoluogo;
f) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni capoluogo.
2. I sei sindaci componenti del Comitato sono eletti dai comuni sottoscrittori della convenzione di cui
all’articolo 5, convocati dal sindaco del comune sottoscrittore con il maggior numero di abitanti, con votazioni
separate e a maggioranza dei partecipanti alla votazione, riservando una rappresentanza ai comuni non
sottoscrittori. 3. Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per il mandato
immediatamente successivo. I componenti del Comitato in rappresentanza dei sindaci possono delegare
assessori del proprio comune per ogni singola riunione dell’organismo.
4. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcuna remunerazione comunque denominata, a eccezione del rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per eventuali missioni in rappresentanza
del Comitato.
5. In caso di cessazione a qualsiasi titolo dalla carica di sindaco, subentra perla parte residua del mandato
il sindaco successore nella carica.
6. Il sindaco del comune sottoscrittore con maggior numero di abitanti convoca i sindaci dei comuni
sottoscrittori per l’elezione dei componenti del Comitato in un periodo compreso fra tre e quattro mesi prima
della scadenza triennale, fissando la votazione entro il trentesimo giorno precedente la scadenza stessa.
7. Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno e comunque su richiesta di almeno due componenti.
8. Il Comitato approva e modifica il proprio regolamento di funzionamento, nel rispetto dei principi
fissati dalla presente legge e senza aggravare i procedimenti. Il regolamento non può contenere norme dirette
a individuare funzioni da assegnare ai singoli componenti del Comitato. 9. Il Comitato può richiedere agli organi della società ogni chiarimento e approfondimento sulle attività
svolte dalla società.
Art. 7Funzioni del Comitato 1. Il Comitato esercita le funzioni di indirizzo e controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo
sulla Società veicolo e in particolare sulle seguenti decisioni:
a) nomina e revoca dell’amministratore unico/presidente e del direttore generale;
b) approvazione e modifica dello Statuto, oppure di ogni atto riservato ai soci;
c) approvazione dell’atto di organizzazione;
d) approvazione della proposta di piano strategico e industriale;
e) approvazione del bilancio;
f) aumenti o riduzioni del capitale;
g) decisioni significative inerenti alla partecipazione e al controllo da parte della Società veicolo su
Acquedotto Pugliese s.p.a.
Art. 8Norma finanziaria 1. Per le finalità di cui alla presente legge nel bilancio regionale autonomo, per l’esercizio finanziario
2024 è assegnata una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila sulla missione
1, programma 3, titolo 2 e di euro 300 mila sulla missione 1, programma 3, titolo 1, con corrispondente
riduzione dello stanziamento di euro 700 mila sulla missione 1, programma 11, titolo 1.
Art. 9Rinvio 1. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni
vigenti, in quanto compatibili.
Art. 10Disposizioni finali 1. La presente legge è dichiarata urgente e viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione,
entrando in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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